TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2019-06-25, n. 201900173
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Testo completo
Pubblicato il 25/06/2019
N. 00173/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Connettitalia s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. R D C e S T, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. A M in Pescara, via Ragazzi del 99;
contro
Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.a. in House Providing, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso il suo studio in Pescara, viale G. D'Annunzio n. 142;
nei confronti
Itambiente s.r.l. in proprio e in qualità di Mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M R S, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso il suo studio in Pescara, via Tirino, n. 14;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
del provvedimento aggiudicazione procedura aperta relativa all'appalto del servizio di recupero crediti stragiudiziale n. 98 del 12.02.2019, dei verbali di gara della procedura, della determinazione n. 841/2018 di nomina della commissione di gara e ogni altro atto presupposto, connesso e collegato
e, con i motivi aggiunti presentati il 23.05.2019:
del verbale di consegna dei servizi al costituendo R.t.i. del 20.03.2019, della determinazione n. 91 del 27.03.2019 di dichiarazione di efficacia della determinazione n. 98 del 12.02.2019, dell’atto prot. n. 7553 del 26.03.2019, contratto rep. 1237 del 18.04.2019, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto o non comunicato, lesivo dei diritti di Connettitalia s.r.l.s., con richiesta di condanna al risarcimento in forma specifica o per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.a. in House Providing e di Itambiente s.r.l. in proprio e in qualità di Mandataria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2019 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi gli avv. R D C e S T per la parte ricorrente, l’avv. G C per l'amministrazione resistente, e l’avv. M R S per la parte controinteressata;
Dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso iscritto al n.91/2019 la s.r.l.s. Connettitalia, quale gestore uscente in proroga, e seconda graduata nella gara del valore stimato di € 4.316.577,98 indetta con atto prot. 16505 del 30.09.2018 dall’Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.a. in house providing impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata R.t.i. Itambiente s.r.l., comunicatole il 12.02.2019, del servizio di attività di recupero del credito stragiudiziale.
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 77 comma 2 e 216 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del Disciplinare di gara, eccesso di potere, sviamento, difetto di motivazione, illegittimità della procedura, annullamento;
Ai sensi dell’art. 20 del disciplinare di gara la Commissione doveva essere composta tra esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e secondo regole di competenza e trasparenza ai sensi dell’art. 216 comma 2 del Codice.
La determinazione di nomina della Commissione n.841 del 17.12.2018 non espone sulla base di quali regole di competenza e trasparenza siano stati individuati i Commissari di gara, risultando nelle premesse che l’A.c.a. aveva fatto ricerca presso l’Università G.D’Annunzio di Chieti e tra gli Ordini professionali e poi aveva scelto i Commissari nell’ambito di candidature spontanee tramite sorteggio effettuato il 4.12.2018.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del Disciplinare di gara, dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere, sviamento, illegittimità della procedura, annullamento;
Secondo l’art. 21 del disciplinare di gara la Commissione in seduta pubblica avrebbe aperto la busta contenente l’offerta tecnica e verificato la presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara.
Nonostante tale espressa ed inderogabile previsione, la Commissione ha aperto le buste contenenti le offerte tecniche in seduta riservata, come si evince dal verbale n. 3 del 14.01.2019, così impedendo ai concorrenti la verifica della regolarità delle operazioni di apertura delle buste, di controllo e disamina del loro contenuto e di successiva conservazione dei plichi, in spregio ai principi di trasparenza ed imparzialità tipici delle procedure di appalto.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità nei presupposti, difetto di motivazione, illogicità manifesta ed irrazionalità;
La Commissione in più sedute ha analizzato le offerte tecniche ed ha attribuito i punteggi facendo una media tra i voti assegnati da ciascun commissario per cui non è dato sapere il criterio discretivo adottato dai Commissari per l’assegnazione dei singoli punteggi, per cui, in assenza di indicazione di alcun elemento di ponderazione, i singoli membri risultano allineati nell’attribuzione del proprio voto. Pur avendo la stazione appaltante stabilito 5 parametri di valutazione correlando a ciascuno di essi un punteggio massimo, la Commissione non ha poi dato alcuna evidenza di come abbia inteso graduare i punteggi, limitandosi ad una media ponderata delle valutazioni omogenee per ciascuna offerta.
Peraltro i sottocriteri non erano tanto dettagliati da consentire la espressione di un mero voto numerico che resta insufficiente a dar conto delle valutazioni effettuate.
Ulteriore profilo di illegittimità delle valutazioni è rinvenibile nel verbale n. 6 del 4.02.2019 ove la Commissione indica di aver attribuito i punteggi effettuando un’attività comparativa non prevista dal disciplinare.
Sulla base di tali motivi concludeva per l’annullamento dell’aggiudicazione impugnata e la declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato con la stazione appaltante con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria del 18.04.2019 si costituiva l’A.c.a. s.pa. per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.
In data 3.04.2019 si costituiva altresì l’aggiudicataria Itambiente s.r.l. in proprio ed in qualità di mandataria r.t.i..
Con motivi aggiunti depositati il 23.05.2019 la società ricorrente, all’esito dell’accesso alla documentazione integrale di gara richiesta in ostensione, instava altresì per il subentro nel contratto stipulato con l’aggiudicatario ed in subordine per il risarcimento dei danni conseguenti alla esecuzione dei provvedimenti impugnati.
A sostegno del gravame deduceva i seguenti motivi di diritto:
1)Illogicità, irrealizzabilità della proposta progettuale, sottocriterio E, offerta tecnica R.t.i. Ambiente, illegittimità, esclusione;
Il sottocriterio E prevedeva l’attribuzione di un punteggio fino ad un massimale di 10 per numero di operatori di front office messi a disposizione di Aca per l’espletamento delle funzioni di recupero del credito e orari e giorni di apertura al pubblico. R.t.i. Ambiente aveva proposto l’impiego di n. 6 risorse umane da impiegare negli Uffici di Pescara, Montesilvano, Penne, Francavilla, Chieti e Scafa, garantendo un orario di apertura al pubblico per tutti i giorni della settimana ore 8,30-12,30 e 14,30-18,30, tranne il Sabato dalle 8,30 alle 12,30.La previsione di destinare una sola risorsa per ciascun ufficio non appare sostenibile attesi i costi che tale attività comporterebbe a carico dell’aggiudicatario di cui non è dato sapere se l’offerta economica abbia tenuto conto.
Inoltre gli uffici della stazione appaltante non prevedono l’apertura continuativa tutti i giorni della settimana, dato che le sedi aziendali sono aperte al pubblico di mattina solo nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì. L’offerta tecnica pertanto è inammissibile in quanto non attendibile né affidabile.
2)Eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza dei giudizi formulati dalla Commissione, illegittimità, annullamento;