TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza collegiale 2018-08-06, n. 201808801

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza collegiale 2018-08-06, n. 201808801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201808801
Data del deposito : 6 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2018

N. 08013/2018 REG.RIC.

N. 08801/2018 REG.PROV.COLL.

N. 08013/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8013 del 2018, proposto da


Imago Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento di cui alla nota prot. n. 145/113241 del 13.06.2018, successivamente conosciuto, recante il “nulla osta di proiezione in pubblico” nella parte in cui il M.B.A.C.T. ha posto il “divieto di visione ai minori degli anni diciotto”;

del parere espresso dalla Commissione di revisione di II° grado richiamato nel provvedimento;

del decreto ministeriale del 28.05.2018, ivi richiamato;

ove e per quanto occorra, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 96/113241 del 30.04.2018, successivamente conosciuto, recante il “nulla osta di proiezione in pubblico” nella parte in cui il M.B.A.C.T. ha posto il “divieto di visione ai minori degli anni diciotto” ;
del parere espresso dalla Commissione di revisione di I° grado;
del decreto del 17.04.2018;
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 82/113170 del 13.04.2018, del parere espresso dalla Commissione di revisione di I° grado richiamato nel provvedimento;
del decreto del 3.04.2018;

nonché per la declaratoria, in sede di giurisdizione di merito ai sensi dell'art. 8 della L. n. 161/1962

del diritto della ricorrente di proiezione in pubblico del film in oggetto in assenza di qualsivoglia divieto per i minori e/o, tutt'al più, col solo divieto di visione ai minori degli anni 14.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2018 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che è necessario, ai fini del giudicare sulla decisione della Commissione di Revisione di non concedere il Nulla osta sulla visione del film in epigrafe, acquisire la versione originale dell'opera corrispondente a quella oggetto della valutazione contestata (Consiglio di Stato, sez. VI, Ord. N. 2656/2016) e che, pertanto, va ordinato il deposito, a cura della parte resistente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione e notificazione della presente ordinanza, della copia su CD del film in questione visionata dalla predetta Commissione.

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