TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2019-08-02, n. 201904246
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Pubblicato il 02/08/2019
N. 04246/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2018, proposto da A P, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l'annullamento
-dell'ingiunzione dirigenziale prot. n. 0101761 del 15.12.2017 notificata al ricorrente in data 21.12.2017 a firma del Funzionario Titolare di P.O. e del Dirigente del Settore Gestione e Sicurezza del Territorio – Urbanistica ed Edilizia del Comune di Pozzuoli;
-di ogni altro atto presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Vista l’ordinanza cautelare n. 498/2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente A P, in qualità di acquirente – alla data del 4.5.2015 - dalla società “IDEA RESIDENCE S.R.L.” dell’immobile residenziale sito in Napoli alla Via Raffaele Ruggiero n. 16 ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 126/A dell’11.10.2017, a firma del dirigente presso il Comune di Napoli - Direzione Centrale - Pianificazione e gestione del territorio, contenente l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del Dpr 380/2001, sul presupposto che con disposizione dirigenziale n. 119 dell’11.10.2016 era stato disposto in autotutela l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 323 già rilasciato con provvedimento del 02.08.2007 a seguito di procedura semplificata, notificato al sig. Pietro Bruni, quale rappresentante della società Idea Residence s.r.l..
In particolare l’ordine demolitorio è stato esteso dall’amministrazione comunale ai nuovi proprietari delle unità immobiliari costruite dalla predetta società, fra cui l’odierno ricorrente.
1.2. Deduce i vizi di violazione della garanzia procedimentali previste per il corretto esercizio del potere di autotutela (artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990), eccesso di potere e violazione del principio di partecipazione del privato al procedimento. Evoca inoltre i vizi di difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché violazione del principio di affidamento e buona fede e mancanza di un interesse pubblico attuale alla demolizione.
2. Si è costituita l’amministrazione comunale che ha concluso per la reiezione del ricorso.
3. Accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. 498 del 2018, all’udienza del 19 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso merita accoglimento, conformemente ad altre decisioni della Sezione sulla stessa vicenda (vedi RG 1855/2018) in relazione alla assorbente censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative nell’esercizio del potere di autotutela decisoria.
In punto di fatto dagli atti emerge che il ricorrente risulta proprietario dell’immobile attinto dall’ordine di demolizione a partire dal mese di maggio 2015, quindi in data ampiamente precedente l’inizio del procedimento sfociato nella determina dirigenziale n. 119 dell’11.10.2016 con la quale era stato disposto in autotutela l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria già rilasciato con provvedimento del 02.08.2007 a seguito di procedura semplificata .
4.1. Su questa premessa laddove si tratti - come nel caso di specie - di procedimenti volti all’adozione di provvedimenti di secondo grado di ritiro in autotutela (revoca o annullamento) di precedenti atti amministrativi favorevoli, la giurisprudenza amministrativa è, infatti, consolidata nel riconoscere alla preventiva comunicazione di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990 il valore di principio generale dell’azione amministrativa, fatta salva (soltanto) la sussistenza di particolari ragioni di urgenza adeguatamente esplicitate nella motivazione del provvedimento finale – ragioni di urgenza nella fattispecie in alcun modo evidenziate (ex multis, questo T.A.R., Sezione IV, n. 2907/2014).
Ed invero non può disconoscersi in capo al ricorrente, proprietario del bene al momento dell’emissione del provvedimento di secondo grado, un interesse qualificato a partecipare al relativo procedimento sia in fase iniziale (previa avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990) sia in fase istruttoria e decisionale (ai sensi dell’art. 10 della medesima legge).
5. Ne consegue la fondatezza della censura articolata nel primo motivo di ricorso, con conseguente illegittimità del provvedimento contestato nei confronti del ricorrente, fermo restando gli ulteriori atti che l’amministrazione sarà tenuta ad adottare con sollecitudine al fine di definire in modo rituale l’esito dell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia.
6. In considerazione dell’accoglimento del ricorso per motivi formali, può disporsi la compensazione delle spese di lite ad eccezione del contributo unificato che va posto a carico dell’amministrazione soccomberne.