TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-04-21, n. 201604624

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-04-21, n. 201604624
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201604624
Data del deposito : 21 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 14771/2014 REG.RIC.

N. 04624/2016 REG.PROV.COLL.

N. 14771/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14771 del 2014, proposto da:
H R, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del silenzio inadempimento sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. F) della l. n. 91 del 1992.

Con nota del 18 febbraio 2015, l'amministrazione intimata ha rappresentato di aver predisposto ed inviato alla firma il decreto di conferimento della cittadinanza italiana.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l’Amministrazione ha positivamente riscontrato la istanza della parte ricorrente, predisponendo ed inviando alla firma il decreto di conferimento della cittadinanza.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto – come è noto – della grande mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero richieste di cittadinanza italiana.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi