TAR Milano, sez. II, sentenza 2013-09-18, n. 201302184
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N. 02184/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02336/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2336 del 2004, proposto da:
- Società Immobiliare Roma 2000 Srl, rappresentata e difesa dall'avv. G D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via M.A. Bragadino, 2;
contro
- Comune di Nova Milanese;
per l'accertamento
- del diritto della società istante al rimborso della maggior somma sostenuta per l’esecuzione del tratto di fognatura dall’edificio di proprietà sino al collettore fognario del Comune di Paderno Dugnano, come imposto dal Comune di Nova Milanese;
e per la conseguente condanna
- del Comune resistente alla restituzione dell’importo di euro 30.310,50, a titolo di scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria integralmente versati, ovvero, a titolo d’indebito oggettivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso l’istante società chiede l’accertamento del diritto in epigrafe meglio specificato, sostenendo di avere realizzato opere di urbanizzazione su richiesta del Comune di Nova Milanese, ben più onerose di quelle ad essa legittimamente spettanti.
Nessuno si è costituito per la parte intimata.
Il 20.02.2013 la ricorrente ha depositato una comunicazione del Comune di Nova Milanese in cui la stessa amministrazione si è dichiarata disponibile a restituire alla società Immobiliare Roma 2000 la somma di euro 14.254,21, pari alla spesa sostenuta per la realizzazione del tronco fognario a partire dal confine di proprietà fino al collettore di Paderno Dugnano.
Con successiva memoria il patrocinio ricorrente ha insistito per la restituzione dell’intero importo speso per l’opera di urbanizzazione in questione, sul presupposto che, ove il Comune di Nova Milanese non avesse imposto alla ricorrente l’allacciamento al collettore di Paderno Dugnano, essa non avrebbe dovuto assoggettarsi ai maggiori esborsi economici imposti dalle opere richieste da quest’ultimo Comune.
Alla pubblica udienza del 3 aprile 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato.
In base alla giurisprudenza in materia, il contributo concessorio commisurato agli oneri di urbanizzazione ha carattere generale, in quanto prescinde totalmente dall'esistenza o meno delle singole opere di urbanizzazione e ha natura di prestazione patrimoniale imposta, in quanto è determinato senza tener conto dell'utilità che riceve il beneficiario del provvedimento di concessione, né delle spese effettivamente necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione assentita (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 21.4.06, n. 2258;T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sent., 12-05-2009, n. 3717).
Si tratta, infatti, di un corrispettivo di diritto pubblico dovuto dal beneficiario della concessione edilizia a titolo di partecipazione - in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae - ai costi delle opere di urbanizzazione sostenuti dal Comune per realizzare il generale assetto urbanistico del territorio comunale (cfr. Cons. di Stato, n. 2258/06 cit.;Cons. Stato, Sez. 2^, 21.11.07, n. 11073).
Il fondamento del contributo in questione - da versare al momento del rilascio di una concessione edilizia - non consiste, quindi, nell'atto amministrativo in sé, bensì nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare sugli interessati che beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime, secondo modalità eque per la comunità (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, Sent. 21-07-2010, n. 1786;T.A.R. Brescia, 7 novembre 2005, 115).
Ne deriva che, per un verso, il contributo è dovuto nella misura determinata ex lege, a prescindere dalla completezza dello stato di urbanizzazione e dalla effettiva disponibilità dei (di tutti i) servizi, primari e secondari, nella zona in cui deve essere realizzata la nuova costruzione;per altro verso, che, laddove vi sia carenza o insufficienza di urbanizzazione, le opere necessarie ben possono essere poste o rimanere a carico del privato, salva la possibilità di uno "scomputo" con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge.
In altri termini, il privato che costruisce non ha titolo a pretendere dal Comune il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ovviare ad eventuali carenze delle opere di urbanizzazione, se non quando ciò sia stato concordato col Comune, a titolo di "scomputo" o sotto altra forma, in sede di rilascio della concessione edilizia (cfr. T.A.R. Milano, sent. n. 3717/2009 cit., per cui “La legge non conferisce il diritto a rimborsi "a piè di lista" quando l'interessato provveda direttamente ad allacciare la propria costruzione alle reti dei servizi”).
L’art. 11 della legge n. 10/1977, applicabile ratione temporis (ma analogamente dispone, al riguardo, l'art. 16 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380) a proposito del contributo afferente la concessione edilizia, prevede che: “A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.
La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere”.
La legge regionale lombarda 5-12-1977 n. 60, sempre applicabile ratione temporis (in quanto abrogata dall'art. 104, comma 1, lett. b), della L.R. 11 marzo 2005, n. 12) all’art. 8 prevede che:
“1. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono chiedere nell'istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria.