TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-11-09, n. 201033306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-11-09, n. 201033306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201033306
Data del deposito : 9 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10528/2006 REG.RIC.

N. 33306/2010 REG.SEN.

N. 10528/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10528 del 2006, proposto dalle signore R C e F C, rappresentate e difese dall'avv. G C, con domicilio eletto presso di questi in Roma, largo Messico 7;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la condanna

del Dicastero della Difesa a corrisponder loro il maturato ed il maturando, per interessi legali e rivalutazione monetaria, su quanto già incassato a titolo di equo indennizzo.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010, il dott. F A M D B e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, le eredi del fu Gaspare Cutrano (un Ufficiale dell’Esercito deceduto, immaturamente, per un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio) hanno chiesto la condanna del Dicastero della Difesa a corrisponder loro il maturato ed il maturando – per interessi legali e rivalutazione monetaria – su quanto già incassato a titolo di equo indennizzo. (Ad esse spettante “iure successionis”).

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 20.10.2010, il Collegio (trattenuto il predetto ricorso in decisione) ritiene fondata l’eccezione di prescrizione sollevata – pregiudizialmente – dalla difesa erariale

Al riguardo;
premesso

-che il “de cuius” è deceduto il 10.7.89 e

-che l’indennizzo in questione è stato concesso con provvedimento (notificato con la massima tempestività) del 18.5.98,

si rileva (ed una simile circostanza assorbe, per sua stessa natura, ogni considerazione di segno contrario che voglia esser formulata) che la pretesa di cui è causa è stata avanzata – per la prima volta – il 9.5.2005: quand’erano ormai scaduti i termini previsti (in materia) dall’art.2948 c.c..

A prescindere da ciò, non ci si può esimere dall’osservare

-che, con decreto direttoriale del 21.2.2005, l’Amministrazione della Difesa (agendo in autotutela) ha accolto l’istanza presentata dalla vedova del Cutrano ed ha – pertanto – proceduto alla riliquidazione di detto indennizzo;

-che (del resto) questa era stata effettuata, in “prime cure”, seguendosi – ex lege 312/80 – il cosiddetto “criterio dinamico”: e, quindi (come giustamente preteso dalle interessate), con riferimento ai valori stipendiali vigenti alla data del relativo decreto di concessione. (E non, già, a quelli della morte dello sfortunato dipendente).

E tanto basta, al Collegio (atteso che le ricorrenti risultano aver beneficiato di un equo indennizzo “attualizzato”), per riconoscere – appunto – infondata la proposta azione di condanna.

Spese come da dispositivo.

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