TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202404902
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Testo completo
Pubblicato il 10/09/2024
N. 04902/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01632/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2024, proposto da:
Euro Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato in Napoli, viale Gramsci n. 16;
contro
Soggetto Liquidatore del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta (CUB), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
della sentenza n. 1356 del 2 marzo 2021 resa dal TAR Campania Napoli a definizione del ricorso R.G. n. 3331 del 2020, ai fini della nomina del Commissario ad acta;
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Euro Servizi s.r.l., è una società operante nel settore dei noli di automezzi speciali per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. In questa qualità, ha svolto numerosi servizi a favore del CUB a seguito dei quali ha maturato diversi crediti, accertati da titoli esecutivi per complessivi € 273.893,55 oltre interessi.
Osserva che riguardo ai crediti vantati, sorti successivamente alla messa in liquidazione del CUB (€ 197.545,45 ed € 37.327,76 per complessivi € 234.873,21), trattasi di spese assunte direttamente dal liquidatore per le sue attività da pagare in pre-deduzione
2.- La ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti a questo TAR rubricato al R.G. n. 3331/2020, conclusosi con sentenza di accoglimento n. 1356 del 2 marzo 2021.
La sentenza statuiva nel senso che vi è: <<un preciso obbligo, per gli organi liquidatori dei consorzi, di predisporre adeguate e trasparenti procedure concorsuali per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, obbligo, come sopra illustrato, introdotto dal D.L. 195/2009, proprio in coincidenza con la cessazione dello stato emergenziale.
Ne consegue che l’intimato CUB è obbligato ad adottare gli atti necessari per predisporre e definire il piano di liquidazione, in modo che il tracciamento, quantitativo e qualitativo, nonché il pagamento dei debiti esistenti ancora residui avvenga secondo criteri di carattere concorsuale, nel rispetto del principio della "par condicio creditorum".
In caso contrario, si perverrebbe a situazioni irragionevoli volte, da un lato, a paralizzare nella sostanza il giusto soddisfacimento dei diritti di credito, tra i quali quelli vantati dalla ricorrente, e, dall’altro, a legittimare scelte liquidatorie preferenziali e, quindi, arbitrarie.
D’altronde, la predisposizione del piano di liquidazione e di pagamento dei creditori, sancito dall’art. 12 del D.L. 195/2009, rientra tra quelle iniziative legislative ineludibili per consentire in termini effettivi il rientro verso una situazione di normalità volta al definitivo superamento dell’emergenza. In questo senso, devono essere percorse tutte le strade per consentire il graduale ma pieno recupero delle regole ordinamentali ordinarie, tra le quali quelle