TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-05-02, n. 202300374

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-05-02, n. 202300374
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300374
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 00374/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00289/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

nei confronti

ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Comune di Melito di Porto Salvo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Crocè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Camera di Commercio di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'informazione antimafia di contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 05.05.2020, prot. nr. 0044916, con la quale il Prefetto di Reggio Calabria ha informato l’ATAM S.p.a. che “ gli elementi oggettivi raccolti e sopra riferiti suffragano il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 91 D.lgs. n. 159/2011, tendenti a condizionare l'attività dell'impresa ‘-OMISSIS-’ c.f./P.I. -OMISSIS- con sede legale in via -OMISSIS-. La presente informazione ha carattere di interdittiva antimafia ai sensi degli articoli 84, 91 e 100 del d.lgs. n. 159/2011 ”;

- del provvedimento con il quale la Camera di Commercio di Reggio Calabria ha invitato la -OMISSIS- a provvedere all'inscrizione al REA della cessazione dell'attività;

- della comunicazione dell’avvenuta annotazione nel casellario informatico dell’Autorità trasmessa dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 maggio 2020;

- nonché avverso il provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 5 giugno 2020 con il quale il Comune di Melito di Porto Salvo ha avviato il procedimento volto all’emissione di un provvedimento di sospensione dell'attività e ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, precedente e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, di Anac e del Comune di Melito di Porto Salvo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso con domanda cautelare ritualmente proposto le sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di socie amministratrici della ‘-OMISSIS-’, hanno impugnato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 5/5/2020 e gli atti ad essa conseguenziali meglio indicati in epigrafe.



2. L’interdittiva gravata, originante dalla richiesta inoltrata alla Prefettura ex artt. 83 e ss. d.lgs. n. 159/2011 dall’-OMISSIS- S.p.a., poggia principalmente sul pregresso provvedimento inibitorio antimafia emesso il 29/3/2010 nei confronti della società, con identico oggetto sociale, della madre delle due ricorrenti (‘-OMISSIS-’), la quale, dunque, nella ricostruzione prefettizia, avrebbe di fatto proseguito nell’esercizio dell’attività di impresa dietro lo schermo di una nuova compagine societaria, costituita, tuttavia, con il precipuo fine di eludere i rigori della normativa in materia di documentazione antimafia.



2.1. L’assunto prefettizio troverebbe, inoltre, conforto nei seguenti elementi:

- la socia -OMISSIS- è coniugata con -OMISSIS-, il quale prima di essere assunto dal 2019 alle dipendenze della società ricorrente aveva già lavorato per parecchi anni in favore della società dei suoceri nonché di altra società parimenti riconducibile alla famiglia -OMISSIS- (‘-OMISSIS-’);

- la società familiare interdetta nel 2010 aveva sede legale allo stesso indirizzo in cui la società ricorrente detiene una unità operativa (-OMISSIS-);

- dei 9 dipendenti dell’anzidetta società materna ben 4 sono transitati alle dipendenze della nuova compagine societaria;

- le due società svolgono analoga attività di impresa.



2.2. La prognosi di permeabilità dell’impresa all’ingerenza della criminalità organizzata, ed in specie della potente cosca ‘ndranghetistica ‘-OMISSIS-’ radicata nel territorio di Melito Porto Salvo, risulterebbe, poi, ulteriormente avvalorata oltre che dai precedenti penali e dai pregiudizi a carico dei genitori delle due socie (-OMISSIS- e -OMISSIS-), altresì, e principalmente, dai rapporti di parentela con numerosi congiunti a vario titolo controindicati, molti dei quali ritenuti contigui alla citata famiglia di ‘ndrangheta.

In tal senso valenza decisiva è accordata, in particolare, al legame familiare con uno zio paterno, -OMISSIS-, deceduto nel 2014, arrestato nel 2013 nell’ambito dell’operazione ‘-OMISSIS-’ per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso unitamente ad altri 65 soggetti ritenuti contigui alla cosca -OMISSIS-;
già socio della ‘-OMISSIS-’, operante nel settore della gestione di impianti per la produzione di calcestruzzi, avente sede legale coincidente con la sede dell’unità operativa della società ricorrente, ove aveva sede anche la società interdetta dei genitori. Con una zio materno, -OMISSIS-, segnalato per favoreggiamento in relazione a un reato di omicidio;
menzionato nell’ordinanza cautelare emessa nell’operazione ‘-OMISSIS-’ per aver preso parte ad una cena con soggetti coinvolti nel medesimo procedimento;
genero di soggetto (deceduto nel 2005) segnalato per reati in materia di armi, associazione a delinquere di stampo mafioso, già sorvegliato speciale e, a sua volta, fratello di soggetto condannato (e detenuto) per il reato di cui all’art. 416- bis c.p., ritenuto elemento apicale della cosca -OMISSIS-. E con alcuni cugini: -OMISSIS- (’71), attualmente detenuto, condannato con sentenza definitiva per il reato di associazione mafiosa quale partecipe della cosca -OMISSIS-, ritenuto dominus reale della ‘-OMISSIS-’, già raggiunta da interdittiva antimafia, annoverante precedenti per altri reati;
-OMISSIS- (’79), anch’egli condannato la per la medesima imputazione associativa;
-OMISSIS- (’82), con analoga condanna definitiva;
-OMISSIS-, arrestato nel 2013 per il reato di associazione mafiosa (assolto nel 2015), coniugato con la figlia di uno dei reggenti della cosca -OMISSIS-;
e, infine, -OMISSIS-, socia ed amministratrice della ‘-OMISSIS-’, sottoposta a sequestro preventivo nell’ambito della medesima operazione ‘-OMISSIS-’ (con provvedimento poi revocato).



2.3. Secondo la Prefettura, dunque, il quadro informativo emerso “ evidenzia la sussistenza di elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società ”, assumendo, in particolare, rilevanza “ il pregnante contesto familiare, riconducibile a vario titolo alla criminalità organizzata, cui appartengono le sorelle -OMISSIS-… in uno con le cointeressenze societarie sopra descritte come emerge dalla struttura prettamente familiare delle imprese riconducibili alle famiglie -OMISSIS-, alcune già interdette o sottoposte a sequestro giudiziario e dall’analogo indirizzo delle sedi sociali e/o operative delle stesse ”.



3. In punto di diritto, con un’unica articolata doglianza le ricorrenti denunciano la “ assoluta illegittimità dell’interdittiva per eccesso di potere, insufficiente motivazione del provvedimento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti ”.



3.1. Sotto un primo, prioritario, profilo, deducono che l’assunto secondo il quale la società sarebbe stata costituita con il fine di eludere i rigori della certificazione antimafia, di fatto facendo risorgere dietro uno schermo societario la società interdetta dei genitori, sarebbe frutto di un evidente travisamento dei fatti, non avendo la Prefettura in alcun modo considerato le ragioni per le quali detta interdittiva era stata illo tempore assunta, incentrate in via esclusiva sugli elementi di controindicazione rilevati a carico del responsabile tecnico della società, stante l’emersa contiguità ad una locale cosca mafiosa e l’inserimento in un contesto familiare gravitante nell’ambito della medesima consorteria. Per converso, nessun elemento sintomatico sarebbe stato all’epoca rilevato a carico della titolare, madre delle ricorrenti, incensurata e priva di ragioni di pregiudizio. Tale pregressa interdittiva sarebbe, dunque, erroneamente richiamata a sostegno della postulata sussistenza dell’elemento sintomatico ‘tipizzato’ di cui all’art. 84, co. 4, lett. f), cod. antimafia, non essendo mai stata quest’ultima destinataria di alcuno dei provvedimenti di cui alle lett. a) e b) del medesimo co. 4, né sussistendo tra madre e figlie un rapporto di convivenza. Inoltre, tra le due entità societarie non vi sarebbe stata alcuna cessione di quote o sostituzione nella titolarità della società, atteso che la ‘-OMISSIS-’ veniva cancellata per cessazione delle attività il 27/1/2014, ben tre anni dopo la costituzione della società ricorrente, avvenuta nel 2011. Non sarebbe, quindi, possibile affermare che la prima abbia trasmesso alla seconda “ il suo corredo di controindicazioni antimafia e perché, invero l’unico elemento sintomatico addotto a suo tempo dalla Prefettura riguardava un soggetto (in alcun modo menzionato nel provvedimento che qui si impugna) alle dipendenze della Società e non direttamente la titolare e perché non è stata addotta alcuna circostanza volta ad evidenziare un tentativo di ingerenze da parte di soggetti uniti da legami con cosche mafiose ”. In definitiva, l’unico elemento evidenziato dalla Prefettura consisterebbe nella circostanza che le ricorrenti avrebbero costituito la società successivamente all’emissione dell’interdittiva che colpiva, nel 2010, la ditta della madre, la quale, tuttavia, aveva continuato ad operare cessando l’attività soltanto nel 2013. Tale circostanza, dunque, non potrebbe ritenersi sufficiente a sorreggere l’adozione di una interdittiva antimafia, mancando del tutto le condizioni richieste dal citato art. 84, co. 4, lett. f) d.lgs. n. 159/2011. Inoltre, dal momento dell’avvio dell’attività imprenditoriale, sin dal lontano 2012, la società ricorrente non sarebbe mai stata interessata da procedimenti penali né da segnalazioni o rilievi di sorta;
ciò che ne comproverebbe l’assoluta estraneità agli ambienti malavitosi suggestivamente evocati nel provvedimento gravato in relazione ai vari congiunti delle due titolari, senza tuttavia alcun concreto riferimento ad un’ingerenza che costoro avrebbero esercitato nei confronti della società.

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