TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-05-25, n. 201200992

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-05-25, n. 201200992
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201200992
Data del deposito : 25 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02150/2004 REG.RIC.

N. 00992/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02150/2004 REG.RIC.

N. 03216/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2150 del 2004, proposto da:
Consorzio Aracne s.c. a r.l. , Battipaglia Sviluppo S.p.A., Cassa di Mutualità del Sannio s.c.a r.l. e Consorzio Habitat s.c. a r.l., tutti in proprio e quali componenti della costituenda associazione temporanea, rappresentati e difesi dall'avv. M F, con domicilio eletto in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n. 31;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Carla Cocorullo, Giuseppe Lullo e Alessandra Barone, con domicilio eletto in Salerno, alla via Roma, n. 36;
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Salerno al corso Vittorio Emanuele, n. 58;



sul ricorso numero di registro generale 3216 del 2004, proposto da:
Consorzio Aracne s.c. a r.l., in persona del legale rappresente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M F e dall’avv. Salvatore Sica, con domicilio eletto, quanto al primo, in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n. 31, quanto al secondo in Salerno, alla piazza Caduti civili di guerra, n. 1;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2150 del 2004:

a) del verbale dell’8 luglio 2004, con il quale la Commissione per la verifica delle proposte progettuali relative al “Contratto di quartiere II” aveva escluso la domanda prodotta da essere società ricorrenti;
b) ove e per quanto occorrente, del bando approvato con delibera di C.C. n. 70/2004, nella parte in cui non prevedeva espressamente la partecipazione delle associazioni temporanee di impresa;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il verbale in data 16 luglio 2004, con il quale era stata nuovamente esclusa la propria domanda;

quanto al ricorso n. 3216 del 2004:

a) della delibera di C.C. n. 103 del 30 settembre 2004, con la quale il Comune di Battipaglia non aveva approvato il programma di riqualificazione urbanistica e sociale del comprensorio di Belvedere di sopra, denominato “Contratto di quartiere”;
b) del verbale della Commissione per la verifica delle proposte progettuali, con la quale era stata dichiarata, per la terza volta, non ammissibile la proposta di essa ricorrente;

e per il risarcimento

di rutti i danni connessi alla mancata approvazione del programma di riqualificazione



Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia e di Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Letta la consulenza tecnica d’ufficio redatta dal consulente ing. Felice D’Anna;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2011 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con ricorso notificato in data 13 luglio 2004, il Consorzio Aracne s.c. a r.l. , Battipaglia Sviluppo S.p.A., Cassa di Mutualità del Sannio s.c.a r.l. e Consorzio Habitat s.c. a r.l., tutti in proprio e quali componenti della costituenda associazione temporanea di imprese:

a ) premettevano che la legge n. 21/2002, nell’ambito delle procedure atte a ridurre il disagio abitativo, aveva previsto, all’art. 3, la promozione di appositi programmi sperimentali di edilizia residenziale, da realizzare con risorse “ attivate da Comuni, IACP […], imprese e cooperative di abitazione con il concorso finanziario dello Stato ” (cc.dd. contratti di quartiere);

b ) aggiungevano che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreti n. 2521 del 27 dicembre 2001 e n. 2522 del 30 dicembre successivo, aveva approvato il bando-tipo per l’attivazione, da parte delle Regioni, dei predetti programmi e per l’assegnazione dei relativi finanziamenti, individuando nelle imprese di costruzione, nelle cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, nonché nelle persone giuridiche da queste costituite i “soggetti proponenti” per l’attuazione degli stessi, demandando alle Regioni la pubblicazione di apposito bando per la selezione delle relative proposte;

c ) precisavano che – non avendo la Regione Campania provveduto, nel previsto termine, alla attivazione di alcuna procedura concorsuale – il Ministero aveva attivato il procedimento sostitutivo prefigurato all’art. 3, 5° comma del d.m. del 27 dicembre 2001, provvedendo alla pubblicazione del bando in luogo della Regione Campania;

d ) aggiungevano che, a seguito della pubblicazione del bando, il Comune di Battipaglia, manifestando l’intenzione di accedere alle risorse disponibili, aveva, con propria delibera consiliare n. 30 in data 28 giugno 2004, perimetrato l’area da sottoporre al contratto di quartiere ed aveva approvato l’avviso pubblico per la selezione delle manifestazioni di interesse da sottoporre al Ministero, pubblicandolo in data 30 giugno 2004;

e ) esponevano che, nei termini e con le modalità ivi previste, avevano prodotto regolare domanda di partecipazione, una a tutta la documentazione di rito, ritenendo di ricorrere ad una forma associativa (associazione temporanea di imprese) tra soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando;

f ) lamentavano che, nella seduta dell’8 luglio 2004, la Commissione nominata per la selezione delle proposte progettuali aveva disposto la propria esclusione, sull’assunto che il bando, al punto 2), non prevedesse, nel novero dei soggetti ammessi a presentare le proposte, la partecipazione di associazioni temporanee di imprese.

Avverso tale determinazione insorgevano, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimo profilo.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere all’avverso gravame, di cui invocava la reiezione per infondatezza.

2.- In esito alla positiva delibazione dell’istanza cautelare articolata, la proposta formulata dalla ricorrente veniva sottoposta all’esame della Commissione, la quale, peraltro, la ritenuta non completamente rispondente alle finalità del bando e dell’avviso pubblico, sul rilievo che l’intervento proposto interessasse anche aree esterne sia alla perimetrazione allegata alla delibera di consiglio comunale n. 70/2004 che alla planimetria consegnata dall’Ufficio pianificazione territoriale.

Avverso tale determinazione le ricorrenti insorgevano, proponendo motivi aggiunti ;
e nuovi motivi aggiunti proponevano avverso il successivo verbale del 9 settembre 2004, con il quale erano state confermate le ragioni di ritenuta inammissibilità della proposta.

3.- Con successivo ricorso notificato in data 4 dicembre 2004, il solo Consorzio Aracne impugnava, infine, la delibera di consiglio comunale n. 103 del 30 settembre 2004, con la quale il Comune di Battipaglia non aveva approvato il programma di riqualificazione urbanistica per cui è causa, articolando anche domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, a quantificarsi in corso di causa.

In questo secondo ricorso l’Amministrazione comunale non si costituiva in giudizio.

4.- Nel contraddittorio delle parti, disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, alla pubblica udienza del 1°dicembre 2011 le cause venivano riservate per la decisione.

DIRITTO

1.- In via preliminare occorre disporre la riunione delle cause ex art. 70 c.p.a., per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

2.- Oggetto di controversia è la complessa vicenda amministrativa, quale emergente dalla esposizione in fatto, in base alla quale l’associazione temporanea ricorrente: a ) veniva in un primo tempo esclusa dalla procedura di valutazione delle proposte progettuali intese alla attuazione del programma di riqualificazione urbanistica e sociale del territorio comunale, denominata “contratto di quartiere”, sull’assunto che – a termini di bando – siffatta partecipazione fosse pregiudizialmente preclusa a soggetti, quand’anche singolarmente qualificati, riuniti nella forma della associazione temporanea di imprese; b ) vedeva, in un secondo tempo, reiteratamente giudicata non idoneamente valutabile la formulata proposta progettuale, in quanto asseritamente difforme, in punto di programmatica perimentrazione delle aree interessate dall’intervento, dalla lex specialis di procedura; c ) subiva, da ultimo, il definitivo e generale arresto procedimentale, in forza della mancata approvazione, da parte dell’organo consiliare, dell’intero programma.

4.- Ciò posto, nell’ordine logico delle questioni sottoposte all’attenzione del Collegio (ed affidate ai ricorsi principali ed ai relativi motivi aggiunti), assume carattere preliminare e pregiudiziale (con correlativa inversione dell’ordine cronologico) la delibazione di legittimità dell’atto conclusivo della procedura, con il quale, come si è osservato, l’intero programma di riqualificazione oggetto di controversia subiva un definitivo e generalizzato arresto procedimentale in forza della decisione assunta, a maggioranza, dal Consiglio comunale: e ciò in quanto – laddove la sottesa scelta amministrazione dovesse resistere alle avverse doglianze – l’intero apparato critico prospettato in relazione sia alla mancata ammissione che alla sfavorevole valutazione delle proposte formulate perderebbe di interesse, con consequenziale improcedibilità delle relative doglianze (e con gradata concentrazione della materia del contendere sulla succedanea domanda risarcitoria, in ordine alla quale non sarebbe, beninteso, irrilevante l’apprezzamento di idoneità della proposta, in ordine alla quale, tra l’altro, il Collegio ebbe a disporre, in prospettiva istruttoria, apposita consulenza tecnica).

4.- Tanto premesso, nei confronti della delibera di consiglio comunale n. 103/2004 il Consorzio ricorrente lamenta, in particolare, violazione di legge (d.m. 21.11.2003 in relazione all’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché dell’art. 97 Cost.) ed eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità manifesta, sviamento, violazione dei principi generali in tema di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa: in esito ad un complesso procedimento amministrativo, che aveva visto la partecipazione qualificata di numerosi privati e l’utilizzo di notevoli risorse economiche, la decisione di non partecipare alla successiva fase di competenza ministeriale non solo non era stata supportata da idonea motivazione, ma addirittura non era stata neppure preceduta da una effettiva discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno.

La censura è fondata.

Invero, la deliberazione in questione risulta assunta all’esito della mera espressione di voto, complessivamente sfavorevole, della compagine consiliare, senza alcuna previa dichiarazione di voto. Oltretutto la stessa (che, pur concretando scelta politico-amministrativa fondamentale dell’Ente locale, non si sottrae, per la sua concreta incidenza sul procedimento evidenziale in corso, al generale obbligo di motivazione, se non altro per salvaguardia dei maturati affidamenti) si è limitata a respingere l’argomentata e favorevole proposta elaborata dall’Ufficio pianificazione del territorio e corredata dei relativi pareri parimenti favorevoli, senza esplicitare alcuna, sia pur minima, ragione giustificativa. In sostanza, non è dato intendere, neanche per relationem , quali siano state le concrete ragioni che abbiano spinto ad interrompere, in guisa obiettivamente incoerente, il procedimento finalizzato alla attuazione dei programmati interventi edificatori.

Per tal via, la delibera in questione deve essere senz’altro annullata, beninteso con salvezza delle successive e definitive determinazioni consiliari ad assumersi in via conformativa, peraltro con congruo ed adeguato supporto motivazionale.

5.- Per quanto concerne le doglianze inerenti il vaglio negativo della proposta progettuale, deve, allo stato, rilevarsene l’inammissibilità per carenza di interesse.

È, invero, la stessa parte ricorrente a lamentare – cogliendo, sul punto, nel segno – che tali proposte avrebbero dovuto essere in ogni caso sottoposte al Consiglio comunale, il quale ben avrebbe potuto (ove anche avesse ritenuto, recependo il parere della Commissione, non immediatamente approvabile la proposta) invitare, in doverosa prospettiva collaborativa, alla modifica del progetto, per adeguarlo alle necessità ed agli indirizzi dell’Amministrazione. Per tal via – non concretando il parere negativo espresso dalla Commissione ragione di immediata esclusione dalla procedura e non prefigurando, per l’effetto, arresto procedimentale immediatamente e definitivamente lesivo – ogni doglianza nei suoi confronti potrebbe essere utilmente formulata solo (una volta rimossa, nei sensi che precedono, la preclusiva deliberazione di chiusura del procedimento) all’esito della (ipoteticamente sfavorevole) valutazione dell’organo consiliare (una volta che – rinnovando, in ottemperanza alla presente statuizione, la propria determinazione circa le definitive sorti del programma per cui è causa – dovesse beninteso risolversi, mutando avviso, a proseguirne l’ iter ).

È parimenti evidente – ciò che vale bene ad evidenziare le ragioni di attuale irrilevanza delle proposte questioni – che se, per contro, l’Amministrazione dovesse, in guisa non illegittima e con adeguata motivazione, indursi a confermare il proprio risolutivo disinteresse alla coltivazione del procedimento, l’esame dei motivi di censura de quibus diventerebbe, in opposta direzione, definitivamente privo di rilievo (se non ai distinti fini dell’apprezzamento sub specie facti del comportamento amministrativo, nella pur ventilata prospettiva della responsabilità di matrice precontrattuale).

Vale, in ogni caso, la pena di soggiungere che – superata l’originaria perplessità in ordine alla impossibilità di partecipazione per le associazioni temporanee di imprese, che, invero, non aveva ragion d’essere una volta che l’accesso fosse garantito alle singole imprese in quanto tali – gli accertamenti effettuati in sede peritale (segnatamente con riguardo al grado di divergenza riscontrato tra la perimetrazione delle aree elaborata dal Comune e quella progettata da parte ricorrente) potranno prospetticamente fungere, se del caso, da utile spunto per il contraddittorio procedimentale.

6.- Quanto alla domanda risarcitoria proposta, deve statuirsene parimenti l’attuale inammissibilità, posto che solo all’esito della definizione del complessivo iter procedimentale sarà possibile verificare se il progetto del consorzio ricorrente potrà essere utilmente ammesso a finanziamento (o, se mai – nell’opposta ipotesi – sussistano i presupposti per il riconoscimento del danno in prospettiva extracontrattuale o, almeno, precontrattuale).

6.- Il riassunto esito dei gravami giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. Quanto alle spettanze del consulente tecnico d’ufficio, liquidate come da dispositivo che segue, è giusto porle a carico del Consorzio Aracne, per la metà, e del Comune di Battipaglia, per la residua metà.

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