TAR Catania, sez. II, sentenza 2011-06-14, n. 201101498
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Testo completo
N. 01498/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2011, proposto dall’avv. D B, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Conte Ruggero, 20;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
del decreto n.. 203/10 (N.R.G. 68/2009) reso dalla Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, il 4 Febbraio-22 marzo 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 il dott. Vincenzo Neri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente espone di aver ottenuto con la decisione in epigrafe indicata la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della somma meglio ivi specificata. Riferisce altresì che la decisione è ormai passata in giudicato.
Con il ricorso introduttivo del giudizio chiede, pertanto, che venga accertato l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione in questione.
Alla camera di consiglio dell’11 maggio 2011 il ricorso in epigrafe è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso per l'esecuzione del provvedimento – che ha condannato l’amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente della somma meglio ivi indicata – è fondato e, dunque, va accolto.
La pretesa attrice, infatti, ripone il suo fondamento in un titolo giudiziario ormai passato in giudicato (giusta attestazione del Cancelliere in calce alla decisione del 9 maggio 2011);sotto altro aspetto, l’amministrazione, ritualmente intimata in giudizio (giusta notifica del 20 gennaio 2011), non ha dimostrato di aver ottemperato alla decisione in questione.
La parte ricorrente ha fornito la prova, dunque, dell’esistenza del titolo e dell’inottemperanza dell’amministrazione;sarebbe stato onere della parte intimata dedurre gli eventuali atti posti a fondamento dell’esecuzione del provvedimento giudiziale.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell'obbligo dell'amministrazione di ottemperare pienamente al più volte richiamato provvedimento.
L’amministrazione dovrà, quindi, porre in essere i necessari atti adempitivi, entro un congruo termine che sembra equo fissare in giorni 60 dalla data di notifica o di comunicazione, in forma amministrativa, della presente sentenza.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, in via sostitutiva un commissario "ad acta" che il Collegio reputa opportuno nominare nella persona del Dirigente preposto alla Direzione generale del bilancio e della contabilità del Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio.
Il Commissario provvederà alla scadenza del termine sopra detto entro il successivo termine di giorni 60 sotto la sua personale responsabilità, anche mediante l’adozione di tutti gli atti necessari per l’assolvimento del mandato sempre nel rispetto di tutte le norme di legge di rango costituzionale e statale applicabili nel caso di specie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 300,00 (€ trecento / 00 centesimi) oltre IVA e CP..