TAR Napoli, sez. I, ordinanza collegiale 2020-07-22, n. 202003249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, ordinanza collegiale 2020-07-22, n. 202003249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003249
Data del deposito : 22 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2020

N. 02362/2020 REG.RIC.

N. 03249/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02362/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2362 del 2020, proposto da


Aice Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G V, R D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti

Mate Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale della Campania prot. n. Demanio.AGDCM01. Registro Ufficiale.000717.03-06-2020.U comunicato alla ricorrente tramite pec in pari data, mediante il quale veniva comunicata l'esclusione della Società Aice Consulting s.r.l. e del relativo r.t.p. dalla procedura di gara

CIG

7724655AF4 – CUP: G21E18000150001 L. 10 – Provincia di Salerno “di pregio” e la contestuale aggiudicazione della procedura all'operatore economico r.t.p. di cui la Società

MATE

Soc. Coop. risulta capogruppo mandataria e Cooprogetti Soc. Coop., Studio Ti s.r.l., Geogrà s.r.l., mandanti;

- della determina n. 2020/6717/DR-CAM del 3 giugno 2020, allegata alla predetta comunicazione, con la quale è stata disposta l'esclusione della Società Aice Consulting s.r.l. e del relativo r.t.p.;

- della determina prot. n. 2020/6733/DR-CAMP del 3 giugno 2020, allegata alla predetta comunicazione, mediante la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico r.t.p.

MATE

Soc. Coop. capogruppo mandataria e Cooprogetti Soc. Coop., Studio Ti Srl, Geogrà s.r.l. mandanti;

- di ogni altro atto antecedente o successivo funzionalmente collegato ai predetti provvedimenti e comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

- nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi aggiudicato l’appalto e, in via gradata, per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2020 il dott. Gianluca Di Vita;

Ritenuto che la camera di consiglio si svolge da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2000, del D.P.C.S. n. 134 del 22 maggio 2020 e dei D.P. n.14/2020/Sede e n. 22/2020/Sede, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams;


Rilevato che:

- il ricorso in esame ha ad oggetto il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante per omessa indicazione, da parte dell’operatore ricorrente, di condanne penali riportate da esponenti delle ditte subappatatrici, in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) e la successiva aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato;

- nel processo amministrativo, la competenza territoriale in materia di controversie aventi per oggetto procedure di gara si determina in relazione al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura, ossia in relazione all'ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa affidataria conseguente all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, e, quindi, al luogo di esecuzione del contratto, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara o dalla sede dei partecipanti alla gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1917/2014, n. 4105/2012, 7649/2009;
n. 4105/2002;
T.A.R. Campania, Napoli, n. 4381/2017;
n. 679/2016;
T.A.R. Lazio, Roma, n. 9709/2012, n. 157/2013);

- nel caso in esame, l’oggetto della procedura di affidamento de qua risulta individuato dal bando e dal disciplinare di gara nella “verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili statali compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania - Lotto n. 10 – Provincia di Salerno “di pregio” ;

- pertanto, il luogo di esecuzione del contratto – integrante, come detto, criterio determinativo della competenza dell’adito giudice amministrativo – figura univocamente circoscritto entro il territorio del Comune di Salerno;

Considerato, altresì, che:

- per i giudizi di cui all’art. 119 cod. proc. amm. (ivi compresi, quindi, quelli di cui al comma 1, lett. ‘a’, relativi, cioè, a provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture), l’art. 14, coma 3, cod. proc. amm. prevede la competenza funzionale inderogabile del T.A.R.;

- a norma dell’art. 47, comma 1, cod. proc. amm., è da considerarsi questione di competenza funzionale inderogabile anche la ripartizione delle controversie fra sede del capoluogo e sezione staccata del medesimo Tribunale Amministrativo Regionale, allorquando si tratti, tra l’altro, dei giudizi ex art. 119, comma 1, lett. a), quale, appunto, quello introdotto dal ricorso in epigrafe;

- conseguentemente, secondo il richiamato criterio di determinazione della competenza in materia di procedure di gara, incentrato sul luogo di esecuzione del contratto, nonché in virtù del combinato disposto degli artt. 14, comma 3, e 47, comma 1, c.p.a., la presente controversia avrebbe dovuto essere necessariamente instaurata dinanzi alla Sezione staccata di Salerno di questo T.A.R.;

Considerato, ancora, che:

- in rapporto a simili giudizi, è da reputarsi rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 15, comma 1, cod. proc. amm., finché la causa non è decisa in primo grado, l’incompetenza della sede adita in luogo della sezione staccata del medesimo Tribunale;

- ai sensi dell’art. 55, comma 13, c.p.a. l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. preclude la possibilità di deliberare sulla richiesta di misura cautelare, dovendosi provvedere ai sensi dell’art. 15, comma 4, del c.p.a. con indicazione del giudice competente;

Ritenuto, in conclusione, che:

- deve dichiararsi l'incompetenza della Sede di Napoli di questo Tribunale Amministrativo Regionale e la competenza della Sezione staccata di Salerno, dinanzi alla quale la causa potrà essere riassunta a norma dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm.;

- vista la definizione in rito di tale fase processuale, appare equo compensare interamente tra le parti gli oneri processuali;

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