TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-12-01, n. 202203465
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Pubblicato il 01/12/2022
N. 03465/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01478/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2022, proposto da-OMISSIS- e dall’avv. A T, rappresentati e difesi dall’avv. Crocifisso E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Salute, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Palermo, via Valerio Villareale n.6, è per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2022, pubblicata in data 26.04.2022, della Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Lavoro, passate in giudicato in data 09.07.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti gli articoli 112 e ss. cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 il consigliere dottoressa Maria Cappellano, e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. - Con ricorso notificato il 27 settembre 2022 e depositato il giorno successivo, gli odierni istanti, la parte privata e il difensore distrattario, agiscono per l’esecuzione della sentenza n.-OMISSIS-/2022, pubblicata in data 26 aprile 2022, della Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Lavoro, passata in giudicato in data 9 luglio 2022, e della sentenza n.170/2020 del Tribunale di Gela – confermata dalla prima – per la parte relativa alle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario odierno ricorrente;entrambe le sentenze, munite di formula e notificate al Ministero della Salute presso la sede.
Con la sentenza di primo grado il Ministero della Salute, previa declaratoria del relativo diritto, è stato condannato a corrispondere alla ricorrente l’indennizzo previsto dall’art. 1 co. 3, della l. n. 210/1992, nella misura prevista in relazione alla tabella A, VIII categoria, allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (prot. 3.2.2016), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sui ratei maturati successivamente al 120° giorno dalla stessa data, entro i limiti di cui all’articolo 16, comma 6, della legge n. 421/1991;nonché, a pagare all’odierno co-ricorrente, quale difensore antistatario, le spese di lite liquidate in complessive €. 2.250,50 oltre IVA e CPA e rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato.
Con la sentenza n.-OMISSIS-/2022 della Corte di Appello, di conferma di quella emessa in prime cure, il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento delle spese di lite del grado di appello, liquidate in €. 1.560,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell’odierno co-ricorrente quale procuratore anticipatario.
La sentenza di appello è passata in giudicato giusta attestazione del 29 luglio 2022, ed è stata notificata munita di formula esecutiva al Ministero della Salute in data 9 maggio 2022;e anche la sentenza di primo grado è stata notificata alla sede dell’intimata Amministrazione, munita di formula esecutiva il 4 dicembre 2020.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a dette sentenze, anche per la parte relativa alle spese di lite distratte;e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta ;vinte le spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
B. - Il Ministero della Salute, ritualmente intimato, si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
C. - Alla camera di consiglio del 22 novembre 2022, presente il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.
D.- Il ricorso è fondato e va accolto.
Osserva il Collegio che i ricorrenti hanno ritualmente proposto il presente giudizio e che le sentenze per cui è causa risultano tutt’ora non eseguite dal resistente Ministero, il quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica dei titoli.
È, infatti, documentata la notifica dei titoli esecutivi presso la sede del Ministero, come in narrativa evidenziato, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza;e la sentenza di secondo grado, di parziale riforma della prima, è passata in giudicato il 9 luglio 2022, giusta attestazione del 29 luglio 2022 (in atti).
Deve anche precisarsi, quanto all’esecuzione della sentenza di primo grado, che la stessa è stata interamente confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, quindi anche per la parte relativa alle spese del giudizio di primo grado, che pertanto dovranno pure essere corrisposte dal Ministero.
Ciò posto, il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, pertanto, va dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe discendente dalle sentenze in narrativa secondo quanto precisato, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme dovute e specificate nei titoli, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies, co. 8, l. n.89/2001, come introdotta dall’art. 1, co. 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
E. – Le spese di giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione della natura della controversia, che tiene anche conto della non particolare complessità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.