TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-05-06, n. 202401680

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-05-06, n. 202401680
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401680
Data del deposito : 6 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2024

N. 01680/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01279/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. A C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno – Ufficio territoriale del governo di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l’annullamento

del decreto del Prefetto di Catania del -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del decreto di nomina a Guardia particolare giurata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a. del giorno 22 aprile 2024, assenti i difensori come specificato nel verbale;


Con ricorso notificato in data il 5 luglio 2019 e depositato il successivo 3 agosto 2019, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Catania ha rigettato l’istanza di rilascio del decreto di nomina a Guardia particolare giurata e relativo porto d’armi a tassa ridotta.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:

i ) violazione di legge e, segnatamente, dell’art 10- bis L. 241/1990, in quanto l’Amministrazione avrebbe indicato quale motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione esclusivamente l’art. 138 T.U.L.P.S., denegando, poi, quest’ultima in ragione della diversa ipotesi di cui all’art. 11 T.U.L.P.S.;

ii ) eccesso di potere per contraddittorietà tra la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza e la successiva comunicazione dell’11/12/2018, inviata alla Mondialpol Sicilia (datore di lavoro del ricorrente), nella quale l’Amministrazione ha riconosciuto il possesso dei requisiti soggettivi in capo al ricorrente per il rilascio dell’autorizzazione.

In data 4 settembre 2019, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del governo di Catania per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 565/2019 del 16 settembre 2019, di cui non consta appello, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

All’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 22 aprile 2024, tenutasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Giova premettere, in via preliminare, che la nomina a guardia particolare giurata non costituisce titolo che si acquisisce una volta per tutte, ma necessita di successivi rinnovi da adottare su istanza dell’interessato, onde consentire all’Amministrazione di effettuare periodicamente un giudizio sui requisiti di attitudine e di affidabilità per l’esercizio di un servizio di particolare rilievo pubblico, in ordine al quale l’Autorità di P.S. dispone di un’ampia sfera di discrezionalità valutativa (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 18 maggio 2020, n. 1091).

Le guardie giurate, dunque, pur esterne alle forze di polizia, devono risultare in possesso di requisiti accertati, afferenti la sfera morale e la capacità professionale, sicché la relativa verifica non può che investire, nel suo complesso, lo stile di vita del soggetto interessato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2018, n. 4756).

Coloro che ottengono o aspirano a ottenere la qualifica di guardia giurata devono essere consapevoli del corrispondente obbligo di tenere una condotta specchiata, improntata alla massima correttezza e rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e non adeguate ai compiti propri della qualifica (cfr.: Cons. Stato, sez. III, 31 ottor2011, n. 5828).

Per consolidata giurisprudenza, “ L’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure e, nella valutazione di tale requisito, l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza;
la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia assume un’indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata
” (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 1905;
in senso conforme, T.a.r. per la Calabria, sez. I, 24 aprile 2023, n. 653).

Il requisito di buona condotta richiesto dall’art. 138 T.u.l.p.s. si collega ai particolari compiti affidati alle guardie giurate, diretti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ordinariamente affidati alle Forze dell’ordine.

Da ciò consegue che i soggetti esterni alle forze di polizia, per essere abilitati a espletarne le funzioni, devono risultare in possesso di requisiti accertati afferenti alla sfera morale e la capacità professionale, sicché la relativa verifica non può non investire, nel suo complesso, lo stile di vita del soggetto interessato (cfr.: T.a.r. Puglia, sez. II, n. 1051/2015).

Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 16/11/2018, notificata il successivo 22/11/2018, indica puntualmente i reati dei quali il ricorrente era imputato indicati, poi, anche nel provvedimento finale quali ragioni che escludono il requisito della buona condotta prescritto dall’art 138 del T.U.L.P.S. La circostanza che il provvedimento gravato richiami anche l’art 11 T.U.L.P.S., indicando che l’Amministrazione, con separato provvedimento, ha rigettato l’istanza di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco prefettizio di cui al D.M. 6/10/2009 per mancanza dei requisiti previsti dall’art 11 T.U.L.P.S., non inficia in alcun modo il rispetto dell'art 10 bis L. 241/1990.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2023, n. 7016, la contraddittorietà tra gli atti del procedimento, figura sintomatica dell’eccesso di potere, si può rinvenire solo allorquando sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l’effettiva volontà dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2011 n. 4982).

Nel caso di specie, la comunicazione dell’11 dicembre 2018, pur rilevando il possesso dei requisiti soggettivi in capo al ricorrente, prospettava espressamente l’esistenza di accertamenti amministrativi ancora pendenti.

Tale comunicazione, pertanto, in quanto atto endoprocedimentale istruttorio, è superata dal provvedimento finale di diniego, che esprime analiticamente e motivatamente le ragioni del diniego.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

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