TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-02-08, n. 202100339
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2021
N. 00339/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01834/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2019, proposto da:
F R e G R, rappresentati e difesi dall’Avv. A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via M. Gaudiosi, 6, presso l’Avv. Aristide De Vivo;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via Piave, 1;
Funzionario Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Nocera Superiore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Antonio Milite, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via Indipendenza, 27;
per l’annullamento
A) del provvedimento, prot. n. 35582 del 20.11.2019, disposizione demolitoria n. 20/2019, del 20.11.2019, successivamente notificata, con cui s’è ingiunta la demolizione di opere munite di titolo edilizio, mai revocato/annullato, sulla contestata circostanza della mancanza del nulla osta ferroviario;
B) ove occorra, e per quanto di ragione, della comunicazione d’avvio del procedimento, prot. n. 14970 del 17.05.2019, notificata in data 22.05.2019, regolarmente riscontrata con osservazioni, acquisite agli atti dell’ente, ma in alcun modo riscontrate nel provvedimento demolitorio sub A), avendole considerate “parzialmente meritevoli di accoglimento e quindi non idonee a superare i vizi e i profili” contestati;
C) di tutti gli atti, presupposti connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso,
nonché per l’accertamento
del danno ingiusto, avuto riguardo all’illegittima procedura repressiva, assunta da parte dell’Amministrazione Comunale, in special modo, per la cattiva gestione dell’esercizio dei poteri urbanistici da parte del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Nocera Superiore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore e di Antonio Milite;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021, il dott. P S;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
I ricorrenti, titolari di diritti reali su un fabbricato, adibito a civile abitazione, identificato in catasto al foglio 4 particella 1169, sub 4, assentito dai seguenti titoli edilizi: - licenza edilizia dell’11.12.1967, per la costruzione di fabbricato composto da piano rialzato; - autorizzazione, prot. n. 21586 del 24.05.1998, per la ristrutturazione dell’immobile, consistente nella modifica della distribuzione interna al piano rialzato e nella realizzazione di un garage in piano seminterrato; - concessione edilizia, n. 346 del 31.10.2002, rilasciata ai sensi della l. 47/1985, con cui s’è condonata la realizzazione di un appartamento per civile abitazione al primo piano, in sopraelevazione del fabbricato esistente; - comunicazione, prot. n. 24659 del 20.11.2002, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile, ai sensi della l. 662/1996; - SCIA, prot. n. 14449 del 4.08.2014, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile; lamentavano che, con nota, prot. n. 14970 del 17.05.2019, l’Amministrazione Comunale “dava avvio ad un singolare procedimento di demolizione, sulla scorta dell’assunto che i menzionati titoli edilizi rilasciati, mai revocati e/o annullati, erano stati resi, in assenza del nulla osta delle Ferrovie dello Stato, trattandosi d’immobile ricadente nella fascia di rispetto ferroviaria, invitandoli a presentare osservazioni in merito, nel termine di gg. 30” (osservazioni inoltrate a mezzo p.e.c. del 14.06.2019); che, a seguito d’azione da loro esperita, ex artt. 31 – 117 c. p. a., l’Amministrazione, “onde rimuovere il silenzio”, aveva “posto in essere l’illegittimo provvedimento repressivo” gravato; rilevavano che, per assumere l’ordine demolitorio, “in considerazione dell’inesistenza di difformità sostanziali dai titoli edilizi d’assenso, occorreva, in via preventiva, privare l’immobile dei titoli de quibus, attraverso l’indispensabile revoca e/o annullamento degli stessi”; ed avverso lo stesso provvedimento, articolavano le seguenti censure in diritto:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27 E 31 DPR 380/2001 IN COMB. DISP. CON L’ART. 21-NONIES L. 7 AGOSTO 1990, N. 241) – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE – ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA – SVIAMENTO – CONTRADDITORIETÀ:
l’ordinanza di demolizione, non preceduta da un atto esplicito d’annullamento/revoca del p. d. c. in sanatoria (condono legge 47/85), era illegittima, in quanto, in osservanza del principio di legalità, l’Amministrazione (…) doveva far precedere l’emissione dell’ingiunzione a demolire, sussistendone i presupposti, da un provvedimento esplicito d’esercizio d’autotutela, corredato delle garanzie, anche motivazionali, previste dall’art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27 E 31 DPR 380/2001 IN COMB. DISP. CON L’ART. 21-NONIES L. 7 AGOSTO 1990, N. 241) – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE – ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA – SVIAMENTO – CONTRADDITORIETÀ:
poiché le opere realizzate risultavano “perfettamente conformi ai plurimi assensi edilizi ottenuti”, l’annullamento dei titoli edilizi avrebbe implicato “una forma d’illegittimità originaria dei medesimi, esponendo l’amministrazione comunale ad un considerevole danno economico da risarcimento, per l’affidamento che gli stessi, ad anni dall’intervento, hanno prodotto nella sfera giuridica degli interessati”;
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 27 DPR 380/2001 E ART. 21NONIES LEGGE 241/90) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI AUTOTUTELA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 32 LEGGE 47/85 IN COMB. DISP. CON L’ART. 39 DEL DPR 753/1980) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ