TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202203353

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202203353
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203353
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 03353/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01281/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A I, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R M Di San Lio in Catania, via G. Leopardi, 103;

contro

Università degli Studi di Messina e Ministero Istruzione, Università e Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

a) con ricorso introduttivo;

- del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Messina n. 864 del 13 marzo 2008 di cessazione anticipata dal servizio;

- della nota del Rettore dell'Università degli Studi di Messina prot. n. 18547 del 13 marzo 2008;

- della nota del Rettore dell'Università degli Studi di Messina prot. n. 17416 dell'11 marzo 2008;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi inclusa, per quanto possa occorrere, della nota del Rettore dell'Università degli Studi di Messina prot. n. 9201 del 7 febbraio 2008;

b) quanto ai motivi aggiunti:

- della nota del Dirigente la Direzione del Personale ed Affari Generali datata 17 febbraio 2009, prot. n. 9631;

- del Decreto del Dirigente la Direzione del Personale ed Affari Generali dell'Università degli Studi di Messina n. 799/2009 dell'11 marzo 2009, prot. 14070 e della relativa nota di trasmissione, di pari data, prot. 14081;

- di ogni atto, connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e del Ministero Istruzione, Università e Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo raccomandata A/R acquisita al prot. n. 30987 del 20 maggio 2008, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente prof. A I, professore associato confermato nel S.S.D. SECS-P/02 – “Politica Economica”, ha impugnato il D.R. n. 864 del 13.03.2008 dell’Università degli Studi di Messina, con il quale è stato disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal giorno 1.11.2009, al completamento del II anno di fuori ruolo precedentemente accordato.

Avverso gli atti impugnati, il deducente ha dedotto violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento e incostituzionalità dell’art. 2, co. 434, della l. n. 244 del 2007.

2. Si sono costituiti il Ministero Istruzione, Università e Ricerca e l’Università intimata per resistere al giudizio. Il Ministero ha chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.

3. Con ordinanza n. 1254 del 2009 è stata accolta la relativa istanza cautelare per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 434, L. n. 244/2007.

4. In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha manifestato la persistenza dell’interesse alla decisione di merito in quanto il decreto rettorale n. 3589 del 2009 – con cui l’Università ha annullato l’atto impugnato – è stato adottato in ottemperanza della decisione cautelare di questo T.A.R..

5. All’ordinanza presidenziale istruttoria hanno fornito riscontro, anche con documentazione, la parte ricorrente e l’Università di Messina.

6. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2022 il ricorso è stato posto in decisione.

7. Va preliminarmente estromesso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per difetto di legittimazione passiva, essendo stati impugnati atti direttamente assunti dall’Università di Messina.

8. Nel merito il ricorso è fondato.

8.1. Va premesso, per una migliore intelligenza della controversia, che, secondo la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, i professori associati, il cui collocamento a riposo è previsto all’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 382/1980, potevano usufruire del disposto di cui all’art. 16 del D. Lgs. del 30.12.1992 n. 503 (servizio attivo per un ulteriore biennio), restando in servizio fino al 67° anno di età e, ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge n. 549/1995, che ha ridotto da 5 a 3 anni il fuori ruolo, andando in posizione di fuori ruolo dal 67° al 70° anno di età, termine ultimo per il collocamento a riposo.

In forza della predetta normativa, con D.R. n. 21 dell’8 luglio 1996 è stato disposto nei confronti del ricorrente, il mantenimento in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età, ai sensi dell’art.16 d.lgs. 503/92, a decorrere dal 1° novembre 2005 e fino al 1° novembre 2007;
e il collocamento fuori ruolo dal 1° novembre 2007 e fino al 1° novembre 2010.

Tuttavia, con la disposizione di cui all’art. 2, comma 434, della Legge Finanziaria 2008 (l. 24.12.2007, n. 244), il periodo di fuori ruolo per i professori universitari è stato abolito a decorrere dal 1° ottobre 2010, attraverso un meccanismo di graduale riduzione (due anni dal 1° gennaio 2008, un anno dal 1° gennaio 2009, fino alla totale abolizione dal 1° gennaio 2010). Perciò, secondo il regime transitorio contestualmente definito, i professori che al 1° gennaio 2008 risultavano in servizio al terzo anno accademico fuori ruolo dovevano essere collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre 2008;
i professori in servizio, al 1° gennaio 2009, nel secondo anno accademico fuori ruolo dovevano essere collocati a riposo dal 1° novembre 2009;
i professori in servizio, al 1° gennaio 2010, nel primo anno accademico fuori ruolo, dovevano essere collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre 2010.

In applicazione della predetta normativa, con l’impugnato D.R. n. 864 del 13.03.2008 è stata disposta la cessazione dal servizio del ricorrente con effetto dal 1° novembre 2009, poiché in tale data il prof. I avrebbe completato il 2° anno fuori ruolo.

8.2. Il ricorrente ha dedotto avverso tale provvedimento i vizi di violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento e incostituzionalità dell’art. 2, co. 434, della l. n. 244 del 2007.

8.3. In pendenza di ricorso, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla costituzionalità della normativa contestata con la sentenza n. 236 del 24 luglio 2009, dichiarando “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo ”.

A seguito di ordinanza cautelare di accoglimento di questo Tribunale, l’Università ha annullato, con D.R. n. 3589 dell’11 novembre 2009 (prot. n. 58712/09), l’impugnato D.R. n. 864/08, disponendo, per l’effetto, che “il Prof. I A nato a Messina il 07.12.1939, professore associato confermato nel S.S.D. SECS-P/02 – Politica Economica presso la Facoltà di Economia di questo Ateneo, completerà il III anno di fuori ruolo, e sarà collocato a riposo a decorrere dal 01.11.2010”, ancorando però tale provvedimento all’esecuzione della detta ordinanza cautelare.

Ne consegue che non può essere dichiarata la cessata materia del contendere e che, come da richiesta di parte ricorrente, occorre procedere a delibare nel merito il ricorso.

8.4. Tutto ciò posto, il ricorso merita accoglimento per le ragioni già anticipate con l’ordinanza cautelare di questo T.A.R., riconducibili alla sopravvenuta citata sentenza della Corte costituzionale.

Infatti, dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di legge sulla quale si fonda il provvedimento impugnato discende l'illegittimità derivata dell'atto stesso qualora l'interessato nel ricorso abbia posto in rilievo la norma di cui trattasi, ancorché non censurandola specificamente sotto il profilo della poi dichiarata costituzionalità. Assume, invero, rilievo il principio secondo cui il giudice deve applicare di ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte Costituzionale, con conseguente possibilità di superare i limiti che derivano dalla struttura impugnatoria del processo amministrativo e dalla specificità dei motivi (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 7 giugno 2021, n. 1856).

Nel caso di specie, peraltro, l’illegittimità costituzionale era stata esplicitamente dedotta dalla parte ricorrente con il secondo motivo, che, pertanto, va accolto.

9. Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, compresa quella estromessa, stante che la P.A. ha adottato gli atti impugnati nella piena vigenza della norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima.

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