TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-11-11, n. 202101620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-11-11, n. 202101620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101620
Data del deposito : 11 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2021

N. 01620/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00459/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 459 del 2021, proposto da
Saep S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G C S, B G, V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P P in Bari, via Nicolai, 29;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Puglia e Lucania, Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

Rag. Pietro Guarnieri Figli S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto. n. 89 del 29 marzo 2021 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato per la Puglia e la Basilicata, recante la DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in relazione alla “Gara a procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per l'affidamento del Servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l'approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), con assicurazione, se non gestito direttamente dalla Direzione dell'Istituto, del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. Sopravvitto) – Lotto n. 3 CIG 83502761BF – CC Foggia;
CC Lucera;
CC San Severo, in favore della RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL (c.f. P.IVA 0394290727), nonché di tutti gli atti inclusi nella lex specialis di gara, e/o in essa richiamati, connessi, conseguenti o presupposti;

- del Bando di gara avente ad oggetto l'affidamento del “Servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l'approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), con assicurazione, se non gestito direttamente dalla Direzione dell'Istituto, del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. Sopravvitto)” (di seguito, unitariamente, il “Servizio”), pubblicato sulla G.U.R.I. del 29 giugno (doc. 1);

- del Disciplinare di gara (doc. 2), del Capitolato Prestazionale (doc. 3), dello Schema di Accordo Quadro (doc. 4), delle Appendici al Capitolato prestazionale (doc. 5), nonché di tutti gli altri atti inclusi, anche quali allegati, nella lex specialis di gara;

- del decreto n. 45 del 22 giugno 2020, con cui il Provveditorato ha determinato di indire la procedura;

- della nota D.A.P. della Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio IX – Gare e Contratti, prot. 0211901.U del 17 giugno 2020, di contenuto sconosciuto, ivi compresi tutti gli allegati a tale provvedimento e, in particolare, la relazione tecnico-illustrativa denominata “2020-servizio per il Vitto dei detenuti – Analisi Tecnico Economica”, redatta dal Gruppo di lavoro istituito con P.C.D. del 25 febbraio 2020;

- ove ritenuto lesivo e per quanto di interesse, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, nella parte in cui possa eventualmente interpretato nel senso di essere applicato alla procedura di gara;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi quelli istruttori, dal contenuto ignoto, ove assunti a presupposto per l'individuazione della base d'asta;

nonché

per la declaratoria di inefficacia/caducazione del contratto (di estremi e data sconosciuti alla ricorrente) eventualmente medio tempore stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Puglia e Lucania e di Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;

Vista la memoria del 22 ottobre 2021, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il dott. L I;

Nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato come previsto in rito, la società istante ha impugnato il bando, il disciplinare e il capitolato tecnico (c.d. lex specialis ) relativi alla procedura aperta di gara per l’affidamento del contratto di appalto di vitto e la concessione della somministrazione dei beni e generi di conforto di sopravvitto negli Istituti penitenziari, indetta secondo identica modalità, a livello nazionale, per distinti Provveditorati regionali.

In primo e secondo grado, taluni organi di giustizia amministrativi hanno annullato gli atti gravati.

Indi, l’Amministrazione penitenziaria, per proprie esigenze, al fine precipuo di garantire l’uniformità di trattamento tra tutti i Provveditorati, ha inteso annullare in autotutela gli atti gravati.

La società ricorrente, con memoria depositata, ha chiesto acclararsi la cessazione della materia del contendere. L’Avvocatura erariale ha concordato, evidenziando le ragioni dell’Amministrazione.

Ritiene il Collegio che sia maturata una causa d’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso, atteso l’intervento annullamento in autotutela per ragioni organizzative e funzionali dell’Amministrazione volte ad assicurare l’omogeneo regime di disciplina dell’appalto in questione per tutti i Provveditorati regionali.

Le spese indi vanno compensate per la particolarità della causa e la mera definizione in rito.

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