TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-12-31, n. 201801693

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-12-31, n. 201801693
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801693
Data del deposito : 31 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2018

N. 01693/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01509/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1509 del 2015, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Melo;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati ex lege in Bari, via Melo, 97;



per l'annullamento

“- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Bari, Prot. -OMISSIS-Cont./Aerea O.P. 1° ter, del 26.6.2015, notificato in data 15.10.2015 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico ex D.P.R. 1191/71, proposto avverso il provvedimento del Questore di Bari, -OMISSIS-del I.12.2014, notificato in data 17.12.2014, avente ad oggetto il diniego al rilascio di porto di fucile ad uso caccia;

- del provvedimento del Questore di Bari, -OMISSIS-dell'1.12.2014, notificato in data 17.12.2014, avente ad oggetto il diniego al rilascio di porto di fucile ad uso caccia;

- nonché, di qualsiasi altro atto presupposto, connesso, consequenziale, collegato, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bari;

Visto l’atto di costituzione dell’avvocato L A, in sostituzione degli avvocati Daniela Tiziana Trovato e Stefano Arrabbito, originari difensori;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 il consigliere G A e udito l’avvocato L A, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

A. Il ricorrente ha richiesto il rilascio di porto di fucile al fine di poter esercitare l'attività venatoria, che è stato negato dal Questore di Bari con il provvedimento -OMISSIS-del I dicembre 2014, notificato il successivo 17 dicembre 2014.

Avverso detto provvedimento ha allora proposto un ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Bari, inoltrato a mezzo del servizio postale in data 13 gennaio 2015, ricorso rigettato con atto 26 giugno 2015, prot. -OMISSIS-Cont./Area O.P. I° Ter.

L’interessato ha impugnato i suddetti atti deducendo i motivi così rubricati:

“I -- Eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria. Violazione degli art. 3 e ss. della Legge 7.08.1990, n. 241. Violazione del principio del legittimo affidamento”;

“II — violazione e falsa applicazione di norme di legge, nella specie artt. 11-- 42 - 43 T.U.L.P.S. — eccesso di potere”.

Si è costituita l’Amministrazione statale chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 18 dicembre 2018 la causa è stata riservata per la decisione.

B.1. Occorre premettere che il provvedimento di diniego del Questore di Bari si fonda su un giudizio di non assoluta affidabilità dell’uso delle armi desunto dall’esistenza di una serie di circostanze e, in particolare,

- da una denuncia in data I novembre 1996 “per violazione dell'art. 73 del DPR 309/90 (detenzione ed uso di sostanza stupefacente nonché possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli)”;

- da una denuncia in data 8 dicembre 1997 “per violazione dell'art 573 CP (sottrazione consensuale di minore)”;

- da una condanna pronunciata il 13 febbraio 2000 “per attività diretta all'ingresso si stranieri nel territorio dello Stato con l'aggravante del fine di lucro” (per la quale è intervenuta la riabilitazione il 27 maggio 2014);

- da una denuncia datata I ottobre 2001 “per l'ipotesi di reato di cui all'art. 73 DPR 309/90”;

- da un avviso orale emesso dal Questore di Bari il 27 novembre 2002.

La stessa Autorità di polizia precisava che il giudizio era stato formulato anche tenendo conto dell’assenza di

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