TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-04-28, n. 202307303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-04-28, n. 202307303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307303
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2023

N. 07303/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01565/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Mariano Protto, Giovanni Corbyons, Alberto Marengo, Margherita Fegatelli, con domicilio eletto presso lo studio legale Corbyons in Roma, via Cicerone, 44;



contro

Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Antonio Pugliese, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, c.so del Rinascimento, 11;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- della nota del G.S.E. S.p.A. in data 1 dicembre 2015, prot. GSEWEB/P20150105550, avente per oggetto “richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata Settimo e sita in via Schiapparelli 2 (con ingresso da via Solferino 2), Settimo Torinese (TO), come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D. Lgs. 20/2007, come integrato dal D.M. 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal D.M. 5 settembre 2011 – produzione anno 2014”, comunicata in pari data;

- della nota del G.S.E. S.p.A. in data 24 luglio 2015, prot. GSEWEB/P20150053662, avente per oggetto “richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata Settimo e sita in via Schiapparelli 2 (con ingresso da via Solferino 2), Settimo Torinese (TO), come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D. Lgs. 20/2007, come integrato dal D.M. 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal D.M. 5 settembre 2011 – produzione anno 2014. Preavviso di rigetto”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 dicembre 2016 :

- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. GSEWEB/P20160114740 del 12 ottobre 2016, avente per oggetto “richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata IM e sita in Via Schiapparelli 2 (con ingresso da via Solferino 2), IM OR (TO) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D. Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2015”, nonché del relativo preavviso di rigetto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° febbraio 2018:

- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. GSEWEB/P20170211783 del 24 novembre 2017, avente per oggetto “richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata IM G3 2016 e sita in Via Schiapparelli 2 (con ingresso da via Solferino 2), IM OR (TO) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D. Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2016”, comunicata in pari data, nonché del relativo preavviso di rigetto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. LO S.p.A., operante nel campo della produzione di principi attivi mediante procedimento chimico o biologico, è proprietaria, tra gli altri, di un impianto sito nel Comune di Settimo Torinese (TO), al cui servizio sono installate tre caldaie, ED 1, ED 2 e ED 3 (rispettivamente “B1”, “B2” e “B3”), alimentate da un degasatore.

1.1. Negli anni ’60, la società realizzava due impianti di autoproduzione di energia elettrica, denominati G1 e G2, entrambi asserviti alla caldaia B3, cui sono collegate due turbopompe, denominate TP1 e TP2. Nel corso del 2013 è stato poi realizzato ed è entrato in esercizio un nuovo impianto in regime di cogenerazione, denominato G3, con capacità di generazione pari a 3,56 MW, anch’esso alimentato dall’unico degasatore comune, la cui acqua di alimentazione è riscaldata per una parte tramite il calore prodotto dall’acqua calda del cogeneratore G3, per l’altra, con vapore proveniente dalle caldaie B3, B2, B1 oppure dalle turbine G1 e G2 o dalle turbopompe TP1 e TP2.

1.2. In data 27 marzo 2015, LO ha quindi chiesto al GSE il riconoscimento della qualifica CAR per l’impianto G3 per l’anno 2014, ai sensi del d.lgs. n. 20/2007 e DM 4 agosto 2011, nonché l’accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011.

1.3. Tuttavia, dopo la comunicazione del preavviso di rigetto di cui alla nota del 24 luglio 2015, il GSE ha respinto l’istanza di riconoscimento CAR ritenendo in particolare che: «l’intervento non rispetta i requisiti previsti dalla lettera c), comma 1, art. 2 del D.M. 5 settembre 2011 per il riconoscimento di “nuova unità di cogenerazione”. Dalla documentazione allegata alla richiesta infatti si evince che l’intervento non è stato effettuato utilizzando componenti nuovi. In particolare, alcuni componenti dell’unità, presenti all’interno del sito, non sono nuovi; 2. i metodi di misura e i criteri utilizzati per la determinazione delle grandezze che concorrono al calcolo dell’indice PES non sono conformi a quanto disposto dai succitati decreti e dalle “Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)” poiché tutte le grandezze non sono il risultato di misurazioni dirette, ma sono determinate in modo indiretto attraverso le prestazioni nominali delle macchine. In particolare, tutte i flussi di vapore in uscita e/o in ingresso alle turbine a vapore “G1” e “G2” e alle turbopompe “TP1” e “TP2”, che concorrono al calcolo dell’energia di alimentazione della caldaia “ED 3”, dell’energia termica utile cogenerata e dell’energia meccanica prodotta, sono stati erroneamente determinati attraverso i rendimenti nominali delle macchine, il periodo di funzionamento medio e la stima del rendimento della centrale termica».

2. Ritenendo illegittime le suddette determinazioni del Gestore, la società ha quindi proposto il presente ricorso, deducendo in diritto:

I. «VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO III DEL D.LGS.20/2007, COME MODIFICATO DAL D.M.4 AGOSTO 2011; VIOLAZIONE DELL’ART.2, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.M.5 SETTEMBRE 2011.ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE, DELLA PERPLESSITÀ, DELL’ILLOGICITÀ MANIFESTA E DELLA CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA»

Ad avviso della società, il GSE avrebbe errato nel riferire la richiesta di qualifica CAR all’intero impianto, come costituito dalle preesistenti turbine a vapore G1 e G2, dalle turbopompe nonché dalla caldaia B3, invece di riferirla alla sola unità cogenerativa G3, del tutto autonoma dal resto del sistema produttivo. Ricorrerebbero quindi tutte le condizioni, trattandosi di unità di nuova realizzazione ed essendo disponibili tutte le misurazioni dirette necessarie ad attestarne il risparmio energetico, affinché il cogeneratore G3 sia riconosciuto come CAR e ammesso ai certificati bianchi di cui al DM 5 settembre 2011.

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