TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-10-18, n. 201100332
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N. 00332/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2010, proposto da:
M F, rappresentato e difeso dall'avv. M J G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Manci, 5;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del suo presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. R v G, S B, L F e L P, elettivamente domiciliata presso l’avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n.3;
per l'annullamento
del provvedimento della Consulta Provinciale per l’assistenza sociale – sezione ricorsi - dd. 21.07.2010 prot. nr. 24.2/52.10/431090 che ha respinto il ricorso proposto da F M contro la decisione del Comitato Tecnico nr. 2 del distretto sociale Don Bosco, nonchè per l'annullamento di tutti gli altri atti e provvedimenti antecedenti, preparatori, successivi, integrativi, conseguenti, aggiuntivi e/o esecutivi del medesimo, anche se emessi da altra autorità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 Marina Rossi Dordi e uditi per le parti i difensori: avv. R. Keller, in sostituzione dell'avv. M. J. Greco Gallippi per il ricorrente e avv. D.Ambach per la Provincia autonoma di Bolzano;
Considerato:
a) che in data 30 settembre 2011 è stato depositato in segreteria atto di rinuncia al ricorso formulato tramite il difensore del ricorrente, munito di procura speciale per rinunciare agli atti, e regolarmente notificato alla Provincia autonoma di Bolzano in data 20.9.2011;
b) che in data 28 settembre 2011 è stata depositata in segreteria l’accettazione della rinuncia della Provincia firmata dal presidente della stessa;
d) che in esito alla dichiarazione di rinuncia ed alla relativa accettazione depositate non resta che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio;
e) che le spese del giudizio possono essere compensate, stante la natura del giudizio;