TAR Napoli, sez. II, sentenza 2010-07-23, n. 201016968

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2010-07-23, n. 201016968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201016968
Data del deposito : 23 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06773/1991 REG.RIC.

N. 16968/2010 REG.SEN.

N. 06773/1991 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6773 del 1991, proposto da:
S B, rappresentato e difeso dagli avv. G C, A C e G V, con domicilio eletto presso l’ultimo in Napoli, via Tino di Camaino 6;

contro

Il Co.Re.Co. Napoli;
l’Usl 20 Aversa;
la Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv. R C e C P, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’Avvocatura Regionale;

per l'annullamento

del provvedimento del comitato regionale di controllo della regione Campania adottato nella seduta del 16 maggio 1991, n. prot. n. 27.793 con cui è stata annullata alla deliberazione n. 437 del 18 aprile 1991 del Co.Ge. della USL n. 20;

della nota 168 del 27 giugno 1991 della USL n. 20;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, transitato nei ruoli della USL n. 20 della regione Campania, sostiene di aver svolto senza soluzione di continuità mansioni superiori (di assistente amministrativo) rispetto a quelle della qualifica di appartenenza (applicato), sul posto libero presente nella pianta organica della USL.

Il Comitato di Gestione (anche CO.GE.) della USL n. 20, con deliberazione n. 437/1991, accogliendo l'istanza dell'interessato, ha inquadrato il ricorrente nel posto di organico vacante di assistente amministrativo ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 207/1985, a decorrere dal 12 giugno 1985.

Il CORECO, tuttavia, ha annullato il suddetto provvedimento per contrasto con l'articolo 1 della legge n. 207/1985.

Avverso tale atto, ed ogni altro connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa l'interessato, chiedendone l'annullamento previa sospensione della esecuzione, per i seguenti motivi:

Violazione della legge n. 207/1985;
violazione della circolare del Ministero della Sanità n. 25/1985;
violazione della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;
carenza assoluta di motivazione;
perplessità;
mancata considerazione della situazione;
difetto di istruttoria;
manifesta ingiustizia;
erroneità;
superficialità.

Il ricorrente possiederebbe tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'applicazione del beneficio di cui all'articolo 1 della legge n. 207/1985, avendo svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, come evidenziato nella deliberazione n.437/1991 della USL n. 20.

L'atto impugnato non indicherebbe le ragioni per cui la deliberazione della USL n. 20 contrasterebbe con la legge n. 207/1985.

L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva con la quale, puntualmente e diffusamente, replica alle argomentazioni del ricorrente, concludendo per la reiezione del ricorso.

All’udienza pubblica del 17.6.2010, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

La pretesa del ricorrente è priva di fondamento.

L'art. 1, comma 1, della legge n. 207/85 prevede che "Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984 ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se già di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'art. 8 di cui alla presente legge, in un posto di organico vacante nelle piante organiche delle unità sanitarie locali per incarico o per trasferimento o per comando e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell'unita sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio, con la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione dell'anzidetta unita sanitaria locale adottata a seguito di domanda da parte dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data".

Dal testo dell'art. 1 della legge n. 207/85 si evince che l'inquadramento nella posizione funzionale corrispondente alle mansioni esercitate è subordinata al duplice presupposto della vacanza del posto nella pianta organica dell'USL e all'effettivo svolgimento di mansioni superiori su formale conferimento di incarico da parte dell'organo competente dell'Amministrazione (il Comitato di Gestione).

In proposito deve rilevarsi che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare la sussistenza di entrambi i presupposti.

Secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale “l'art. 1 l. 20 maggio 1985 n. 207, che ammette l'inquadramento straordinario dei dipendenti sanitari nella qualifica superiore in presenza dei presupposti nello stesso espressamente indicati, è norma eccezionale e di stretta interpretazione, sicché non è sufficiente, a tal fine, lo svolgimento di mero fatto di mansioni superiori né un incarico che non rispetti i requisiti formali all'uopo prescritti per la valida ed efficace investitura a tali mansioni , essendo invece indispensabile che si tratti di un incarico regolare e promanante dall'organo competente a gestire i poteri amministrativi per l'assegnazione delle mansioni ai singoli lavoratori subordinati" (cfr. Cons. St., sez. V, 17 settembre 2002, n. 4718;
idem, Sez. V, 24 marzo 2006, n. 1522).

È altresì necessario, ai fini dell'applicazione della normativa da ultimo citata, che le funzioni superiori conferite con incarico formale siano state svolte su posto vacante o, comunque, disponibile a seguito degli stessi inquadramenti nelle piante organiche provvisorie o definitive nelle Unità Sanitarie Locali (cfr. Cons. St., sez. V, 22 maggio 2001, n. 2820;
Cons. St., sez. V, 12 novembre 2002, n. 6241).

Ebbene, diretta conseguenza del richiamato indirizzo interpretativo è la necessaria presenza di un valido ed efficace provvedimento di conferimento, il quale rispecchi fedelmente i requisiti contenutistici che qualificano la posizione funzionale al cui riconoscimento aspiri il dipendente: ciò nel senso che le mansioni conferite devono trovare puntuale corrispondenza, in relazione al contenuto professionale ad esse sotteso ed al grado di responsabilità richiesto al dipendente che le disimpegni, nella superiore qualifica funzionale cui si riferisca l'istanza di inquadramento presentata ai sensi della disposizione citata.

In altri termini i benefici previsti trovano applicazione non nell'ipotesi in cui vi sia stato il mero esercizio di mansioni superiori, bensì quando vi sia stato un incarico conferito con atti formali e di data certa da parte dell'amministrazione per la copertura di un posto organico vacante (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 17 maggio 2000, n. 2836;
Cons. St., sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5318).

Di converso, nel caso di specie, le certificazioni prodotte provengono da una ricognizione effettuata ex post, e, comunque, dall’economo della USL n. 20 con note del 4 luglio e 29 ottobre 1985, piuttosto che dal competente Comitato di gestione;
laddove, al contrario, la giurisprudenza, come detto, ha più volte avuto modo di chiarire, da un lato, che “con riferimento all'art. 1 l. 20 maggio 1985 n. 207, non assumono rilievo eventuali atti ricognitivi dello svolgimento di mansioni superiori, poiché la disposizione esige che l'assegnazione avvenga in conformità alla disciplina vigente e sempre, dunque, con atto idoneo di conferimento dell'incarico e per la copertura di un posto vacante” (cfr. Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1058) e, dall'altro, che “ai fini dell'applicazione dell'art. 1 l. 20 maggio 1985 n. 207, che consente l'inquadramento nella qualifica superiore in favore dei dipendenti delle Usl che abbiano svolto mansioni superiori in base a formale incarico e su posto vacante, è necessario che l'atto formale provenga dall'organo competente” (cfr. Cons. St., sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5603).

Ad ogni buon conto, è da tener presente che, trattandosi di pubblico impiego, risultano del tutto irrilevanti le mansioni espletate di fatto dal dipendente in difformità da quelle proprie della qualifica.

È evidente, quindi, che il CO.RE.CO., di fronte ad un inquadramento effettuato in assenza dei presupposti tassativamente previsti dall'art. 1 della legge n. 207/85, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo abbia doverosamente annullato l'illegittimo atto di inquadramento, assicurando, in tal modo, il pieno rispetto della disciplina vigente (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 24 marzo 2006 , n. 1522).

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi