TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2010-10-20, n. 201032904

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2010-10-20, n. 201032904
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201032904
Data del deposito : 20 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01545/2009 REG.RIC.

N. 32904/2010 REG.SEN.

N. 01545/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2009, proposto da:
S E, rappresentato e difeso dall'avv. P F, con domicilio eletto presso P F in Roma, via Velletri, 35;

contro

Croce Rossa Italiana (CRI), in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, per legge domiciliata presso la stessa in Roma, Via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

della determinazione prot. 594208/IX del 3 novembre 2008 del Capo Ufficio di Mobilitazione della Croce Rossa – Corpo Militare – Ausiliario FFAA – IX Centro di Mobilitazione – Sezione Ufficiali e dell’allegata determinazione prot. Is-CRI/6290.08/Pers./AU del 27 ottobre del Capo del reparto Organizzazione del Personale Sezione Avanzamento Ufficiali con la quale, in merito alla proposta d’avanzamento del Capitano com. Edoardo S al grado superiore per l’anno 2005, è stato reso noto che il candidato risultava “Non preso in esame”;
del verbale 24 dell’adunanza della Commissione Centrale della CRI, Personale Militare Mobilitabile del 25 ottobre 2007 contenente il giudizio di non prescelto e del verbale n. 26 dello stesso organo del 15 gennaio 2008 nella parte in cui ha confermato la valutazione già espressa in merito alle pubblicazioni presentate dal ricorrente nonché

per la condanna

della Croce Rossa Italiana a promuovere il ricorrente nella qualifica di Maggiore a decorrere dall’anzianità maturata in data 30.11.2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana - Cri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 il dott. Linda Sandulli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 28 gennaio 2009 e depositato il 28 febbraio successivo il dr. S E impugna, chiedendone l’annullamento, gli atti con i quali gli è stato comunicato di non essere stato preso in esame dalla commissione centrale del personale mobilitabile della CRI, in sede di valutazione dei titoli.

Deduce i seguenti motivi:

1) Quanto alla determinazione 5942 del 3 novembre 2008: Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 75 e 78 del R.D. n. 484 del 1936. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto d’istruttoria – contraddittorietà – carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e omessa valutazione sul possesso dei requisiti ex articolo 78, comma II, lettera c) e d) del R.D. 484 del 1936.

2) Quanto all’estratto del verbale 24 del 25 ottobre 2007:omessa notifica – eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto d’istruttoria, erroneità dei presupposti.

3) Quanto all’estratto del verbale n. 26 del 15 gennaio 2008:eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti nella parte in cui la “CCPMM riprendendo l’esame dall’inizio conferma la valutazione espressa in merito alle pubblicazioni presentate dall’Ufficio”

Si è costituita in giudizio l’intimata Croce Rossa Italiana che ha dedotto l’infondatezza del ricorso nel merito e ne ha chiesto il rigetto.

All’udienza pubblica del 24 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Collegio riguarda l’avanzamento al grado superiore (da Capitano commissario a Maggiore commissario) richiesta a seguito della maturazione dell’anzianità prescritta dall’articolo 75 del R.D. 10 febbraio 1936 n. 484.

Si tratta di questione che è stata più volte esaminata da questa Sezione, per fattispecie anche diverse da quell’odierna.

Al riguardo giova premettere che la norma che trova applicazione è l’articolo 78, comma 2, del RD 484 del 10 febbraio 1936, il quale dispone che: “Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 77, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche o in ingegneria;

b) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc., la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;

d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali.”

Il dr. S ha partecipato alla selezione per cui è causa esibendo tra i titoli utili per l’avanzamento, alcune pubblicazioni tra le quali “Le armi e gli esplosivi nella vigente legislazione speciale”.

La Commissione centrale del personale militare mobilitabile della CRI nella seduta del 25 ottobre 2007 ha ritenuto valutabile soltanto la pubblicazione sopra riferita e rilevato che essendo stato attribuito alla stessa, dall’Associazione Italiana Editori, un codice ISBN con data di registrazione del 24 aprile 2006, successiva a quella del 30 novembre 2005 indicata come data ultima per la maturazione dell’anzianità prescritta per l’avanzamento, la stessa non poteva essere presa in considerazione. Ne è seguito il giudizio di “non prescelto”.

Il fascicolo di avanzamento del ricorrente è stato quindi autonomamente riproposto dalla Croce Rossa Italiana alla predetta Commissione che con verbale n. 26 del 15 gennaio 2008 ha confermato quanto già deciso in merito alle pubblicazioni prodotte dal ricorrente e disposto un supplemento di istruttoria teso ad accertare la sussistenza del requisito di cui al punto b) dell’articolo 78, comma 2, del RD 484 del 1936, vale a dire “l’ impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso”.

E’ seguito accertamento presso le Università agrarie di Sacrofano e Cesano ove il ricorrente ha prestato la sua attività nella veste dì segretario e direttore generale e la risposta, per conto di dette Università, di un avvocato del luogo il quale dopo essersi soffermato sulla natura giuridica di dette Università, sulla loro autonomia statutaria, praticamente per evidenziare le difficoltà di equiparazione con lo Stato e le autonomie locali, ha risposto soltanto indirettamente al quesito formulato dalla predetta Commissione “se l’incarico dirigenziale allo stesso conferito…sia da ritenere rientrante nella normativa di cui all’articolo 78, lettera b, del RD 484 del 1936”.

Nella nota indirizzata alla CRI il legale incaricato dalle due Università di rispondere al quesito formulato dalla CRI, ha ricordato che il dr. S è stato assunto alle dipendenze dell’Università di Cesano di Roma a seguito di bando pubblico (concorso per esami e titoli) il 15.12.1988 con la IX qualifica funzionale e nominato segretario generale dell’Università medesima.

Ha poi precisato, in espressa risposta al quesito formulato dalla medesima CRI “l’attribuzione degli incarichi dirigenziali può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi…”.

In buona sostanza, le due Università non hanno risposto in modo chiaro e netto come richiesto dalla Croce Rossa italiana, ma hanno, in ogni caso, fornito gli elementi indispensabili per arrivare all’accertamento del possesso del requisito richiesto, comprovato, del resto, dalla documentazione autonomamente prodotta dall’interessato.

Così riassunta la vicenda in fatto si osserva che le censure mosse dal ricorrente tendono a colpire sia la valutazione sui titoli prodotti, sia quella sul possesso di altro requisito richiesto.

A proposito dei titoli presentati (la presenza di uno dei quali è sufficiente per essere ammesso alla procedura di avanzamento) va effettivamente rilevato che la commissione non si è soffermata sulle ragioni per le quali ha ritenuto di non considerare tre delle quattro pubblicazioni prodotte dall’interessato atteso che si è limitata ad affermare soltanto che la pubblicazione “Le armi e gli esplosivi nella vigente legislazione penale” era l’unica valutabile ai fini dell’avanzamento. Risulta, pertanto, sussistente il lamentato difetto di motivazione.

A diversa conclusione si perviene, invece, in relazione al giudizio espresso dalla Commissione centrale sulla non valutabilità dell’unica pubblicazione considerata (quella appena sopra riferita).

La non valutabilità discende dalla circostanza, alla quale parte ricorrente non ha espressamente contraddetto essendosi soffermata soltanto sulla natura e sulle ragioni della registrazione ISBN, che la stessa pubblicazione risulterebbe registrata nel 2006 e non entro il novembre 2005 – data ultima di maturazione dei requisiti richiesti per essere ammessi alla procedura in esame. Sarebbe da ritenere, pertanto, “fuori termine”. Il ricorrente che, come prima detto, si è soffermato a chiarire le ragioni della registrazione ISBN e a precisare che la pubblicazione deve essere confezionata per essere valutabile non ha però dimostrato l’unica cosa destinata a superare la valutazione espressa dalla Commissione centrale – vale a dire che la pubblicazione prodotta era stata elaborata entro il termine prescritto. Ne consegue che la censura sollevata dal ricorrente, per tale parte, deve essere respinta.

Quanto agli altri requisiti previsti ai fini dell’ammissione all’avanzamento osserva il Collegio che l’articolo 78 prima esposto richiede l’impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico (capo divisione) presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso.

La norma, vale la pena di osservare, è del 1936 e si riferisce ad un quadro e ad un assetto del pubblico impiego radicalmente diverso da quello avviato dalla riforma dell’11 luglio 1980 sul “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato” e poi proseguito dal decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29 contenente le norme sulla “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” che con la sua successiva evoluzione ha introdotto forme di assunzione, anche a seguito di espletamento di pubblico concorso, che non danno luogo all’inserimento nel “ruolo”, ma a contratti a termine.

Contiene però in sé gli strumenti che consentono una valutazione al fine che ci occupa, laddove permette di valutare l’equiparabilità al grado 6° richiesto, richiamando i cinque sesti del trattamento economico percepito presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso.

Il dr. S asserisce e dimostra di essere risultato vincitore di concorso pubblico per l’accesso alla IX qualifica funzionale. Non dice nulla sull’organizzazione interna del personale dell’Università agraria di Cesano di Roma – tranne soffermarsi sulla sua, incontestabile, natura di ente pubblico non economico – e quindi non chiarisce se presso quell’Ente vi sono, ad esempio venti qualifiche ciascuna corrispondente a una determinata funzione, ma dimostra di aver svolto le funzioni di direttore generale della predetta Università e di quella agraria di Sacrofano, mediante un incarico espressamente conferitogli.

Ora se si considera che la norma applicabile risale ad un assetto in cui il grado 6° corrispondeva a quello di “capo divisione” – era, in altre parole, l’ultimo grado di una piramide che si concludeva con il direttore generale, assetto al quale era estranea la dirigenza introdotta soltanto nel 1972 dal dPR n. 30 giugno n. 748 e che tale grado comportava la “responsabilità” di una divisione è facile concludere nel senso che in un assetto mutato, connotato da un ruolo, quello della dirigenza, prima inesistente, un dipendente pubblico divenuto tale a seguito di superamento di pubblico concorso e destinatario poi di un incarico di direttore generale non possa essere ritenuto privo del requisito prescritto dall’articolo 78 lettera b) del RD 484 del 1936.

Ma anche l’ulteriore profilo di censura mossa dal ricorrente sulla valutabilità del suo servizio alla luce dell’articolo 78 comma 2, lettera d), merita accoglimento.

Tale punto della disposizione si riferisce infatti ai direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali. Sul punto, si rileva che il ricorrente dimostra di aver svolto l’attività di direttore dell’Azienda “Oleificio sociale dell’Università agraria di Cesano, srl”.

Deve, allora, concludersi che anche in relazione a tale punto della disposizione il requisito prescritto risulta sussistente e la definizione di non preso in esame formulata dalla Commissione centrale e utilizzabile soltanto nell’ipotesi in cui il candidato sia privo dei requisiti prescritti, si rivela illegittima.

A tale proposito si richiama il disposto di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 79 del RD 484 del 1936 ove dispone che: “2. Per tutti gli altri (ufficiali) intestano uno specchio singolo di proposta di avanzamento, raggruppando tali specchi in ciascun elenco.

4. Gli elenchi, con i relativi specchi e documenti, sono poi consegnati al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma del precedente art. 75, di formulare il giudizio di primo grado”.

Ne consegue che il giudizio di “non preso in esame” espresso dalla Commissione centrale deve essere annullato in quanto illegittimo e il ricorrente deve essere sottoposto alla valutazione della competente commissione che dovrà accertarne l’idoneità alle funzione di ufficiale maggiore.

La natura della controversia consente di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti

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