TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-10-19, n. 201800976
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Testo completo
Pubblicato il 19/10/2018
N. 00976/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-O- e -O-, esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -O-, rappresentati e difesi dall'avvocato -O-maria Giannola, con domicilio
ex lege
presso l’indirizzo PEC indicato nel ricorso;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;
-O- “-O-” sito in -O-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento ed il riconoscimento, previa adozione di misura cautelare:
a) del diritto dell'alunna -O-a ricevere la documentazione completa ed aggiornata (Pei e verbale del gruppo Glho) per l'anno scolastico in cui risulti in suo favore l'indicazione della richiesta delle ore settimanali di sostegno scolastico in considerazione della sua grave-O-;
per la cond-O- e per l'accertamento
b) del conseguente obbligo delle P.A. resistenti a redigere i documenti denominati “Pei” e “verbale del gruppo Glho” in favore della-O-grave -O-, in cui risulti l'indicazione della richiesta delle ore settimanali di sostegno scolastico;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia
c) del verbale di attribuzione delle ore di sostegno alla minore -O-, i cui estremi sono sconosciuti, nella parte in cui vengono assegnate n. 11 ore di sostegno settimanali alla-O-grave per l'anno in corso;
d) dei provvedimenti, dei quali non si conoscono gli estremi con i quali il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all'Istituto “-O-” sito in -O- un organico di sostegno di diritto e di fatto insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico a tutti i disabili gravi iscritti presso l'Istituto Scolastico, ed in particolare all'alunna -O-;
e) dei provvedimenti non notificati e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai precedenti;
per l'accertamento ed il riconoscimento
f) del diritto dell'alunna -O- ad avere assegnato un insegnante di sostegno per tutte le ore di frequenza scolastica settimanali (25h) per l'anno scolastico in corso in ragione della sua grave-O- o in subordine nella misura che sarà predisposta nel Piano educativo individualizzato;
ed inoltre per l'accertamento ed il riconoscimento
g) del diritto dell'alunna -O-ad ottenere una pronuncia conformativa per gli anni scolastici successivi in relazione al diritto a ricevere una documentazione programmatica aggiornata e completa della firma dei componenti dell'organo preposto alla loro redazione (PEI, Verbale Glho, estratto glis;Programmazione Didattica Educativa) al fine di poter usufruire del sostegno scolastico per il numero di ore commisurato alle sue reali ed effettive esigenze;
ed infine per il riconoscimento del diritto
h) della-O-e per la relativa cond-O- dell'Amministrazione Scolastica al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. subito dalla minore per la mancata tempestiva predisposizione ed attuazione del Pei;
per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -O- e -O-, esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -O-:
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia
a) del “Verbale Glho” del -O- e allegata Programmazione Didattico-Educativa Individualizzata” e di ogni atto connesso antecedente e consequenziale recante l' attribuzione di n. 11 ore di sostegno settimanali in favore della minore-O-grave -O- per l'anno scolastico in corso, ritenute insufficienti stante la sua grave-O- e disattendendo il riconosciuto diritto della stessa previsto nella richiesta di ore di sostegno in deroga inoltrata dal Dirigente Scolastico all'USR del Veneto;
b) dei provvedimenti, dei quali non si conoscono gli estremi con i quali il Ministero dell'Istruzione e Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all'Istituto “-O-” sito in -O- un organico di sostegno di diritto e di fatto insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico a tutti i disabili gravi iscritti presso l'Istituto Scolastico, ed in particolare all'alunna -O- disattendendo la richiesta di ore di sostegno in deroga presentata dal Dirigente Scolastico in favore della disabile;
inoltre per l'accertamento ed il riconoscimento:
c) del diritto dell'alunna -O-ad ottenere una pronuncia conformativa per gli anni scolastici successivi in relazione al diritto della minore a ricevere misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio al fine di ricevere tempestivamente un insegnante di sostegno in deroga idoneo a soddisfare le reali esigenze della-O-grave -O-, sino a quando non mutino le circostanze a base del diritto;
ed infine
d) per il riconoscimento e la relativa cond-O- dell'amministrazione scolastica al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. patito dalla minore per la mancata assegnazione delle ore di sostegno scolastico idonee al soddisfacimento delle sue reali esigenze stante la sua grave-O- disattendendo la richiesta di ore di sostegno in deroga del Dirigente scolastico;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Vista la memoria di replica depositata da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espongono i ricorrenti di esercitare la potestà genitoriale su -O- (alunna della scuola secondaria di primo grado, Istituto Scolastico Statale “-O-” di -O-),-O-grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, in quanto affetta da disturbo dello spettro -O-, deficit intellettivo –-O-
In data -O- il difensore degli odierni ricorrenti indirizzava all’Istituto scolastico una formale richiesta di accesso agli atti in cui si richiedeva l’inoltro dei documenti programmatori utili alla predisposizione di tutte le risorse assistenziali e di sostegno scolastico necessarie a garantire la piena integrazione scolastica dell’alunna disabile.
In data -O- il dirigente dell’Istituto scolastico riscontrava la richiesta di accesso inviando la seguente documentazione: orario dell’alunna -O- -O-;relazione incontro GLHO -O-;copia del verbale dell’accertamento per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap del -O- verbale GLHO DEL -O-;programmazione didattica educativa individualizzata per l’anno scolastico -O- a firma del Prof.-O- con attestazione delle ore attualmente assegnate, privo di data.
Espone parte ricorrente che con successiva e mail del-O- la dirigente chiariva che il documento “Orario dell’alunna -O-” è equipollente alla determina dirigenziale di assegnazione delle ore di sostegno per la medesima alunna, dal quale si dovrebbe evincere l’assegnazione dell’insegnante di sostegno per n. 11 ore settimanali;inoltre l’Istituto Scolastico provvedeva in tale occasione a trasmettere il Pdf richiesto in precedenza.
Dalla documentazione prodotta si evinceva – secondo parte ricorrente - che il gruppo multidisciplinare non aveva predisposto il Piano Educativo Individualizzato, obbligatorio per tutti i disabili gravi certificati ai sensi della legge 104/92. In merito alla produzione ricevuta parte ricorrente osservava inoltre che la stessa presentava gravi vizi formali e sostanziali in spregio alla normativa di settore.
Infine lamentava parte ricorrente che il monte ore di sostegno attualmente assegnato alla minore era inferiore a quanto necessario alle sue effettive esigenze, in considerazione della sua grave-O-, accertata nel verbale di accertamento dell’alunno in situazione di gravità, nella certificazione clinica oltre che nella Diagnosi Funzionale.
Dunque, con ricorso notificato il-O- e depositato il giorno successivo, parte ricorrente avanzava le domande indicate in epigrafe.
1.1. Con ordinanza -O-, n-O- veniva accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame, ritenendo il ricorso, ad un primo sommario esame, connotato da alcuni aspetti di fondatezza, non risultando motivata la decisione dell’istituto scolastico di assegnare all’alunna solo 11 ore di sostegno, che appaiono non congruenti con il documentato stato di grave-O- in cui versa la medesima.
1.2. Con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente, dopo aver richiamato le domande formulate con l’atto introduttivo del giudizio nonché il contenuto della predetta ordinanza cautelare, rappresentava che in data -O-, in occasione della riunione del gruppo multidisciplinare Glho, il dirigente scolastico aveva dichiarato di aver presentato, all’inizio dell’anno scolastico all’USR una richiesta di ore di sostegno in deroga, tenuto conto dell’orario di frequenza dell’alunna-O-(24 h).
Espone parte ricorrente che nonostante ciò il gruppo Glho compiendo un evidente travisazione dei fatti riteneva di aver coperto interamente le ore di frequenza scolastica con l’integrazione delle ore di assistenza fornite dall’Oss, procedendo dunque a confermare le risorse di sostegno assegnate (11/24 h).
I genitori dell’alunna disabile, che in occasione della riunione del gruppo Glho e Ped avevano sottoscritto tali documenti per accettazione esprimendo il loro interesse ad una conclusione serena dell’anno scolastico in attesa di una pronuncia del Giudice adito, pochi giorni dopo inoltravano una lettera raccomandata all’Istituto scolastico per la revoca ad ogni effetto di legge della sottoscrizione del succitato verbale, compiuta solo a causa di un errore di rappresentazione, consistente nell’aver erroneamente compreso che l’assegnazione dell’insegnante di sostegno per le ore di frequenza scolastica sarebbe stato comunque assicurato dalla scuola.
Parte ricorrente dunque insistiva, ritenendo il monte ore di sostegno proposto dal gruppo Glho inferiore a quanto necessario alle effettive esigenze della-O-grave, oltre a rappresentare un’illegittima ed irragionevole riduzione delle ore stante l’avvenuta richiesta di sostegno in deroga inoltrata all’inizio dell’anno scolastico dal Dirigente Scolastico all’USR del Veneto, di cui parte ricorrente aveva avuto conoscenza solo in occasione della riunione del verbale GLHO del -O-.
Con i motivi aggiunti - notificati e depositati il -O- - parte ricorrente avanzava le domande indicate in epigrafe.
1.3. Con ordinanza -O-, veniva accolta l’istanza cautelare con l’effetto che l’Amministrazione scolastica avrebbe dovuto provvedere ad assicurare alla minore le ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza.
Nella stessa ordinanza veniva disposto di riservare l’approfondimento delle questioni dedotte alla sede propria dell’udienza di merito, nella quale pregiudizialmente valutare la giurisdizione del Giudice adito e la rilevanza della sottoscrizione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale del verbale dell’incontro di verifica PEI del -O- e della successiva revoca della medesima sottoscrizione ad ogni effetto di legge;veniva, altresì, disposta la trattazione del ricorso per l’udienza pubblica del 3 ottobre 2018.
1.4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che ha chiesto il rigetto del ricorso e del successivo per motivi aggiunti - previo rigetto dell’istanza cautelare - in quanto inammissibili o, comunque, infondati.
Non si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Scolastico Regionale Veneto e l’-O- “-O-” sito in -O-.
1.5. In vista dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato memoria di replica e parziale carenza di interesse alla trattazione del giudizio.
1.6. All’udienza pubblica del 3 ottobre 2018, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il Collegio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle istanze avanzate da parte ricorrente per l'anno scolastico ormai trascorso, ferma restando la richiesta di risarcimento del danno. Il Presidente ha informato ex art. 73 cod. proc. amm. che il Collegio avrebbe valutato l'ammissibilità della domanda con la quale parte ricorrente chiede di dichiarare l'obbligo di un fare a carico dell'Amministrazione e la declaratoria del diritto della ricorrente, avuto riguardo alla giurisdizione di legittimità cui è soggetto il ricorso.
La causa, dunque, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo, il Collegio ritiene che la controversia in esame rientri nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
A giudizio del Collegio, invero, va afferma la potestas iudicandi del Giudice Amministrativo in presenza di domanda volta alla predisposizione del PEI ovvero alla sua contestazione nel merito (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 8 agosto 2018, n. 1794;T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 marzo 2018, n. 614).
Tali conclusioni non sono smentite dalla nota sentenza Cass. civ., Sezioni Unite, 25 novembre 2014, n. 25011 con la quale è stata affermata la devoluzione alla giurisdizione ordinaria di una controversia - sul presupposto che l'inadeguato sostegno scolastico alla-O- grave configuri una ipotesi di discriminazione rilevante ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67 - posto che detta pronuncia ha avuto riguardo all’ipotesi che l’Amministrazione scolastica non abbia correttamente dato esecuzione ad un PEI esistente e aggiornato per l’anno scolastico in corso.
Nella successiva ordinanza Cass. civ., Sezioni Unite, 28 febbraio 2017, n. 5060 è stato affermato che resta affidata alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. la controversia che abbia ad oggetto la declaratoria della consistenza della misura di sostegno all’istruzione in una fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato;se, invece, tale documento è stato redatto e la parte ne chiede l’attuazione, la giurisdizione è del giudice ordinario, in quanto in quest’ultimo caso deve riconoscersi in capo al privato una posizione di diritto soggettivo “già pienamente conformato nella sua articolazione concreta”.
Ed ancora, nella successiva Cass. civ., Sezioni Unite, 20 aprile 2017, n. 9966 è stato precisato che la giurisdizione del giudice ordinario scatta a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti competenti, del piano educativo individualizzato, contenente l'indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell'educazione e dell'istruzione: in tal caso si è di fronte ad un diritto, ad essere seguiti da un docente specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità dell'alunno disabile, e non vi è più spazio discrezionale, per la pubblica amministrazione - autorità, per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo, e quindi per ridurre, gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all'istruzione dello studente disabile. Invece, le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato, restano affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lettera c).
Conclusivamente, sul punto, si ritiene che dette pronunce della Suprema Corte di Cassazione non rilevano nella controversia in esame, atteso che le domande proposte con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti non contengono lagnanze in relazione alla “inattuazione” del PEI (salvo per un aspetto di cui si parlerà al successivo punto 4.2, in relazione alla domanda di risarcimento del danno), ma, al contrario, censure circa la mancata predisposizione del piano educativo individualizzato e circa la inadeguatezza del monte ore di sostegno assegnato alla minore rispetto alla sue effettive esigenze in considerazione della sua grave-O- (cfr., in particolare, pag. 3 del ricorso).
2. In limine litis , il Collegio dichiara d’ufficio l’inutilizzabilità della memoria depositata dalla parte ricorrente in data 18 settembre 2018 (come risulta dal sistema).
Ed invero, da un lato, detta memoria risulta depositata in violazione del termine stabilito dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. (termine perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, la cui violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent : cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 maggio 2018, n. 3602;T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 maggio 2018, n. 1053;T.A.R. Molise, sez. I, 19 aprile 2018, n. 217);dall’altro, costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio in base al quale la facoltà di replica discende in via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito, con la conseguenza che ove quest'ultima facoltà non sia stata esercitata, come nella fattispecie in esame, non può consentirsi la produzione di memoria definita di replica (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2018, n. 5277;Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5676;T.A.R. Toscana, sez. I, 25 giugno 2018, n. 924).
Nondimeno, nella memoria in questione parte ricorrente ha rappresentato (l’atto processuale in questione è denominato “memoria di replica e parziale carenza di interesse alla trattazione del giudizio”) di non aver interesse alla trattazione del giudizio limitatamente alle domande avanzate nel ricorso per motivi aggiunti e alle domande di assegnazione dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1:1 del ricorso principale, essendo peraltro venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio stante la conclusione dell’anno scolastico -O-.
O, secondo principio generale del processo amministrativo, il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , 12 giugno 2018, n. 6489;T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 2 maggio 2018, n. 2922;T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11 aprile 2018, n. 966) e, proprio perché la valutazione dell'interesse alla prosecuzione dell'azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 9 giugno 2015, n. 2823;T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 6 giugno 2018, n. 3758;T.A.R. Basilicata, sez. I, 27 marzo 2018, n. 218).
Ne discende che può ritenersi ammissibile quella parte della memoria de qua in relazione a quanto sopra indicato. All’uopo parte ricorrente ha rappresentato che l’Ufficio Scolastico Regionale ha provveduto ad assegnare l’insegnante di sostegno nel rapporto 1:1 alla fine dell’anno scolastico -O-, così come richiesto nel ricorso di primo grado e conformemente alla richiesta di sostegno in deroga presentata dall’Istituto Scolastico “-O-i”, evidenziando che con nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è stata data comunicazione dell’avvenuta autorizzazione “con provvedimento del 18.5.2018 n prot. 9831” dell’assegnazione “di ulteriori 13 ore di sostegno, oltre a quelle assegnate per la copertura dell’intero orario di frequenza (25 ore di sostegno) dell’allieva A.G.R. ” in esecuzione dell’ordinanza di accoglimento ai fini del riesame-O-.
La medesima parte ricorrente ha, tuttavia, evidenziato la permanenza dell’interesse alla trattazione del giudizio principale limitatamente alle seguenti domande:
- accertamento ed riconoscimento del diritto dell’alunna -O- ad ottenere una pronuncia conformativa per gli anni scolastici successivi in relazione al suo diritto a ricevere una documentazione programmatica aggiornata e completa della firma dei componenti dell’organo preposto alla loro redazione (PEI, Programmazione Didattica Educativa individualizzata) al fine di poter usufruire del sostegno scolastico per il numero di ore commisurato alle sue effettive reali esigenze di-O-grave;
- riconoscimento del diritto della-O-e per la relativa cond-O- dell’Amministrazione Scolastica al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale ex art 2059 cod. civ. subito dalla minore per la mancata tempestiva predisposizione ed attuazione del Pei completo delle firme di tutto il gruppo glho e conforme alle reali esigenze scolastiche della-O-grave.
Tutte le domande – diverse da quelle anzidette – racchiuse nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti devono essere, pertanto, dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
3. La prima domanda non merita accoglimento.
3.1. In ordine al rappresentato interesse pro futuro di ricevere la documentazione programmatica aggiornata e completa della firma dei componenti dell’organo preposto alla loro redazione (PEI, Programmazione Didattica Educativa individualizzata), tale esigenza potrà essere soddisfatta – in ultima analisi – avanzando all’organo competente istanza di acquisizione di copia della citata documentazione al fine di ottenerne la consegna.
3.2. Il Collegio ritiene, invece, che la domanda con la quale si chiede l’accertamento ed il riconoscimento del diritto dell’alunna -O- ad ottenere una pronuncia conformativa per gli anni scolastici successivi - al fine di poter usufruire del sostegno scolastico per il numero di ore commisurato alle sue effettive reali esigenze di-O-grave - debba essere dichiarata inammissibile alla luce del condiviso orientamento giurisprudenziale (cit. Cons. Stato, Ad. Plen., 12 aprile 2016, n. 7) secondo il quale - con riguardo agli anni scolastici successivi a quello nel quale viene proposto il ricorso - la relativa domanda viene articolata in difetto di qualsiasi prospettazione di lesione, in quanto per tali anni l’Amministrazione scolastica non ha ancora assunto alcuna determinazione (cfr. anche T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 30 aprile 2018, n. 973).
Mancherebbe, conseguentemente, una condizione necessaria per la proposizione della relativa domanda, ossia l’interesse ad agire (è noto, invero, che nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4).
Resta fermo che per gli anni futuri rimane l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti di propria competenza onde consentire l’attuazione delle misure che saranno previste per la piena integrazione scolastica della alunna disabile, secondo le ore che dovranno essere puntualmente indicate (arg. ex cit. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 30 aprile 2018, n. 973;T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 30 marzo 2017, n. 927).
Sul punto, per esigenze di completezza, il Collegio ritiene di dover richiamare anche l’orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 5019;T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 7 maggio 2018, n. 3057) che - pur pervenendo ad un diverso esito (di rigetto nel merito, più che di inammissibilità in rito) - ha chiarito che la domanda rivolta pro futuro debba essere disattesa posto che la determinazione delle numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta va effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del-O-e, in particolare, sulla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile.
Ciò si desume dalla natura di tale situazione giuridica soggettiva e dal conseguente trattamento normativo riservatagli dal legislatore, per cui la stessa non si presta ad essere cristallizzata in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo del minore e deve essere quantificata alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali peraltro devono tenere conto dei bisogni del-O-e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all’Istituto scolastico;fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato.
Per la quantificazione delle ore di sostegno per gli anni scolastici futuri opererà, quindi, il meccanismo dinamico di ricognizione del fabbisogno e concreta determinazione del numero di ore spettanti tramite l’elaborazione periodica del P.E.I., che terrà conto delle condizioni esistenti, anche in relazione ad eventuali mutamenti nel tempo delle esigenze educative.
4. Infine, parte ricorrente ha proposto domanda di risarcimento per danno (da ritardo;non patrimoniale, esistenziale/morale/da perdita di chance).
4.1. Tale domanda deve essere esaminata dopo aver evidenziato – alla luce dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. – che il richiesto (dalla parte ricorrente) passaggio dall’azione di annullamento a quella di mero accertamento determina una modificazione in senso riduttivo del petitum originario, al fine di renderlo corrispondente alle sopravvenute necessità di soddisfacimento del bisogno di tutela (dalla tutela in forma specifica a quella per equivalente monetario);ciò integra una ipotesi di conversione dell’azione di annullamento in mero accertamento, per la quale occorre una espressa “manifestazione” di interesse del ricorrente a fini risarcitori che, nella fattispecie, come si è già detto, è sussistente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 2 luglio 2018, n. 7325).
Inoltre, parte ricorrente ha introdotto, sin dal ricorso originario, la domanda risarcitoria (mantenuta ferma durante tutto l’arco del giudizio), con la conseguenza che essendo stata proposta la domanda di tutela per equivalente monetario (nello stesso giudizio) nessun ostacolo processuale si frappone al richiesto accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.
Sul punto il Collegio ritiene di dover ribadire la valutazione – espressa alla luce della sommaria cognitio in sede cautelare – di illegittimità dei provvedimenti avversati, atteso che - per giurisprudenza costante e consolidata – <<[…] il G.L.O.H. propone il numero delle ore di sostegno necessarie, tenendo conto di tale fascia di gravità, e nella prassi propone che l’insegnante di sostegno copra a) per la-O- gravissima o grave, la totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno;b) per la-O- media, circa la metà dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno;c) per la-O- lieve, poco meno della metà dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno;- tali orari si devono quantificare tenendo conto della scuola frequentata, e quindi corrispondono a 25 ore settimanali se si tratti della scuola dell’infanzia, a 22 ore settimanali se si tratti della scuola primaria e a 18 ore settimanali se si tratti della scuola secondaria, sia essa di primo o di secondo grado […]>>(cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4342;T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 8 agosto 2018, n. 8914;T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 8 maggio 2018, n. 5128).
4.2. Deve premettersi che la domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente non appare univocamente formulata.
In particolare, nel ricorso introduttivo del giudizio (pag. 2) parte ricorrente chiede la cond-O- dell’Amministrazione scolastica al risarcimento del danno subito dalla minore <<per la mancata tempestiva predisposizione ed attuazione del Pei>>(a pag. 18 si parla di mancata predisposizione ed attuazione del Pei).
Nei motivi aggiunti (pag. 2), invece, la cond-O- al risarcimento del danno è richiesta <<per la mancata assegnazione delle ore di sostegno scolastico idonee al soddisfacimento delle sue reali esigenze stante la sua grave-O- disattendendo la richiesta di ore di sostegno in deroga del Dirigente scolastico>>.
Nella memoria di replica e parziale carenza di interesse alla trattazione del giudizio (pag. 2) parte ricorrente formula la domanda risarcitoria <<per la mancata tempestiva predisposizione ed attuazione del Pei […] e conforme alle reali esigenze scolastiche della-O-grave>>.
Ciò precisato, deve evidenziarsi che le controversie afferenti alla fase di “attuazione” appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. quanto sopra detto al punto 1 in diritto;cfr. anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 16 maggio 2018, n. 1014).
Quanto al danno da “perdita di chance ” (e premesso che il modello "patrimonialistico" della chance mal si concilia con la perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiara danneggiato da una condotta commissiva, o più spesso omissiva, colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale) la domanda non può essere accolta dovendo escludersi ogni rilevanza causale della condotta, sul piano probabilistico, nei casi di incertezza sul rapporto di derivazione etiologica tra la condotta stessa e l'evento, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta (arg. ex Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641).
Quanto al danno da ritardo, non può confondersi e sovrapporsi il danno evento (il ritardo nell'adozione del provvedimento) con i danni conseguenza, che devono essere dimostrati. La non avvenuta dimostrazione, prima ancora che del quantum , dell' an dell'asserito danno de quo , esclude la fondatezza della relativa domanda.
In termini generali, il danno morale e quello biologico (cfr., in particolare, pag. 19 del ricorso;pag. 16 dei motivi aggiunti;pag. 8 della memoria) sono risarcibili quando risulti la commissione di un reato nei confronti dell’alunno disabile, ovvero il nesso causale tra l’atto illegittimo dell’Amministrazione e l’insorgenza di una menomazione ulteriore, permanente o temporanea dell’integrità psicofisica dell’alunno disabile, suscettibile di valutazione medico-legale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4342), presupposti che nella specie non sono emersi. Il danno alla vita di relazione (esistenziale) è risarcibile quando risulti che la mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno abbia comportato regressioni o abbia reso irrealizzabile il «progetto di vita» delineato dal P.E.I. (come definito dalle citate «Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con-O-», redatte dal Ministero dell’istruzione in data 4 agosto 2009): cfr. cit. Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4342.
Ciò premesso, con riguardo alla categoria del c.d. danno non patrimoniale deve necessariamente richiamarsi - sia pure in via sintetica - l’insegnamento racchiuso nelle note sentenze della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26973-26974-26975, secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:
a) che l’interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza);
c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Successivamente Cass. civ., Sez. Un., 19 agosto 2009, n. 18356 ha sottolineato che in tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra i principi informatori della materia quello di cui al disposto dell’art. 2059 cod. civ. il quale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un’autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall’art. 2043 cod. civ., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 cod. civ., con la peculiarità della tipicità di detto danno, stante la natura dell’art. 2059 cod. civ., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, e con la precisazione, in tale ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l’interesse leso e non il pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile.
Si è in questo modo aderito ad un approccio ermeneutico che legge in senso elastico la tipicità del danno non patrimoniale risarcibile, consentendo il ristoro del danno in caso di lesione di valori costituzionali primari, oltretutto non confinabili ad un numerus clausus in quanto ricavabili, in forza della clausola aperta di cui all’art. 2 Cost., in base ad un criterio dinamico che consente di apprezzare l’emersione, nella realtà sociale, di nuovi interessi aventi rango costituzionale in quanto attinenti a posizioni inviolabili della persona.
L’ampliamento della categoria del danno non patrimoniale, categoria unitaria non scindibile in sottocategorie strutturalmente autonome, è tuttavia compensata, dall’introduzione di un limite ontologico e di un onere probatorio: quanto al primo, in un quadro interpretativo attento al contemperamento tra i principi costituzionali di solidarietà e di tolleranza, il risarcimento del danno non patrimoniale costituzionalmente qualificato è stato ammesso nei soli casi in cui la lesione del diritto costituzionale sia qualificata dalla serietà dell’offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale;quanto al secondo aspetto, la Cassazione, superando la teoria del danno-evento, esige che il danneggiato fornisca la prova, oltre dell’evento dato dalla sussistenza di una lesione del diritto costituzionalmente primario che superi la soglia della tollerabilità, anche della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno-conseguenza.
In particolare, costituisce ormai orientamento consolidato quello secondo cui, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, il richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali, sia nell’ an che nel quantum , il pregiudizio subito, anche se collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale, e ciò perché la categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un’ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell’integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza (deducibile da specifiche circostanze da cui possa desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale) ed in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2018, n. 5460;T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 16 aprile 2018, n. 4136).
Il danno non patrimoniale, quindi, anche quando discende dalla violazione di diritti fondamentali della persona, non è mai in re ipsa , ma deve essere sempre allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento (Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4286;T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 11 giugno 2018, n. 989).
Deve, pertanto, respingersi la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo stata fornita dimostrazione alcuna della circostanza che la disabile, durante il periodo in cui non ha usufruito dell’insegnante di sostegno nella misura dovuta, abbia subito un peggioramento ovvero una regressione ovvero che ci sia stata una incidenza negativa nella sua vita di relazione con gli altri alunni o che, comunque, non sia stato possibile raggiungere gli obiettivi indicati nel P.E.I. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2489;Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2017, n. 2425).
In difetto di tale prova verrebbe, infatti, risarcito un danno in re ipsa , con ciò violando i principi più volte affermati in giurisprudenza in ordine alla necessità della prova del danno-conseguenza.
Né può invocarsi in senso contrario la possibilità di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale, essendo tale modalità di liquidazione comunque sempre subordinata all’impossibilità di determinare, nel suo preciso ammontare, un danno-conseguenza incerto nel quantum ma certo nell’ an ;un danno-conseguenza, in altri termini, la cui concreta ed effettiva verificazione sia stata, comunque, oggetto di allegazione e di prova (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4291;Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4781).
5. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati in parte improcedibili, in parte inammissibili e in parte infondati.
6. L’andamento complessivo della lite e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di giudizio.