TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-05-06, n. 202401680

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-05-06, n. 202401680
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401680
Data del deposito : 6 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2024

N. 01680/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01279/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. A C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



contro

il Ministero dell’Interno – Ufficio territoriale del governo di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



per l’annullamento

del decreto del Prefetto di Catania del -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del decreto di nomina a Guardia particolare giurata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a. del giorno 22 aprile 2024, assenti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato in data il 5 luglio 2019 e depositato il successivo 3 agosto 2019, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Catania ha rigettato l’istanza di rilascio del decreto di nomina a Guardia particolare giurata e relativo porto d’armi a tassa ridotta.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:

i ) violazione di legge e, segnatamente, dell’art 10- bis L. 241/1990, in quanto l’Amministrazione avrebbe indicato quale motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione esclusivamente l’art. 138 T.U.L.P.S., denegando, poi, quest’ultima in ragione della diversa ipotesi di cui all’art. 11 T.U.L.P.S.;

ii ) eccesso di potere per contraddittorietà tra la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza e la successiva comunicazione dell’11/12/2018, inviata alla Mondialpol Sicilia (datore di lavoro del ricorrente), nella quale l’Amministrazione ha riconosciuto il possesso dei requisiti soggettivi in capo al ricorrente per il rilascio dell’autorizzazione.

In data 4 settembre 2019, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del governo di Catania per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 565/2019 del 16 settembre 2019, di cui non consta

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