TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-11-04, n. 202400745
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 00745/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2024, proposto da
Gb S.a.s. di De Boni Immacolata & C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, F M e A D P, con domicilio eletto presso lo studio F M a Mulazzo, largo Martiri della Libertà, 12;
contro
Comune di Lerici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima, n. 177/2024, pubblicata in data 4 marzo 2024, nella parte in cui il Tar Liguria ha stabilito di “ accoglie l’azione di annullamento per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego di revisione della concessione, con obbligo del Comune resistente di ripronunciarsi sulla proposta del concessionario nei termini e con le modalità di cui in motivazione ”;
e, dunque, per la nullità
del provvedimento del Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – Ambiente, Ufficio Demanio, del Comune di Lerici, prot. n. 13657 del 18 aprile 2024, comunicato in pari data all’indirizzo Pec del procuratore della ricorrente, recante “ esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sez. I) n. 177/2024. Provvedimento conclusivo del procedimento ”, comunicato in pari data all’indirizzo Pec del procuratore della ricorrente;
- nonché, occorrendo, ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- e, in subordine, per l’annullamento dei provvedimenti comunali sopra menzionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lerici;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Alla società ricorrente è stata affidata la gestione in concessione della spiaggia libera attrezzata denominata “ Venere Azzurra 2 ” per il periodo dal 2018 al 12.5.2026.
2) La ricorrente, con istanza di riequilibrio economico-finanziario della concessione del 6.3.2023, ha lamentato la contrazione del fatturato per gli anni 2020 a causa della pandemia e 2021 per le conseguenze non ancora cessate di tale evento.
3) Per tali ragioni la concessionaria ha cessato unilateralmente di pagare i canoni concessori relativi ad alcune annualità e ciò ha dato origine ad un contenzioso, tuttora pendente, davanti al Tribunale civile di La Spezia.
4) Per l’anno 2020 il Comune, con delibera di Giunta n. 137 del 29.7.2020, in applicazione della normativa eccezionale emanata in periodo pandemico, ha formulato un atto di indirizzo per ridurre “ il compenso della gestione per l’anno 2020 fino a un massimo del 75% di quanto convenzionalmente stabilito ” e, in esecuzione di tale delibera, con determina n. 1469 del 10.7.2023, ha disposto a favore della ricorrente la riduzione del canone per il 2020 del 75%.
5) Senonché la concessionaria, ritenendo che le citate sopravvenienze avessero determinato una perdita di ricavi tale da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, con istanza del 6.3.2023 ha chiesto l’attivazione del procedimento finalizzato al riequilibrio economico finanziario ai sensi dell’art. 165, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, proponendo alcune ipotesi di riequilibrio comportanti l’aumento della durata del rapporto e/o la riduzione dei canoni concessori.
6) Il Comune ha respinto tale richiesta senza effettuare un’apposita istruttoria, sicché la ricorrente ha impugnato tale diniego con ricorso Rg n. 253/2023.
7) Questo Tribunale, con sentenza n. 177/24, ha annullato il suddetto diniego comunale ed ha precisato che:
a) la richiesta di riequilibrio economico-finanziario ai sensi dell’art. 165, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 presentata dal concedente riguarda la sostenibilità economico-finanziaria del rapporto concessorio nella sua interezza in relazione a sopravvenienze negative (se non prevedibili e aliene al fisiologico rischio di impresa;
b) il concessionario non ha un diritto soggettivo all’accoglimento della proposta di revisione economico-finanziaria e il concedente non è tenuto alla rinegoziazione delle condizioni negoziali;
c) il concedente, tuttavia, una volta ricevuta l’istanza di revisione da parte del concessionario, deve avviare il procedimento di revisione delle condizioni economico-finanziarie effettuando un’idonea istruttoria e, in caso di sopravvenuto squilibrio, del perdurante interesse pubblico alla sua prosecuzione;
d) il Comune, pertanto, avrebbe dovuto avviare il procedimento di valutazione inteso a verificare - sulla base di una valutazione discrezionale basata sull’interesse pubblico - se il rapporto avesse mantenuto, o meno, l’originario equilibrio e, quindi:
d.1) in caso di riscontrata permanenza dell’equilibrio, respingere l’istanza;
d.2) in caso di ravvisato squilibrio:
- accogliere l’istanza di revisione disponendo la