TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-05-08, n. 201700577
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Testo completo
Pubblicato il 08/05/2017
N. 00577/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta – ATIVA s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, V D G, P M C A di G, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, corso Re Umberto, 23;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità di Regolazione dei Trasporti, ANAS s.p.a., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), Autorità di Bacino del Po, Regione Piemonte, Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del 6 aprile 2016 n. 5744, con la quale la Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, in seno al Dipartimento per le infrastrutture sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dichiarato non ammissibili le proposte di aggiornamento del piano finanziario (ai sensi dell’art. 11 della Convenzione unica vigente) e di revisione del rapporto concessorio (ai sensi dell’art. 5 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133), proposte volte a ricostruire l’equilibrio della concessione autostradale sottoscritta il 7 novembre 2007, alterato dall’imposizione dell’obbligo di eseguire le prescrizioni delle Autorità competenti in materia di assetto idrogeologico del territorio, in esse descritte;
- di tutti i provvedimenti presupposti e connessi, ivi comprese la nota del 30 ottobre 2015 della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali e la nota del 21 maggio 2015 del Dipartimento per la programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- della relazione del Servizio di vigilanza sulle concessioni autostradali del 28 febbraio 2014;
- della nota del 7 marzo 2016 del Servizio di vigilanza sulle concessioni autostradali;
- della nota dell’11 marzo 2016 del Capo di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- delle note n. 0013108 e n. 0013109 del 1 agosto 2016 (ad oggetto: “Gestione del rapporto concessorio. Scadenza della concessione”), con le quali la Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali ha dettato alla ricorrente disposizioni per la gestione dopo la scadenza della concessione in corso ed ha affermato che “l’importo definitivo del valore di subentro sarà riferito alla data di effettivo trasferimento dell’infrastruttura al nuovo concessionario” e richiesto documentazione ritenuta rilevante ai fini della determinazione dell’importo;
- della nota n. 14303 del 29 agosto 2016, con la quale la stessa Direzione generale ha intimato alla ricorrente di astenersi dal valutare la revoca, a far data dal 1 settembre 2016 delle misure di agevolazione all’utenza attualmente applicate sul sistema delle tangenziali di Torino e dal chiudere il “centro servizi punto blu ATIVA” alla barriera di Settimo Torinese;
- di tutti i provvedimenti connessi o consequenziali, ivi compresa la nota del 24 giugno 2016 n. 10989 (ad oggetto: “Gestione rapporto concessorio - interventi necessari per il mantenimento degli standard di sicurezza dell’infrastruttura ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada”);
- della nota n. 9952 del 5 ottobre 2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti di acquisire lo schema di concessione da porre a base di gara, ai sensi dell’art. 37, comma 2 - lett. g), del d.l. n. 201 del 2011, per la gestione delle tratte autostradali A5 Torino - Ivrea - Quincinetto, A4/A5 Ivrea - Santhià, Sistema Tangenziale di Torino e diramazione Torino-Pinerolo;
- della nota n. 11600 del 21 novembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 142/2016 del 30 novembre 2016, con la quale è stato disposto “l’avvio di un procedimento volto a definire lo schema di concessione da porre a base di gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lett. g), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’individuazione del nuovo concessionario per la gestione delle tratte autostradali A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, A4/A5 Ivrea-Santhià, Sistema Tangenziale di Torino e diramazione Torino-Pinerolo”, con fissazione del termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2017;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Brevemente i fatti.
La ricorrente ATIVA s.p.a., in forza della convenzione unica sottoscritta in data 7 novembre 2007 con ANAS s.p.a. (sostitutiva di una precedente convenzione del 1999), gestisce in concessione, con durata fino al 31 agosto 2016 ed attualmente in regime di proroga, la rete autostradale costituita dal tratto Torino - Ivrea - Quincinetto dell’autostrada A5 Torino - Aosta, dalla bretella A4/A5 Ivrea - Santhià e dal Sistema Autostradale Tangenziale di Torino, inclusivo della diramazione per Pinerolo.
La convenzione aveva previsto, a carico di ATIVA, la realizzazione del primo stralcio esecutivo delle opere di messa in sicurezza dai rischi alluvionali dell’autostrada A5 Torino - Quincinetto e dell’autostrada A4/A5 Ivrea - Santhià, ed in particolare l’adeguamento del viadotto Marchetti per scavalcare il rio Ribes e l’adeguamento dei tratti autostradali di accesso al viadotto stesso.
Tale intervento si è reso necessario a seguito dell’esondazione della Dora Baltea, avvenuta nell’autunno del 2000. Con d.p.c.m. del 30 giugno 2003, venne approvato il “Piano stralcio di integrazione al piano per l’assetto idrogeologico (PAI) - Nodo idraulico di Ivrea”, che era stato adottato dal Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po. Fu prescritta la realizzazione di una serie di arginature e la sopraelevazione del corpo autostradale, mediante soluzioni in rilevato ed in viadotto.
Conseguentemente, ed in previsione dell’aggiornamento quinquennale 2005 - 2009 del piano economico e finanziario allegato alla convenzione, ATIVA trasmise il 30 novembre 2003 ad ANAS un primo progetto preliminare descrittivo delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell’intero nodo idraulico.
Con la convenzione unica del 7 novembre 2007 tra ANAS e ATIVA, vennero approvati gli interventi di messa in sicurezza del nodo di Ivrea. In seguito, il Ministero per le Infrastrutture consentì di inserire, tra gli investimenti compresi nella convenzione unica, esclusivamente i lavori di adeguamento del viadotto Marchetti. Nell’esprimere il parere di competenza, la Regione Piemonte ribadì, con deliberazione di Giunta del 29 dicembre 2010, la necessità che ANAS e ATIVA provvedessero tempestivamente al riadeguamento dei ponti esistenti, al fine di completare la funzionalità terminale del nodo idraulico di Ivrea e di garantire la tutela della pubblica incolumità.
Con nota del 10 novembre 2011, ATIVA richiese ad ANAS la revisione della vigente convenzione e del piano economico e finanziario, in funzione della realizzazione delle opere di messa in sicurezza del nodo idraulico di Ivrea.
ANAS comunicò di aver approvato l’intervento di adeguamento del viadotto Marchetti, con nota del 10 febbraio 2012, dichiarando altresì che le opere previste in progetto avrebbero rappresentato soltanto il primo lotto funzionale di quanto ricompreso nello studio di fattibilità predisposto da ATIVA, per gli interventi di riduzione delle interferenze tra i corsi d’acqua del nodo di Ivrea ed i tratti autostradali.
Con lettera del 20 giugno 2012, ATIVA presentò ad ANAS la proposta di modifica del piano economico e finanziario per il nuovo quinquennio successivo alla scadenza del primo periodo regolatorio, in funzione degli investimenti relativi al completamento del nodo idraulico di
Ivrea.
Nel frattempo, sia il Ministero dell’Ambiente che l’Autorità di Bacino del Po ribadivano la necessità di realizzare gli interventi di messa in sicurezza dell’autostrada Torino - Aosta.
Con decreto interministeriale n. 144 del 9 aprile 2013, nel fissare l’adeguamento tariffario da applicare sulla rete in concessione per l’anno 2013, era stato confermato che l’aggiornamento del piano economico e finanziario sarebbe intervenuto entro il 30 giugno 2013. Tale termine, tuttavia, è inutilmente spirato.
In seguito, con decreto interministeriale n. 476 del 31 dicembre 2013, era stato approvato l’adeguamento tariffario per l’anno 2014 ed era stato stabilito che, entro il 28 febbraio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (subentrato ad ANAS nelle funzioni di concedente) avrebbe inoltrato al CIPE l’atto