TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-09-20, n. 202313955
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2023
N. 13955/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07047/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7047 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E Cruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ente Regionale RomaNatura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
- del Decreto del Presidente della Regione Lazio «n. 16 del 25/06/2019, pubblicato sul B.U.R.L. n. T00150», pubblicato nel B.U.R.L. n. 53 del 2 luglio 2019, con cui è stato istituito il Monumento Naturale Regionale denominato «Fosso della Cecchignola», ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/1997, e della nota in data 20 aprile 2021 r.u. 0001269 dell'Ente Regionale RomaNatura con cui detto decreto veniva notificato alla ricorrente in data 12 maggio 2021;
- di ogni atto precedente, presupposto, successivo, correlato o comunque connesso, anche non noto;.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 28/9/2021:
- del Decreto del Presidente della Regione Lazio «n. 16 del 25/06/2019, pubblicato sul B.U.R.L. n. T00150» (inclusi i suoi allegati cartografici A e B), pubblicato nel B.U.R.L. n. 53 del 2 luglio 2019, con cui è stato istituito il Monumento Naturale Regionale denominato “Fosso della Cecchignola” ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/1997, e della nota in data 20 aprile 2021 r.u. 0001269 dell'Ente Regionale RomaNatura con cui detto decreto veniva notificato alla ricorrente in data 12 maggio 2021;
- di ogni atto precedente, presupposto, successivo, correlato o comunque connesso, anche non noto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, dell’Ente Regionale RomaNatura e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso notificato il 9 luglio e depositato il 12 luglio 2021 la società ricorrente premette di essere proprietaria del fondo sito in Roma, per ha 00.54.03, con accesso da Via Ardeatina n. 630, riportato in catasto, Sezione C, al foglio mappale 887, part. 1596, su cui insiste ed è in esercizio da circa un ventennio una stazione di autolavaggio.
Espone poi che con Decreto del Presidente della Regione Lazio (notificato con nota di RomaNatura del 20 aprile 2021) è stato istituito il Monumento Naturale Regionale (d’ora in avanti, anche, «MNR») «Fosso della Cecchignola», ai sensi dell’art. 6 L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, il quale ricomprende nella perimetrazione dell’area monumentale anche la particella 1596, di proprietà della ricorrente.
La ricorrente lamenta che il vincolo di cui all’art. 6, L.R. Lazio n. 29/1997, comporta, tra gli altri, i seguenti limiti e aggravi al godimento della proprietà privata:
a. divieto «di transito di veicoli a motore» fuori dalla rete stradale, e della «attività e opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati»;
b. necessità di «rilascio dello specifico nulla osta» di cui all’art. 28 L.R. 29/1997 da parte dell’Ente gestore (RomaNatura), previa Conferenza di servizi, per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a «interventi, impianti ed opere» di qualsiasi natura;
c. in generale, sottoposizione dell’area e l’attività economica ivi esercitata al rischio di possibili dichiarazioni di incompatibilità con il regime di tutela (art. 28, commi 2 e 3, L. 29/97).
d. imposizione del regime di salvaguardia (zona A) di cui all’art. 8, L. R. 29/1997 (decreto impugnato, punto 5 del “Decreta”), che pure include, ad es., il divieto di transito e sosta di mezzi motorizzati, salvi i soli mezzi di servizio e soccorso e per quelli dei residenti (art. 8, comma 3 lett. g).
Ed ha pertanto impugnato il decreto di istituzione del MNR in quanto asseritamente lesivo dei diritti e interessi della ricorrente.
1.2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L.R. 29/97 – rispetto al bene della ricorrente – eccesso di potere: mancanza dei presupposti e travisamento del fatto; carenza/difetto di istruttoria; irragionevolezza; carenza di motivazione.
II. Eccesso di potere: carenza/difetto di istruttoria e vizio di motivazione – rispetto all’intera area assoggettata a vincolo MNR
III. Carenza di potere, incompetenza – eccesso di potere per sviamento – multiple violazioni di legge – q.l.c. in relazione agli artt. 42, 97, 117, 118, 121 Cost.
IV. Eccesso di potere: mancato contemperamento di interessi in gioco, difetti di istruttoria; carenza di potere e violazioni di legge: art. 42 Cost.; Primo Prot. Addiz., art. 1, CEDU; artt. 832 e 834 c.c.; artt. 1, comma 2, 2, e 8, D.P.R. 327/2001
V. Violazione di legge: artt. 7 e 8, L. 241/1990 e s.m.i.; art. 10 e art. 11, commi 1 e 2, D.P.R. 327/2001 – q.l.c. in relazione all’art. 97 e all’art. 42, Cost. V.A. (Mancata comunicazione di avvio del procedimento).
1.3. Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha depositato documenti e una breve memoria con la quale ha eccepito la propria estraneità rispetto alla titolarità degli atti e dei provvedimenti impugnati, chiedendo conseguentemente l’estromissione dal giudizio.
1.4. Si è costituita in giudizio anche la Regione Lazio la quale ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività posto che il decreto impugnato è stato pubblicato sul B.U.R.L. n.53 del 2.07.2019, mentre il ricorso è stato notificato soltanto in data 9 luglio 2021; ha al riguardo dedotto che la nota dell’Ente Regionale RomaNatura notificata in uno al decreto (e anch’essa impugnata con il ricorso) non varrebbe a rimettere in termini la ricorrente, poiché detta nota sarebbe soltanto l’atto con cui RomaNatura - nella qualità di “Ente di Gestione” del MNR conferitagli dal decreto medesimo – avrebbe avviato la consequenziale attività di trascrizione del vincolo nei registri immobiliari, provvedendo ove necessario al frazionamento delle particelle catastali. Ha comunque insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
1.5. Si è altresì costituito in giudizio l’Ente Regionale RomaNatura depositando atto di costituzione di mera forma non contente difese scritte.
1.6. Con ordinanza n.4288 del 5 agosto 2021 questo Tar ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla ricorrente “perché non sorretta dal prescritto periculum in mora, in quanto, dall’atto gravato, non deriva alcun pregiudizio grave e irreparabile alla società ricorrente, potendo la stessa, allo stato, continuare a svolgere la propria attività economica”.
1.7. Con atto notificato il 24 settembre e depositato il 28 settembre 2021 la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti impugnando i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo al solo fine di integrare le proprie difese.
1.8. In vista dell’udienza pubblica la ricorrente e la Regione Lazio hanno depositato memorie e repliche.
1.9. Alla pubblica udienza del 5 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente può soprassedersi dall’esaminare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa della Regione, essendo lo stesso infondato nel merito.
3. Sempre in via preliminare va respinta la richiesta di estromissione dal giudizio di Roma Capitale la quale ha eccepito “l’estraneità di Roma Capitale dalla titolarità degli atti e provvedimenti impugnati”, dovendosi piuttosto rilevare che il decreto istitutivo del MNR impugnato esplica i propri effetti su una vasta porzione di territorio comunale, imponendovi un vincolo di tutela rispetto al quale Roma Capitale riveste una posizione giuridica qualificata che ne giustifica il coinvolgimento nel giudizio, ancorché abbia operato una scelta processuale di sostanziale neutralità.
4. Può essere esaminato il merito del ricorso.
4.1. Con il primo e secondo motivo di ricorso la ricorrente muove dalla nozione di monumento naturale come definito dall’art.6 comma 2 L.R. 29/1997 il quale stabilisce che: «Per monumento naturale si intendono habitat o ambienti omogenei,