TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-07-16, n. 201800508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-07-16, n. 201800508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800508
Data del deposito : 16 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2018

N. 00508/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00451/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 451 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A A, rappresentato e difeso dagli avvocati A V e G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;

contro

Comune di Montemarciano, non costituito in giudizio;

nei confronti

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C D, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Amministrazione Provinciale in Ancona, via Ruggeri, 5;

Colle Sereno s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio Comunale di Montemarciano n. 30 del 29.4.2013, relativa all'adozione della variante PRG;

- della delibera del Consiglio Comunale di Montemarciano n. 57 del 7.10.2013, concernente l'adozione definitiva della variante al PRG;

- della delibera del Consiglio Comunale di Montemarciano n. 11 dell’8.4.2014, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 23.4.2014, con la quale sono state presentate le controdeduzioni al parere con rilievi espresso dal Comitato Provinciale per il Territorio della Provincia di Ancona del 20.3.2014 e fatto proprio dal Commissario Straordinario della Provincia di Ancona;

ove occorrer possa,

- dell'art. 15 e 15.1 delle NTA al PRG;

- di tutti gli atti, pareri, relazioni connessi all' iter di adozione della variante ed in particolare di quelli espressi dall'ufficio Urbanistica allegati alle suddette deliberazioni;

in ordine ai motivi aggiunti:

- della delibera di Consiglio Comunale di Montemarciano n. 77 del 23.10.2014, avente ad oggetto: "Variante parziale al PRG per l'area compresa tra via De Gasperi, via Vigneto e viale Italia - Montemarciano Capoluogo - Approvazione";

- della deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Ancona n. 22 del 25.7.2014, con la quale è stato recepito il Parere del Comitato Provinciale per il territorio della Provincia di Ancona n. 15/2014 del 26.6.2014, anch'esso impugnato;

- di tutti gli atti, pareri, relazioni connessi all' iter di adozione della variante e, in particolare, quelli espressi dall'ufficio Urbanistica allegati alle suddette deliberazioni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. L’odierno ricorrente è proprietario di un fabbricato recentemente ristrutturato, con annesso fondo rustico sito nel Comune di Montemarciano.

L’area de qua , compresa tra via De Gasperi, via Vigneto e viale Italia, ricade in parte in zona C (zona di nuova edificazione prevalentemente residenziale) – sottozona C1 (aree residenziali di espansione) e in parte in zona F (aree per i servizi di interesse generale) – sottozona F3 (aree di rispetto e di rispetto stradale).

Parte del comparto in cui insiste anche la proprietà del ricorrente è incisa dal vincolo imposto dal PPAR a tutela della Villa Buffarini e l’area relativa è classificata come “verde di urbanizzazione”.

La variante al PRG adottata dal Comune di Montemarciano con le delibere del Consiglio comunale oggetto di impugnativa interessa l’area compresa tra via De Gasperi, Via Vigneto e Viale Italia;
per effetto di detta variante è stato eliminato il perimetro di attuazione del Piano particolareggiato unitario, sono state rideterminate le “zone bianche” ex F2 ed ex F8, è stata confermata la zona C1 con gli indici e i parametri del PRG vigente di attuazione del comparto ed è stata contemplata una nuova formulazione delle NTA;
è stato, altresì, previsto che l’attuazione dell’area C1 avrebbe dovuto considerare la contestuale realizzazione e cessione gratuita al Comune di aree di superficie complessiva minima di mq 1700, con destinazione a parcheggio, quale standard aggiuntivo al piano, da individuarsi nelle zone omogenee F3 e C1 immediatamente limitrofe a via De Gasperi.

A sostegno del ricorso introduttivo parte ricorrente, assumendo l’insussistenza delle ragioni di interesse pubblico atte a sorreggere l’impugnata variante alle previsioni urbanistiche, deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili;
in particolare, egli afferma che la scelta del Comune di procedere alla “scomposizione” dell’unico comparto esistente sarebbe illogica ed immotivata, anche alla luce dei rilievi contenuti nel parere del Comitato Provinciale del Territorio (CPT) n. 4 del 20 marzo 2014, secondo cui l’attivazione unitaria della Zona C1 garantirebbe una progettazione complessiva, evitando un’attuazione per stralci, e quindi una ordinata trasformazione urbanistico-edilizia dell’area. Né l’esigenza della variante in parola troverebbe giustificazione nel dichiarato intento di rideterminare le “zone bianche”, peraltro di difficile identificazione, ovvero nella mancata attivazione del comparto da anni. Neppure le controdeduzioni alle osservazioni del ricorrente da parte del Comune ovvero le confutazioni dell’Ente ai rilievi mossi dalla Provincia (fatte proprie dal Consiglio comunale con la delibera n. 11 dell’8 aprile 2014) sarebbero valse a fornire di un adeguato supporto motivazionale le contestate scelte pianificatorie.

A sostegno dei motivi aggiunti parte ricorrente ricalca sostanzialmente le censure di difetto di istruttoria e di motivazione articolate nell’atto introduttivo, rivolgendole anche ai gravati provvedimenti del Comitato Provinciale del Territorio e del Commissario Provinciale, i quali hanno recepito le scelte pianificatorie comunali sebbene inizialmente la Provincia avesse mostrato perplessità in merito alla scomposizione dell’unico comparto. A dire del ricorrente, lo sviluppo unitario della programmazione urbanistica verrebbe “aggirato” dal Comune per il tramite di una dichiarata previsione di procedere su due livelli, uno legato alla progettazione con il Piano urbanistico preventivo e l’altro all’attuazione in stralci funzionali parziali.

Si è costituita in giudizio, per resistere, la sola Provincia di Ancona.

Alla pubblica udienza del 18 aprile 2018 la causa è stata posta in decisione.

II. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti per le ragioni che si vanno ad esporre. Essi possono essere trattati congiuntamente, data la quasi identità delle censure proposte.

Il Collegio, invero, non condivide le censure del ricorrente volte a sostenere l’illegittimità degli atti impugnati per difetto di istruttoria e di motivazione.

Ciò in quanto sin dalle premesse della deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29 aprile 2013, con cui è stata adottata la variante al PRG, il Comune ha dato conto delle ragioni sottese a tale scelta pianificatoria. In particolare, è stato precisato che per l’area in parola, contraddistinta nella tavola D1-Capoluogo, nella quale insistono diverse destinazioni, si prevedeva l’attuazione di un Piano particolareggiato unitario. Tuttavia, poiché all’interno dell’area talune zone F2 e F8, data la decadenza dei vincoli espropriativi, sono divenute “zone bianche” - nelle quali sono consentiti gli interventi di cui all’art. 9 del DPR n. 380 del 2001 - e poiché, in mancanza dell’adozione del Piano attuativo unitario, non è stata realizzata la prevista edificazione residenziale, la variante in questione si è resa necessaria proprio al fine di favorire un’attuazione più agevole di dette aree e l’autonoma attuazione dell’ampia zona C1.

Successivamente, con la nota in allegato 1 alla deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 7 ottobre 2013, l’Ente, nel respingere puntualmente le osservazioni proposte dal ricorrente in data 18 luglio 2013, ha ulteriormente ribadito le ragioni della scelta, altresì precisando che essa si è resa necessaria per agevolare la realizzazione dello strumento urbanistico comunale generale rimuovendo le situazioni che ne ostacolavano la realizzazione. Quanto alle “zone bianche”, nelle controdeduzioni alle osservazioni il Comune precisa, oltre ai criteri di individuazione delle stesse, anche il fatto che la loro rideterminazione è uno specifico obbligo dell’Amministrazione comunale. Dette controdeduzioni, alla cui ampia motivazione per brevità si rimanda, sono articolate e diffuse e replicano punto per punto alle osservazioni del ricorrente;
esse valgono quindi ad integrare, per relationem , la motivazione delle delibere consiliari impugnate.

Del pari, costituisce integrazione della motivazione ob relationem anche il contenuto della scheda n. 1 allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 11 dell’8 aprile 2014, in cui l’Ufficio tecnico comunale, nel replicare ai rilievi formulati dal CPT nel parere n. 4 del 2014, ha evidenziato come l’art. 15 delle NTA del PRG vigente prevede, quale strumento di intervento per le zone C di nuova edificazione prevalentemente residenziali, il Piano urbanistico preventivo, che garantisce un’attuazione unitaria dell’intera zona C1, mentre l’eventuale attuazione per stralci funzionali parziali con una estensione di mq 15.000 riguarda il convenzionamento del Piano attuativo e quindi interviene quando quest’ultimo è già stato adottato.

Le decisioni assunte con la deliberazione consiliare n. 11 del 2014 sono state positivamente valutate dal Commissario straordinario della Provincia di Ancona (cfr. deliberazione n. 222 del 25 luglio 2014), stante anche il parere positivo espresso dal CPT, emesso nella riunione del 26 giugno 2014, n. 15. In detto ultimo parere il CPT concorda con quanto controdedotto dal Comune in merito al fatto che l’art. 15 delle NTA del vigente PRG garantisca la progettazione complessiva ed unitaria dell’intero comparto, in modo da tener conto anche delle aree che in sede di redazione del Piano erano state destinate a verde di urbanizzazione localizzate in ambito di tutela del PPAR.

Conseguentemente, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 77 del 23 ottobre 2014, ha provveduto all’approvazione della variante in parola.

Dalla scansione procedimentale innanzi illustrata e dalla motivazione posta a sostegno di ogni singolo atto è agevolmente evincibile l’iter logico-motivazionale che ha sorretto la scelta pianificatoria dell’Ente;
quest’ultima è stata condivisa dalla Provincia in maniera niente affatto contraddittoria rispetto ai rilievi inizialmente mossi con il parere del CPT n. 4 del 2014, atteso che l’esigenza di prevedere l’attuazione unitaria del comparto prospettata dall’Amministrazione provinciale trova adeguata garanzia nella previsione di cui all’art. 15 delle NTA citato, sicché il successivo parere favorevole del CPT ha tenuto conto di tale ultima previsione di piano.

Peraltro, per principio giurisprudenziale pacifico ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 17 marzo 2017, n. 1191), in sede di pianificazione generale del territorio, la discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli è talmente ampia da non richiedere una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il PRG, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato, quali, ad esempio, il silenzio-rifiuto su una domanda di concessione (nella specie non sussistenti). Né la scelta pianificatoria in questione, alla luce del percorso logico e motivazionale che promana dagli atti del complessivo procedimento, può dirsi manifestamente illogica, irragionevole, contraddittoria, errata nei presupposti o viziata nel procedimento, atteso che essa non si pone in aperta incoerenza con la situazione di fatto e con la destinazione urbanistica dell’area.

Per tutte le suesposte ragioni, sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti vanno respinti perché infondati.

III. Tenuto conto delle peculiarità della complessiva vicenda amministrativa da cui trae origine la presente controversia, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

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