TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-05-11, n. 201500685

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-05-11, n. 201500685
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500685
Data del deposito : 11 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00497/2008 REG.RIC.

N. 00685/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00497/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 497 del 2008, proposto da:
Comune di Corato, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso A S, in Bari, Via Principe Amedeo, 25;

contro

Edil D'Introno di Vincenzo D'Introno &
C. S.a.s., Impresa Edile Quercia Cristoforo &
L M S.n.c.;
M L, nella qualità di liquidatore della Impresa Edile Quercia Cristoforo &
L M S.n.c.;
S V;
M A;

P C, rappresentato e difeso dagli avv.ti F P ed E G, con domicilio eletto presso F P, in Bari, via Venezia, n. 14;

per l'accertamento

dell’inadempimento all’obbligazione di cessione a titolo gratuito del tratto di strada di via Monte Santo, nel Comune di Corato, dall’intersezione con via Genova sino alla via Castel del Monte, come da convenzione urbanistica stipulata in data 17.2.1988, modificata il 17.5.1988;

nonché per la condanna

alla cessione al Comune di Corato delle aree oggetto di obbligazione, con sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;

Uditi per le parti i difensori avv.ti Matteo Tummillo, per delega dell'avv. A S, E G e F P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 4 aprile 2008, il Comune di Corato adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere una declaratoria di accertamento dell’obbligo di cessione a titolo gratuito di un tratto di strada di via Monte Santo, sita nel territorio comunale di Corato e meglio indicata in oggetto, oltre che per la conseguente pronuncia costitutiva che tenesse luogo del contratto non concluso ex art. 2932 c.c..

Esponeva il Comune ricorrente che, con deliberazione n. 293 del 23 marzo 1987, il Consiglio Comunale di Corato approvava il Piano di Lottizzazione della maglia di zona “C” del Piano Regolatore Generale, compresa tra le vie Castel del Monte, Columella e Sant’Elia.

Con atto notarile stipulato in data 15 febbraio 1988, in atti, veniva stipulata una convenzione urbanistica regolante i rapporti fra il Comune ed i lottizzanti.

Con successivo atto notarile stipulato in data 17 maggio 1988, detta convenzione veniva modificata per adeguarne lo schema alla deliberazione di C.C. 24 marzo 1988 n. 103, avente ad oggetto “ Approvazione schema di convenzione per i progetti di Piano di Lottizzazione delle maglie tipizzate “C” di espansione del P.R.G. ”.

All’art. 4, detta convenzione prevedeva che “ i lottizzanti si obbligano per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo alla realizzazione a propria cura e spese di tutte le opere di urbanizzazione primarie interne all’area lottizzata (…) Tali opere (…) vengono realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria previsti dalle norme in vigore, secondo un computo vistato dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base delle percentuali di incidenza di ciascuna opera di cui alla L.R. n. 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni. I lottizzanti si obbligano inoltre alla cessione delle stesse al Comune senza corrispettivo, su eventuale richiesta di quest’ultimo in qualsiasi tempo. ”.

Evidenziava il Comune di Corato come i resistenti lottizzanti avessero effettivamente eseguito a loro cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, come risultava dalla nota prot. n. 12493 del 7 agosto 2002 del Dirigente pro tempore del settore urbanistica, emessa all’esito di sopralluogo effettuato in pari data.

Tuttavia, rimarcava il Comune ricorrente che via Monte Santo, per la quale i lottizzanti si erano avvalsi del beneficio dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, non risultava ceduta al Comune, contrariamente a quanto previsto in sede di convenzione urbanistica.

Con nota prot. n. 9765 del 26 maggio 2006, il Settore Urbanistica del Comune di Corato invitava i lottizzanti a procedere alla cessione, ma tale invito rimaneva disatteso.

Avverso tale stato di cose, il Comune ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, evidenziando la sussistenza dell’obbligo giuridico di cessione delle aree in questione a carico dei resistenti.

Con controricorso pervenuto in Segreteria in data 15 novembre 2008, si costituiva in giudizio P C, in proprio e quale capo condomino dello stabile sito in Corato, alla via Columella 6, in qualità di portatore dell’interesse alla corretta gestione delle parti comuni dell’edificio, fra esse rientrandovi, in tesi, le aree in esame.

Nel menzionato controricorso, la pretesa del Comune di Corato veniva contestata nel merito, evidenziandone in particolare l’infondatezza dei presupposti per come ritenuti sussistenti in fatto ed in diritto.

Gli altri resistenti rimanevano contumaci.

All’udienza del 25 marzo 2015, il Collegio sollecitava le parti al contraddittorio in punto di sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo nel caso in esame.

All’esito della discussione, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Preliminarmente ed in rito, deve evidenziarsi che in materia di esecuzione di convenzioni urbanistiche sussiste una ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

In particolare, come è noto, l’art. 7 c.p.a. attribuisce alla giurisdizione del detto Giudice “ le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni ” (comma 1).

Il successivo art. 133, prevede, tra l’altro, quali controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, la “ formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo ” (co. 1, lett. a) n. 2), nonché le controversie “ aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ” (co. 1, lett. f).

Tali disposizioni radicano chiaramente la giurisdizione in tema di convenzioni urbanistiche, quali accordi integrativi di provvedimenti amministrativi, anche con riferimento alla loro corretta esecuzione.

Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 2 febbraio 2012, n. 616 ha altresì precisato che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo non solo i giudizi, ex artt. 7 e 113 c.p.a., relativi all’esecuzione delle convenzioni urbanistiche, ma, altresì, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del c.p.a. - quale quella di cui al caso di specie - in quanto, ex art. 5 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 7 novembre 2008 n. 363, Cass. civ., Sez. Un., 7 ottobre 2010 n. 20776), non può essere ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione, qualora l’attribuzione di quest’ultima intervenga in corso di causa, in favore di giudice che originariamente ne era privo, e quindi in momento successivo alla proposizione della domanda.

Tale impostazione è stata di recente ribadita da Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 3689 del 9 marzo 2012, con la quale si conferma che rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie inerenti l’attuazione delle convenzioni urbanistiche, in quanto riconducibili a quelle in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, di cui all’art. 11 della L. 241/1990.

Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

Nel merito, infatti, a fronte della pretesa avanzata dal Comune di Corato, volta ad ottenere la cessione a titolo gratuito di un tratto di strada di via di Monte Santo in asserita esecuzione della convenzione urbanistica del 17 maggio 1988, si è incontestatamente rilevato che i soggetti resistenti concretamente evocati in giudizio ed originari sottoscrittori della stessa, “ non sono affatto proprietari della via Monte Santo, perché questa è stata venduta come pertinenza, ai proprietari degli appartamenti ed in questa qualità segue la sorte del bene principale ed è sottoposta alla disciplina convenuta fra le parti. ” (cfr. memoria difensiva nell’interesse di P C, pervenuta in Segreteria in data 13 febbraio 2015).

In disparte ogni rilievo esclusivamente processuale sulle problematiche di integrazione del contraddittorio che un simile rilievo defensionale avrebbe dovuto suggerire al Comune di Corato al fine di poter far acquisire un qualunque effetto utile alla pronuncia di accertamento e a quella costitutiva così come richieste, emerge in modo evidente come l’oggetto effettivo del contendere si appalesi per essere quello relativo alla attuale condizione giuridica delle aree in questione, non evidenziandosi con la dovuta chiarezza chi siano i soggetti - in base alla prospettazione del Comune ricorrente - effettivamente titolari, ad oggi, dell’asserito obbligo di cessione.

Da un secondo punto di vista, può altresì mettersi in luce come lo scomputo degli oneri di urbanizzazione in favore dei resistenti, quale presupposto giuridico per il sorgere del dovere di cessione gratuita, non appare supportato da alcun elemento di prova.

In altri termini, affinché l’obbligo di cessione a titolo gratuito potesse effettivamente sorgere era necessario, ad opera del Comune, fornire la piena prova dell’avvenuto adempimento, per sua parte, al meccanismo di sinallagmaticità che si era stabilito di strutturare nella più volte menzionata convenzione urbanistica del 17 maggio 1988, con il formale e documentato riconoscimento dello scomputo degli oneri di urbanizzazione in favore dei resistenti o dei soggetti comunque tenuti alla cessione.

Tale prova non è stata fornita, non potendosi, pertanto, ritenere correttamente sorto il prefigurato obbligo di cessione.

Da ultimo si consideri che, come incontestatamente evidenziato da parte resistente, dalle planimetrie allegate alla convenzione urbanistica azionata in giudizio, si evince come via Monte Santo costituisca una strada di viabilità interna alla lottizzazione in questione, che di per sé non risulta liberamente transitabile, in quanto strada privata.

Sul piano tecnico urbanistico, peraltro, la larghezza massima di tale via risulta pari a metri 5, non potendo per ciò solo essere adibita a strada comunale, in quanto le Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore Generale prevedono, per le strade, una larghezza minima di metri 10.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso in esame deve essere, dunque, respinto nel merito.

Ricorrono giustificati motivi, rappresentati dalla peculiarità oggettiva e dalla parziale novità in fatto della controversia trattata, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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