TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-08-07, n. 201808893

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-08-07, n. 201808893
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201808893
Data del deposito : 7 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2018

N. 08893/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06621/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6621 del 2018, proposto da
C.R.F. Centro Ricerche Fiat S.C.P.A., Fca Italy S.p.A., Adler Plastic S.p.A., Cosmob S.p.A., Lsm S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati R M, L F M, G F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G F R in Roma, via Cosseria n. 5;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Catricala', Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Giuseppe Fabrizio Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna 40;

per la declaratoria di illegittimità e l’annullamento, previa sospensione,

- del silenzio illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intimate a seguito ed in relazione all'Atto di diffida inviato a mezzo PEC in data 5 gennaio 2018 volto a rappresentare l'impossibilità di completare la procedura di partecipazione al Bando di cui al D.D. n. 1735 del 13 luglio 2017 a causa di un malfunzionamento del sistema SIRIO e finalizzato a richiedere la riammissione in termini per la presentazione della domanda avente ad oggetto un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal PNR 2015-2020;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti ed in relazione ai quali ci si riserva la presentazione di motivi aggiunti di ricorso;

nonché per l'accertamento

dell'obbligo di provvedere in relazione alla riapertura dei termini del bando al fine di consentire ai soggetti ricorrenti di presentare la domanda ARS01_01219, relativa al progetto denominato “ADD4CAR”, garantendo così il diritto alla partecipazione alla gara de qua.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Cineca – Consorzio Interuniversitario;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente C.R.F. (Centro Ricerche Fiat S.C.P.A) capogruppo di un partenariato comprendente Fca Italy S.p.A., Adler Plastic S.p.A., Cosmob S.p.A., Lsm S.r.l. che ambisce ad un finanziamento pubblico da parte del MIUR per la realizzazione di un progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020, con il ricorso in epigrafe svolge, ex art. 117, c.p.a., azione contro il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alle istanze /segnalazioni e la diffida appresso indicate.

Deduce in particolare al riguardo di aver trasmesso varie note all’Amministrazione, quali l’ e- mail 9 novembre 2017, ore 11.41 (doc 3 fasc. informatico);
l’e - mail con richiesta di riscontro inviata il 9 novembre 2017, ore 14.16 al MIUR (doc. 4 fasc. informatico);
la PEC del 17 novembre 2017 inviata a Cineca e al MIUR (doc. 5 fasc. informatico) con le quali rappresentava la difficoltà e poi l’impossibilità di completare la procedura di confezionamento della domanda a causa di asserito malfunzionamento del sistema Sirio, successivamente inoltrando al MIUR in data 5 gennaio 2018 a mezzo PEC una diffida (doc. 6 fasc. informatico) ad ammetterla a completare la procedura di perfezionamento dell’istanza di partecipazione al bando di cui al D.D. n. 1735 del 13.7.2017, senza tuttavia ricevere riscontri.

1.1. La ricorrente assume che tali istanze erano intese a rappresentare l’impossibilità di completare la procedura a causa di un asserito malfunzionamento del sistema SIRIO e finalizzate, in ogni caso, a richiedere la riammissione in termini per la a presentazione della domanda avente ad oggetto il menzionato progetto di ricerca o l’applicazione dell’istituto procedimentale del cd. soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L. n. 241 del 1990, consentendo, previo avviso ai coordinatori interessati, di completare la procedura inserendo la documentazione mancante ma della quale era evidente l'esistenza per l’avanzato stadio della procedura o richiedendo ogni documento ritenuto utile per la corretta ed esatta valutazione del progetto medesimo;
sostenendo altresì che è stata anche effettuata dal sistema la verifica dei vincoli ed è stato generato il file PDF contenente la domanda, sottoscritta in forma digitale e “caricata” sulla piattaforma “Sirio”.

Parte ricorrente avversa il DD n. 1735 del 13.7.2017, recante l’avviso pubblico per la presentazione del progetto di ricerca in controversia) censurandone sia, in particolare, l’art. 16 col quale si fissa il termine di presentazione delle istanze non oltre le ore 12 del 9.11.2017, imponendosene altresì l’invio esclusivamente tramite la procedura dello sportello telematico “Sirio”, senza prevedere proroghe del ridetto termine in caso di insorgenza di problemi tecnici, sia, in generale, la disciplina della procedura nella parte in cui non contempla rimedi tecnico informatici per il caso in cui il malfunzionamento della piattaforma telematica non abbia consentito di perfezionare ed inviare la domanda entro il termine previsto.

2. Si è costituita l’Amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

3. Sintetizzando quanto dianzi precisato, può esporsi che la ricorrente argomenta di avere intrapreso l’iter telematico necessario a presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione, ma che la procedura di perfezionamento e invio informatico della domanda non poteva essere completata nel termine previsto per via dei malfunzionamenti della piattaforma telematica SIRIO, eletta dall’Avviso come unica modalità di presentazione e invio delle domande.

3.1. Tanto premesso, ad avviso della Sezione il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell’illegittimo diniego della riapertura dei termini per completare la domanda telematicamente o comunque consentire la presentazione della domanda con modalità cartacea, in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all’art.6 della L. n.241/90, avuto riguardo alla previsione dell’avviso (art.16) secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione “esclusivamente” con modalità telematica tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO e all’insorgenza di anomalie, o comunque rallentamenti, del Sistema Sirio in prossimità della scadenza del termine di presentazione della domanda – senza che alle segnalazioni dell’utente abbia fatto riscontro l’intervento del CINECA al fine di assicurare un tempestivo superamento delle problematiche tecniche - che hanno impedito il completamento delle domande nel termine previsto dall’Avviso.

3.2. Osserva, in proposito, il Collegio che nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) vanno ricondotte nella comune sfera di diligenza dell’interessato.

Nel caso di domande telematiche, invece, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termini di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora, come nel caso in esame, la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti.

3.2.1. Va al riguardo ribadito, invero, quanto già sancito dalla giurisprudenza della Sezione in tema di ruolo conferibile all’impiego dello strumento informatico in seno al procedimento, ossia il principio generale secondo il quale “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n.8312/2016;
in termini cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

3.2.2. In sensi analoghi ed anzi maggiormente pertinenti al caso all’esame vertendosi in fattispecie di non ammissione a o esclusione da procedure ad evidenza amministrativa, si è espresso, condivisibilmente, anche il T.A.R. Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. T.A.R. Puglia - Bari, n.896/2016).

3.3. Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità, l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto al fine di consentire alla ricorrente il completamento della propria domanda.

La complessità della questione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

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