TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-06-13, n. 202207788

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-06-13, n. 202207788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207788
Data del deposito : 13 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2022

N. 07788/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02250/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2250 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Planet Game 2001 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S S, F D, S M, con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della Disposizione Dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi, Ufficio Bingo, prot. 483817/2020 del 28 dicembre 2020, notificata in pari data a mezzo, mediante la quale è stata pronunciata la decadenza della convenzione di concessione 107/08/R del 06/06/2008 in proroga, presso la sala bingo sita in Roma, alla via Casilina 2069, cap. 00132;

- di ogni altro atto ad essa preordinato, prodromico, connesso e consequenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Planet Game 2001 S.r.l. il 3/11/2021:

- del provvedimento sconosciuto nel numero di protocollo e data di emissione, di cui la ricorrente ha avuto contezza mercé la notifica dell'appello cautelare al proprio procuratore in data 23.07.2021, con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi, Ufficio Bingo, modificando radicalmente il provvedimento prot. 483817/2020 del 28 dicembre 2020, impugnato con il ricorso principale, ha basato la decadenza della convenzione di concessione 107/08/R del 06/06/2008 in proroga, presso la sala bingo sita in Roma, alla via Casilina 2069, cap. 00132 sulla circostanza che la polizza della compagnia Dall Bogg trasmessa ad ADM in data 16.10.2020 sia “falsa” ed ha esteso il periodo di contestazione agli anni 2021 e 2022.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente concessionaria per la raccolta del gioco del Bingo in regime di c.d. “ proroga tecnica ” ai sensi dell’art. 1, comma 636, della l. n. 147/2013 e s.m.i. - impugna il provvedimento in epigrafe, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, anche semplicemente “Agenzia”) ha disposto la decadenza della concessione in ragione della mancata presentazione di una valida polizza fideiussoria relativamente all’anno 2019 nonostante le ripetute richieste in tal senso formulare dall’Agenzia e i termini all’uopo concessi.

2. La ricorrente deduceva di aver trasmesso la richiesta polizza fideiussoria successivamente alla sospensione della concessione e all’avvio del procedimento di decadenza della stessa. Tuttavia, l’Agenzia non aveva ritenuto valida la polizza in quanto priva della firma digitale della compagnia assicuratrice e aveva, pertanto, disposto la decadenza della concessione.

3. Non ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia, parte ricorrente affidava le proprie doglianze ai seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione art. 97 cost., artt. 1 e ss. l. 241/90, art. 3 e 9 d.m. 29/2000, art. 17 della convenzione per l’affidamento in concessione del gioco del bingo - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere - violazione clausola arbitrale

II. Carenza assoluta di motivazione. travisamento. difetto di istruttoria. difetto dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato -violazione art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011 n. 183 che ha riformulato il testo dell’art. 43 del d.p.r. n. 445/2000 - art. 3, l. 241/90;
art. 3 d.m. 29/2000: sussistenza di valida polizza fideiussoria, regolarmente trasmessa. sussistenza di ulteriore valida polizza fideiussoria.

III. Eccesso di potere. sviamento. carenza assoluta di motivazione. violazione art. 3, comma 1, del d.m. 31 gennaio 2000, n. 29 e l’art. 13, comma 1, lett. a) della convenzione in relazione all’art. 3, comma 6 bis, d.l. 6/2020. insussistenza dell’inadempimento. in subordine: non ravvisabilità di un “grave inadempimento”. violazione dei principi di logicità’ ragionevolezza e consequenzialità’ dell’azione amministrativa. carenza di pubblico interesse

IV. Eccesso di potere per violazione dell’art. 103, commi 1 e 5, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall’art. 37, comma 1, d.l. 23/2020.

V. Violazione di legge. sopravvenuta contrarietà’ dell’art. art. 9, comma 1, del d.m. 31 gennaio 2000, n. 29 - e degli atti regolamentari ed amministrativi di tale norma confermativi e consequenziali - agli articoli 3 e 41 della costituzione, nonché con gli articoli 16, 20 e 21 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e con gli articoli 26, 49, 56, 63 del trattato sul funzionamento dell’unione europea (tfue). contrarietà’ ai principi di ragionevolezza, imparzialità, parità di trattamento, legittimo affidamento, libertà di impresa e libertà di prestazione dei servizi.

4. L’Agenzia si costituiva in giudizio, diffusamente argomentando sulla legittimità della propria determinazione e chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il Collegio, sul presupposto che la fideiussione di cui era stata depositata copia in giudizio fosse valida ed efficace a prescindere dalla verifica da effettuarsi in sede di merito circa la tempestività della sua presentazione all’Agenzia, accoglieva l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.

6. Al fine di dare esecuzione all’ordinanza cautelare della Sezione, l’Agenzia provvedeva a verificare con la compagnia assicuratrice l’efficacia della polizza fideiussoria presentata dalla ricorrente per l’anno 2019 venendo così a conoscenza della falsità della stessa.

7. La società ricorrente ha rilevato la propria estraneità rispetto alla falsificazione della polizza presentata all’Agenzia asserendo di essere stata anch’essa vittima di una truffa da parte del broker cui era stato puntualmente versato il premio assicurativo e ha proposto ricorso per motivi aggiunti rispetto alle determinazioni dell’Agenzie conseguenti al riscontro della falsità della polizza fideiussoria.

8. All’udienza del 4 maggio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.

9. Il Collegio ritiene che, anche alla luce delle sopravvenienze in fatto rispetto alla delibazione dell’istanza cautelare, il ricorso della ricorrente sia infondato e debba essere rigettato.

10. La riscontrata falsità della polizza fideiussoria presentata dalla ricorrente all’Agenzia dimostra che il rilievo della mancata sottoscrizione digitale della stessa da parte della compagnia assicuratrice lungi dall’essere un mero rilievo formale, rappresentava un serio indizio della non autenticità della stessa che avrebbe dovuto indurre innanzitutto la ricorrente ad indagare sulla questione con la compagnia assicuratrice.

11. Nella fattispecie, pertanto, si deve ritenere dimostrato che la ricorrente non ha presentato una valida fideiussione relativamente all’anno 2019.

12. Come noto, l’esibizione di idonea fideiussione per poter beneficiare della proroga onerosa costituisce elemento indispensabile per l’affidamento in concessione della gestione del gioco pubblico, in quanto assolve ad una fondamentale funzione di garanzia, in favore dell’amministrazione per i casi di eventuale mancato adempimento, totale o parziale, dell’obbligazione costituente oggetto del rapporto principale

13. La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto in casi analoghi che il mancato versamento della richiesta polizza fideiussoria costituisce un valido presupposto per l’adozione di una determinazione di decadenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.m. n. 29/2000 (“ Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133 ”), a mente del quale “ Il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara ” , ragionevolmente comportando tale inadempimento il venir meno di uno dei requisiti per l’attribuzione della concessione nonché integrando una violazione delle relative disposizioni che il concessionario con l’adesione al regime di c.d. “proroga tecnica” della convenzione espressamente si è impegnato ad assolvere.

14. Rileva, infatti, in tal senso come il decreto direttoriale del 4 marzo 2014 (recante, tra l’altro, “ disposizioni di attuazione dell'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ”) espressamente preveda - per quei concessionari in scadenza che abbiano scelto (come la società ricorrente) di usufruire, nelle more della pubblicazione della gara europea per l’assegnazione delle concessioni in questione, del regime di cui al citato comma 636 - l’obbligo di dover prestare idonea garanzia “ avente i requisiti di cui all'art. 9, comma 1, del regolamento 31 gennaio 2000, n. 29” che “ deve essere efficace dalla data di scadenza della concessione fino al 30 giugno 2015 e contenente l'obbligo di estensione, su richiesta dell’Amministrazione, della durata fino alla sottoscrizione della nuova concessione ” (in tal senso, l’art. 1, comma 4).

15. Il richiamato art. 9, comma 1, del già citato regolamento di cui al d.m. n. 29/2000 prevede, infatti, che “ Il concessionario presta all’Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a “prima richiesta” o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala al fine di garantire l’adempimento dei propri obblighi ”.

16. Ne consegue, come il deposito di una siffatta garanza si configuri come elemento essenziale per lo svolgimento in generale dell’attività di gestione del gioco del bingo nonché condizione imprescindibile per la prosecuzione della stessa attività in regime di proroga, ritenendo il Collegio che l’assoluta peculiarità e la particolare delicatezza del settore dei giochi siano idonee a giustificare, la decadenza della concessione in dipendenza della mancata prestazione della prevista garanzia, discendendone sufficienti elementi di pericolo per l’interesse pubblico, tali da determinare la necessità di recidere ogni rapporto con il concessionario.

17. Le conseguenze della decadenza - pur indubitabilmente gravi - a carico del patrimonio del concessionario sono, infatti, giustificate, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, dall’esigenza di evitare il rischio che possano determinarsi danni ben più gravi a carico dell’interesse pubblico e delle ragioni erariali, a causa del mantenimento in essere di concessioni di giochi pubblici affidate a soggetti che potrebbero risultare inadempienti.

18. Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente, dopo aver manifestato la volontà di prorogare il rapporto concessorio già scaduto, ha proseguito nella gestione del gioco del bingo senza produrre la necessaria polizza fideiussoria per l’anno 2019, sebbene tale garanzia fosse stata più volte richiesta e sollecitata dall’Agenzia con l’espresso avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza al richiesto deposito, si sarebbe avviato il relativo procedimento di decadenza della concessione.

19. Come anticipato, la presentazione della polizza priva della sottoscrizione digitale della compagnia assicuratrice, successivamente rilevatasi inesistente, deve essere considerata tamquam non esset e, pertanto, non idonea a privare l’Agenzia del potere di disporre legittimamente la decadenza della concessione per le ragioni sintetizzate sopra.

20. La circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui la stessa sarebbe stata vittima di una truffa non rileva ai fini della valutazione circa la legittimità dell’operato dell’Agenzia in quanto quest’ultima aveva rilevato immediatamente la mancanza della sottoscrizione digitale da parte della compagnia assicuratrice;
ciononostante la ricorrente non risulta essersi adoperata con la dovuta diligenza per la risoluzione della problematica riscontrata e la verifica dell’autenticità della polizza.

21. Pertanto, la ricorrente potrà agire per il risarcimento dei danni subiti nei confronti dei soggetti che saranno ritenuti responsabili della truffa ma, per quanto rileva in questa sede, dovrà subire le conseguenze amministrative della propria condotta inadempiente e negligente.

22. Alla luce delle considerazioni svolte, sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.

23. In ragione della peculiarità della controversia, il Collegio ritiene opportuno compensare tra le parti le spese del giudizio.

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