TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2013-12-03, n. 201310372

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2013-12-03, n. 201310372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201310372
Data del deposito : 3 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03877/2009 REG.RIC.

N. 10372/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03877/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3877 del 2009, proposto da:
Società Gabinetto Fisioterapico Rifi in a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti S V e V T, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via G. Mengarini, 88;

contro

Asl Roma/D, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

per l'ottemperanza

alla sentenza, passata in giudicato, n. 597 del 10.1.2008, del Tribunale di Roma, con la quale è stata condannata l’Azienda

USL

Roma D a pagare all’istante la somma di euro 17.188,89, oltre agli interessi di legge e alle spese ivi liquidate;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 il cons. D L;


Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

- con sentenza n. 186 del 12 luglio 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, l.13 dicembre 2010 n. 220, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, sospendendo prolungatamente (di proroga in proroga) la tutela esecutiva, non solo vanifica gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori delle aziende sanitarie ma determina anche disparità di trattamento tra le parti. Effetto tipico della sentenza predetta n. 186/2013 è il venir meno, con efficacia ex tunc, della disposizione di legge incriminata e, con essa, dell’impedimento alla tutela esecutiva assicurata, nel caso di specie, dal giudizio di ottemperanza;

- - stante il suddetto pronunciamento del Giudice delle leggi, è stato quindi fissato per la trattazione nell’odierna Camera di Consiglio il ricorso di cui in epigrafe, per ottemperanza alla sentenza sopra specificata;

- prospetta e documenta la parte ricorrente di aver notificato all’Azienda Sanitaria diffida ad adempiere quanto dovuto, ai sensi dell’art. 90 comma 2 del RD n. 642/1907, in data 13.3.2009, anche dopo la quale peraltro l’Amministrazione (che non risulta costituita in giudizio né ha inviato alcuna nota di comunicazione relativa alla pretesa azionata dall’istante) è rimasta inadempiente;

- tanto premesso, il ricorso deve essere quindi accolto, per quanto di ragione, con condanna dell’Amministrazione a pagare alla ricorrente, in piena ottemperanza alla sentenza in esecuzione, passata in giudicato, ove nelle more non ancora provveduto, quanto alla suddetta impresa dovuto, entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in caso di persistente mancata piena ottemperanza alla pronuncia citata, provvederà in via sostitutiva, nei successivi 60 (sessanta) giorni, un Commissario ad acta che viene sin d’ora nominato nella persona del Direttore Generale per le politiche del personale, l’innovazione, il bilancio e la logistica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, o di un funzionario della Direzione Generale predetta designato dal titolare della stessa. A detto Commissario ad acta l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento;

- si preavverte che il compenso per il Commissario ad acta verrà liquidato dopo lo svolgimento dell’incarico a richiesta del Commissario stesso ed esso verrà posto a carico dell’Amministrazione inadempiente;

- le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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