TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-09-05, n. 202211423
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Pubblicato il 05/09/2022
N. 11423/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06339/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6339 del 2018, proposto da
G D, rappresentato e difeso dall'Avvocato L G T, con domicilio presso lo studio dell’Avv. G S sito in Roma, alla Via Sabotino n. 22;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’art. 2, lettera c), nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, del bando di concorso per il conferimento di 1220 posti per allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria (cfr. all. n. 1 “bando di concorso”), nella parte in cui esclude la partecipazione di coloro che abbiano compiuto i 28 anni di età.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2022 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27 aprile 2021 il ricorrente impugna il bando di concorso (pubblicato in G.U.R.I. del 27 febbraio 2017) per il conferimento di 1220 posti per allievo agenti del Corpo di Polizia penitenziaria con riferimento alla clausola immediatamente lesiva (art. 2 lett. c) che consentiva la partecipazione al concorso solo di coloro che avessero compiuto i 28 anni di età.
Allegava in punto di diritto l’illegittimità dell’art. 2, lett. c), del bando di concorso e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 443/1992 per contrasto con la disciplina prevista dall’art. 3, co. 6, della l. n. 127/97 nonché dall’art. 2 della Direttiva 2000/43 CE sulla Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;nonché, infine, dal D.Lgs n. 216/2003 di attuazione della direttiva 2000/78/CE e dalla legge n. 30/2003;dagli Artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea;dall’art. 3 e 97 Cost.
Il ricorrente chiedeva inoltre di sollevare una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per la valutazione della compatibilità del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e dell’art. 3 co. 6 della L. 127/1997, con la Direttiva 2000/78/CE, articoli 1, 2 par. 1 e 6 par. 1, lett. c).
L’amministrazione si costituiva in giudizio mediante il deposito di memoria di stile.
Con ordinanza n. 3653, del 12 giugno 2018, era respinta la domanda cautelare.
Infine, con ordinanza n. 3874 del 1° aprile 2022 il Collegio rilevava, ex art. 73 c.p.a., quanto segue: “ considerato che dall’esame della documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente l’odierno istante risulta destinatario di un provvedimento formale di esclusione (del 11.4.2018) motivato in ragione della mancata presentazione della domanda di partecipazione al concorso con modalità telematiche;Rilevato, quindi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 3 c.p.a., che l’anzidetto provvedimento di esclusione non risulta oggetto di formale e specifica impugnazione, con potenziali effetti in termini di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;