TAR Genova, sez. II, sentenza 2014-11-19, n. 201401670
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01670/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2009, proposto dalla Idroedil srl con sede ad Arma di Taggia in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati F B, A P e F B, con domicilio eletto presso quest’ultimo a Genova in via Cesarea 10/16;
contro
Provincia di Imperia in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato professor P A, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Corsica 2
Comune di Sanremo in persona del sindaco in carica
Comune di Ventimiglia in persona del sindaco in carica
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Imperiese con sede ad in Imperia in persona del legale rappresentante in carica;
per l'annullamento
del provvedimento 30.4.2009, n. M79 della provincia di Imperia
della deliberazione 29.4.2009, n. 171 della giunta della provincia di Imperia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della provincia di Imperia
vista la propria ordinanza 24.7.2009, n. 265
visti gli atti e le memorie depositate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Idroedil srl si ritiene lesa dal provvedimento del dirigente la provincia di Imperia 30.4.2009, n. M79, per il cui parziale annullamento ha notificato l’atto 26.6.2009, depositato il 7.7.2009, con cui denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 e dell’allegato 2 del d.lvo 13.1.2003, n. 36, l’eccesso di potere per difetto dell’istruttoria e della motivazione, la contraddittorietà e la violazione dei principi generali di cui all’art. 23 cost.
La provincia di Imperia si è costituita in causa con atto depositato il 18.7.2009.
Con ordinanza 24.7.2009, n. 265 il tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
E’ impugnata l’autorizzazione ambientale con cui la provincia di Imperia ha approvato il progetto per la saturazione e la chiusura della discarica di Collette Ozotto nella parte in cui è stata determinata la tariffa per il conferimento dei rifiuti.
In fatto va premesso che l’interessata risulta nella gestione del pubblico servizio di raccolta e stoccaggio dei rifiuti di una parte del territorio provinciale nella discarica in questione; il rapporto economico tra l’ente concedente ed il soggetto incaricato della gestione è stato caratterizzato da numerose liti, quasi tutte originate da divergenze economiche in ordine al compenso spettante al soggetto privato per l’attività svolta. In numerosi degli atti menzionati nella premessa del ricorso si legge che diverse sono state le occasioni in cui le parti hanno avuto modo di confrontarsi circa il contenuto finanziario del rapporto, posto che l’amministrazione non ha mai reperito una soluzione alternativa allo smaltimento dei rifiuti urbani nella discarica, non risulta che per anni sia stato bandito un esperimento per la novazione soggettiva od oggettiva del titolo, sì che i contrasti hanno sempre avuto per oggetto le tariffe al quintale da riconoscere allo smaltitore.
Nel periodo precedente l’adozione dell’atto impugnato l’amministrazione ha preso contezza del dichiarato prossimo esaurimento della capacità ricettiva del sito, sì che ha autorizzato il gestore alla sua saturazione e chiusura, determinando la tariffa per lo smaltimento che nel frattempo prosegue.
Il ricorso mira a conseguire l’annullamento di quanto disposto in ordine alla tariffa, nulla essendo stato dedotto relativamente alla determinazione di bonifica del sito, sì che la cognizione del tribunale avrà riguardo ai soli profili dedotti.
L’esame del merito della controversia così individuato va preceduto da quello delle eccezioni sollevate dall’amministrazione resistente.
Con la prima di esse la provincia di Imperia denuncia l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del tribunale adito. La questione viene dedotta dalla provincia resistente argomentando dall’applicabilità alla specie dell’art. 133 comma 1 lett. b) del d.lvo 2.7.2010 n. 104, che dispone l’attribuzione al giudice ordinario della competenza a giudicare in materia di controversie sui pubblici servizi, ogni volta che si faccia questione di indennità, canoni od altri corrispettivi; va innanzitutto notato che la successiva previsione di cui al punto p) della norma non viene menzionata, benché essa si riferisca espressamente al ciclo dei rifiuti, ed oltre a ciò osta alla diretta applicazione della norma denunciata il fatto che