TAR Catania, sez. II, ordinanza_presidenziale 2024-10-16, n. 202400543

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, ordinanza_presidenziale 2024-10-16, n. 202400543
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400543
Data del deposito : 16 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2024

N. 00003/2022 REG.RIC.

N. 00543/2024 REG.PROV.PRES.

N. 00003/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2022, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Belpasso, rappresentato e difeso dall'avvocato A R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- dell’ordinanza del Comune di Belpasso n. 103 in data 30 settembre 2021;

- della comunicazione di avvio del procedimento n. 8 in data 3 giugno 2021;

- del verbale della Polizia Municipale in data 22 marzo 2021.

Visti gli atti di causa e, in particolare, l’atto depositato in data 15 ottobre 2024, con cui il verificatore ha rappresentato di non poter espletare l’incarico allo stesso assegnato, si osserva quanto segue: a) è necessario nominare in sostituzione un nuovo verificatore - nomina cui seguirà la ratifica da parte del Collegio - che va individuato nel Responsabile dell’Area III “Urbanistica e Sviluppo del Territorio” del Comune di Nicolosi, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Area III in possesso della necessaria professionalità;
b) va ribadito ed evidenziato, in particolare, che il verificatore nominato può delegare l’incarico ad altro funzionario dell’Area III in possesso della necessaria professionalità;
c) restano confermate per il resto tutte le indicazioni contenute nell’ordinanza collegiale n. 1321 in data 5 aprile 2024, con la sola precisazione che i termini ivi contemplati decorreranno dalla comunicazione all’organo verificatore della presente ordinanza;
d) è, quindi, necessario revocare la pubblica udienza in data 27 febbraio 2025, la quale, pertanto, non si terrà;
e) per la decisione della causa viene fissata la nuova udienza pubblica in data 8 maggio 2025;
f) deve darsi mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare il presente provvedimento alle parti e all’organo verificatore, con la precisazione che all’organo verificatore dovrà anche essere trasmessa l’ordinanza collegiale n. 1321 in data 5 aprile 2024.

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