TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-05-24, n. 201906417

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-05-24, n. 201906417
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201906417
Data del deposito : 24 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2019

N. 06417/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11746/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11746 del 2018, proposto da G C, rappresentato e difeso dagli avvocati G D P, R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato A D P in Roma, via della Consulta n. 12;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza n. 22358/2009 della Corte di Cassazione, depositata in data 21.10.2009, munita di formula esecutiva in data 11.11.2009, notificata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8.2.2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha agito per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe con la quale il Ministero resistente è stato condannato a pagare in suo favore la somma di euro 4.308,00, oltre agli interessi legali, dalla domanda sino al saldo, nonchè al pagamento delle spese processuali per la metà (essendo compensata la restante metà), liquidate, quanto al giudizio di merito in € 452,50 e quanto al giudizio di legittimità in € 250,00, oltre spese generali e accessori di legge.

1.2. Parte ricorrente, dedotto il carattere di definitività della pronuncia ed esposto che l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento di quanto dovuto, ha chiesto che, in accoglimento della presente azione proposta ai sensi dell’art. 112 c.p.a., questo giudice amministrativo dichiari, in esecuzione della pronuncia di cui sopra, l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme dovute, come specificate in ricorso, assegnando per l’effetto un congruo termine per adempiere, disponendo immediatamente che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento un commissario ad acta , con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari.

2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

3. Alla camera di consiglio dell’8.5.2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

4.1. Deve invero essere dato atto che:

- la sentenza indicata in epigrafe è stata munita di formula esecutiva in data 11.11.2009 e notificata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8.2.2010;

- è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1 comma, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669;

- è stato inviato il modello di pagamento con comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27.3.2017.

L’inadempimento del Ministero è d’altro canto evincibile in forza della piana applicazione dei principi posti dalla nota sentenza SS.UU. n. 13533/2001, nonché dal comportamento del debitore che si è costituito in giudizio, ma non ha contestato in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.).

4.2. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata e, per l’effetto, corrispondere in favore del ricorrente gli importi come specificati in ricorso, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione.

5. Sussistono i presupposti per nominare sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, un Commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro Funzionario dell’Ufficio, affinché provveda nell’ulteriore termine di trenta giorni.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto della serialità del contenzioso, con distrazione in favore dei legali antistatari.

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