TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2014-09-04, n. 201400666
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N. 00666/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00956/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2014, proposto da:
P Z, G Z, rappresentati e difesi dagli avv. S B, P V, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Brescia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. A O, F M, domiciliata in Brescia, C.Tto S. Agata, 11/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 5/6/2014 prot. n. 66114/14 di ripristinare le opere in conformità al progetto assentito con Dia PG 16940/07, nonchè di ogni altro atto connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2014 il dott. A D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che come chiaramente spiegato nel provvedimento n. 592/14 emesso inaudita altera parte, la sede appropriata per esaminare le questioni principali inerenti il fumus del ricorso, tra cui le contestazioni in fatto sul se l’edificio in questione rientri o meno all’interno della fascia sottoposta a vincolo paesistico, ovvero all’interno della zona urbanistica regolata all’art. 66.b.