TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2016-10-27, n. 201604997

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2016-10-27, n. 201604997
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201604997
Data del deposito : 27 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2016

N. 04997/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04143/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4143 del 2016, proposto da:
Consorzio Idrico Terra di Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella C.F. DNGLMR63H08G333C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;

contro

Comune di Casapesenna, in persona del legale rappresentante p.t.;
Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Casapesenna, rappresentati e difesi dall'avvocato G D C.F. DNIGPP67T28A512J, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Rosa Laura Di Maro in Napoli, viale Gramsci n. 11;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 39 del 27 maggio 2016 avente ad oggetto: “Provvedimento di non ammissione: Consorzio per l'approvvigionamento idrico di Terra di Lavoro - fornitura idropotabile e depurazione acque reflue”;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;

nonché per l’accertamento del diritto di credito pari ad € 8.722.577,14 del Consorzio idrico Terra di Lavoro nei confronti del Comune di Casapesenna;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casapesenna e dell’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Casapesenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con delibera n. 6 del 16 ottobre 2012, il Comune di Casapesenna ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario del predetto Comune, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 267/2000.

In data 14 marzo 2013, l’Organo straordinario di liquidazione ha dato avviso dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività dell’Ente, invitando i creditori a presentare nel termine di gg. 60 istanza per l’insinuazione nello stato passivo.

Il Consorzio intercomunale “Terra di Lavoro”, sostenendo di aver erogato al Comune di Casapesenna nell’arco temporale compreso tra il 1990 e il 2014 servizi di fornitura idrica e di depurazione delle acque reflue in conformità a quanto previsto dallo Statuto consortile e di aver maturato un credito complessivo di € 8.722.577,14, ha presentato, con nota del 17 dicembre 2014, istanza di ammissione alla massa passiva per € 8.722.577,14, unitamente alla documentazione relativa al credito maturato.

Con deliberazione n. 39 del 27 maggio 2016, l’Organo straordinario di liquidazione ha disposto la non ammissione dell’istanza del Consorzio ricorrente alla massa passiva, in quanto i crediti vantati dal Consorzio, per un determinato arco temporale (1990 – 2003), si riferirebbero a prestazioni assegnate a terzi, per altro arco temporale (2004 – 2011), non sarebbero connotati dai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità e, per l’arco temporale residuo, si riferirebbero a prestazioni che esulano dalla competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Tanto premesso, con il ricorso in esame, il Consorzio ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 39 del 27 maggio 2016, contestandone la legittimità sotto diversi profili, e ha chiesto contestualmente l’accertamento del suo diritto di credito pari ad € 8.722.577,14 nei confronti del Comune di Casapesenna.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casapesenna e l’Organo straordinario di liquidazione del predetto Comune, eccependo l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e contestando nel merito la fondatezza delle domande azionate.

All’udienza camerale dell’11 ottobre 2016, fissata per la delibazione della istanza cautelare, il Collegio ha rappresentato alle parti, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso è stato quindi introitato per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.

In relazione alla manifesta inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ricorrono, a giudizio del Collegio, nel caso de quo le condizioni per l’applicazione della citata disposizione, ai fini dell’immediata definizione del ricorso in esame, sussistendo, altresì, gli altri presupposti per l’adozione della decisione in forma semplificata e avendo il Presidente del Collegio rese edotte le parti costituite di tale eventualità.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, già condiviso dalla Sezione con precedenti pronunce (cfr., da ultimo, sentenze n. 3154 del 22 giugno 2016;
n. 867 del 17 febbraio 2016 e n. 4474 del 15 settembre 2015), rientra nella giurisdizione del g.o. il ricorso proposto contro la delibera della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune, recante l'inserimento, ai sensi dell'art. 254, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, della massa passiva della liquidazione nel piano di rilevazione, in quanto l'organo straordinario di liquidazione non effettua valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma compie meri accertamenti o, tutt’al più, valutazioni di ordine tecnico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 493;
2 dicembre 2012, n. 5170;
17 maggio 2012, n. 2824;
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 22 luglio 2014, n. 4087;
3 marzo 2014, n. 1288;
17 febbraio 2014, n. 1046;
14 giugno 2012, n. 242;
T.A.R. Molise, 25 novembre 2013, n. 688).

Orbene, nel caso di specie, non è contestabile che:

a) la posizione giuridica soggettiva azionata dal ricorrente si configura in termini di diritto soggettivo (e più propriamente di diritto di credito) e non di interesse legittimo;

b) la materia de qua non rientra nel novero di quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ne consegue che la posizione giuridica soggettiva di cui il Consorzio ricorrente lamenta la lesione potrà essere tutelata davanti al giudice ordinario alla stregua del generale criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla causa petendi.

In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’odierno gravame, precisandosi che, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a., il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario territorialmente competente entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Essendo la questione dedotta in giudizio definita con sentenza di rito, con preclusione per questo giudice di un approfondimento del merito della vicenda processuale, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio (il contributo unificato resta, tuttavia, a carico della parte ricorrente).

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