TAR Venezia, sez. III, sentenza 2019-05-04, n. 201900551

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2019-05-04, n. 201900551
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900551
Data del deposito : 4 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2019

N. 00551/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00441/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 441 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F V, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Soave (Vr), Nona Sottocommissione Elettorale Circondariale di Soave, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) di Verona, Ministero dell'Interno, Comune di Zimella non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione prot. n. -OMISSIS- del 28/04/2019 (doc. 1) del Comune di Soave, adottata dalla IX Sottocommissione Elettorale Circondariale di Soave, avente ad oggetto la “decisione relativa all'esame della candidatura alla carica di Sindaco e della lista di candidati alla carica di Consigliere comunale pervenuta dal Segretario del Comune di Zimella il giorno 26/04/2019 avente il seguente contrassegno: PER MANO INSIEME”, notificata al ricorrente in data 29.04.2019;

- di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 4 maggio 2019 il dott. C R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato

che oggetto della presente controversia è l’esclusione della lista denominata “PER MANO INSIEME” disposta dalla competente Sottocommissione Elettorale alla stregua della considerazione che “ dall’esame del certificato del casellario giudiziale del candidato Sindaco Sig. -OMISSIS-…risulta una causa di incandidabilità prevista dall’art. 10 comma 1 lett. c) del d.lgs. 31/12/2012 n. 235;
dal suddetto certificato del casellario giudiziale non risulta essere emessa sentenza di riabilitazione
”;

che secondo parte ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione/errata applicazione del combinato disposto dal I e III comma dell’art. 13 del DLgs n. 235/2012 ai sensi del quale “ in ogni caso l'incandidabilità [alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo], anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni…. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità…è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità…è aumentata di un terzo ”, con conseguente cessazione dello status di incandidabilità, “ a tutto voler concedere ”, in data 20.1.2015: tale norma, ancorchè dettata in funzione delle elezioni del Parlamento italiano ed europeo, sarebbe - secondo parte ricorrente -, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, applicabile anche alle cariche elettive elencate dall’art. 10 del medesimo testo legislativo. Diversamente, infatti, l’art. 13, qualora interpretato nel senso che non vale per i candidati alle elezioni comunali, provinciali e regionali, sarebbe lesivo del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nonchè degli artt. 4 e 51 Cost. posti a presidio dell’accessibilità delle cariche elettive pubbliche. Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo in quanto “ il sig. -OMISSIS- non conosceva e non poteva conoscere ” il -OMISSIS- posto dalla sottocommissione elettorale a fondamento della disposta esclusione, atteso che, giusta l’art. 24, I comma del DPR n. 313/2002 “ nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:….e)….. ai -OMISSIS- ”: aggiunge, pertanto, che chiederà la rimessione in termini per potere proporre opposizione al -OMISSIS-;

che il ricorso è infondato per i seguenti motivi:

1.- l’art. 13 del DLgs n. 235/2012 (che limita temporaneamente gli effetti dell’incandidabilità) è pacificamente riferibile - il dato testuale della norma è inequivocabile - ai soli ai candidati “alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo”: analogamente pacifico è che la citazione degli “incarichi di governo”, contenuta nel III comma del richiamato articolo, si riferisce agli “incarichi di Governo nazionale” (cfr. il precedente, II comma);

2.- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, nella parte in cui non prevede anche per le cariche elettive provinciali, comunali, circoscrizionali di cui all’art. 10 un limite di durata dell’incandidabilità, per contrasto l’art. 3 Cost. (posto a presidio del principio di eguaglianza) e con gli artt. 4 e 51 Cost. (posti a presidio dell’accessibilità delle cariche elettive pubbliche): premesso, invero, che il fine perseguito dal legislatore è quello di allontanare dallo svolgimento del munus publicum i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunce di giustizia, così che la condanna penale irrevocabile viene in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è collegato un giudizio di inidoneità morale a ricoprire la carica elettiva (talchè la condanna stessa si configura, nel contesto della previsione contenuta nell’art. 51 Cost., quale requisito negativo ai fini della capacità di partecipazione alla competizione elettorale), non è paventabile alcun profilo di irragionevolezza collegato alla mancata previsione, quanto alle elezioni comunali, di un limite temporale analogo a quello fissato dall’articolo 13 della normativa in esame con riferimento all’incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo, posto che la diversità delle elezioni e delle cariche non consentono di sindacare l’apprezzamento discrezionale operato dal legislatore nel quadro di una disciplina complessivamente eterogenea, anche sul piano sostanziale, delle fattispecie de quibus. Né si dimentichi che la ragionevolezza complessiva della disciplina in tema di incandidabilità (con riferimento al limite temporale, escluso per le cariche di livello regionale e locale) è assicurata dal meccanismo di cui all'art. 15, II comma che rende possibile la rimozione del limite all'esercizio del diritto di elettorato passivo mediante l’istituto della “riabilitazione”;

3.- allo stato, il decreto penale posto a fondamento dell’esclusione della lista contiene una condanna del candidato sindaco incontrovertibilmente definitiva: al riguardo dell’asserita “mancata conoscenza”, peraltro, è appena il caso di osservare che - in disparte la circostanza che l’art. 460 c.p.p. stabilisce che “ copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ”, sicchè è poco attendibile l’affermazione dell’interessato di non avere avuto conoscenza del decreto di cui si controverte – è dirimente la circostanza che se è vero che nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato ai sensi degli artt. 24 segg. del DPR n. 313/2002 non sono riportate le iscrizioni relative ai -OMISSIS-, è altrettanto vero che l’interessato ha la possibilità di conoscere tutte le iscrizioni ad esso riferite chiedendo la “visura” ai sensi dell’art. 33 (cfr., ex multis, CdS, IV, 17.3.2016 n. 1717);

che, dunque, per le suestese considerazioni il ricorso è infondato e va respinto: nulla per le spese, attesa la mancanza di contraddittori;

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