TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-11-11, n. 202301321
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Pubblicato il 11/11/2023
N. 01321/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00891/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A V, Stefania D'Amato, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Foggia, via M. Natola, n. 39;
contro
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C M P, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 58530 del Comune di Foggia, datata 20.5.2022 e conosciuta dalla ricorrente mediante inserzione nel cassetto telematico SUAP in data 24.5.2022, “Comunicazione di diniego definitivo in autotutela ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 - Provvedimento SUAP - S.C.I.A in alternativa al P. di C. del 29.4.2021 – ID pratica 94099780713-29042021 – 1748: “Lavori di Realizzazione di Strutture Sportive senza volumetrie (Calcetto – Paddle – Piscina) e senza Scopo di Lucro e Pertinenziali dell’abitazione di residenza in Foggia alla via -OMISSIS- Km 1.500. Localizzazione: Foggia Via -OMISSIS- Km 1.500 – -OMISSIS- Particelle 246 – 273 – 274 – 275 -278 – 624 – 626 – 81- 235 - 238 -270 -271 -752 -753 – 279”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ivi inclusi:
- la nota prot. n. 44336 del Comune di Foggia, datata 13.4.2022, “Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7-8 L. 241/90 di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 7 L. 241/90” – Provvedimento SUAP - S.C.I.A in alternativa al P. di C. del 29.4.2021 – ID pratica 94099780713-29042021 – 1748: “Lavori di Realizzazione di Strutture Sportive senza volumetrie (Calcetto – Paddle – Piscina) e senza Scopo di Lucro e Pertinenziali dell’abitazione di residenza in Foggia alla via -OMISSIS- Km 1.500”;
- la delibera del Consiglio Comunale di Foggia n. 210 del 27.12.2013, relativa a “Adozione dell’elaborato tecnico relativo al rischio rilevante di incidente determinato dalla presenza dell’azienda -OMISSIS- spa sita in Via -OMISSIS-”, presente nel territorio del Comune di Foggia, elaborato dal Servizio di Pianificazione – Risk Management, recependo quanto nel Piano di Emergenza Esterno approvato dalla Prefettura di Foggia in data 10.6.2008, ed il relativo Elaborato RIR;
- il Piano di Emergenza Esterno approvato dalla Prefettura di Foggia in data 10.6.2008, così come aggiornato in seconda edizione a dicembre 2018;
- per il risarcimento dei danni, nella misura di euro 622.849,50, oltre I.V.A. nella misura di legge, nonché nella ulteriore somma di euro 12.864,10 a titolo di interessi sul mutuo contratto, ovvero di quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2.11.2022, per l’annullamento:
- della nota prot. n. 90069 del 24.8.2022 del Comune di Foggia, conosciuta dalla ricorrente mediante inserzione nel cassetto telematico S.U.A.P. nella medesima data, avente ad oggetto “Provvedimento SUAP – SCIA in alternativa al PdC del 29.4.2021 – ID pratica 94099780713-29042021 – 1748: “Lavori di Realizzazione di Strutture Sportive senza volumetrie (Calcetto – Paddle – Piscina) e senza Scopo di Lucro e Pertinenziali dell'abitazione di residenza in Foggia alla via -OMISSIS- Km 1.500. Localizzazione: Foggia Via -OMISSIS- Km 1.500 - -OMISSIS- Particelle 246 – 273 – 274 – 275 -278 – 624 – 626 – 81 – 235 – 238 – 270 – 271 – 752 – 753 – 279”;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, ivi inclusi:
- la nota prot. n. 44336 del Comune di Foggia, datata 13.4.2022, “Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7-8 L. 241/90 di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 7 L. 241/90” – Provvedimento SUAP - S.C.I.A in alternativa al P. di C. del 29.4.2021 – ID pratica 94099780713-29042021 – 1748: “Lavori di Realizzazione di Strutture Sportive senza volumetrie (Calcetto – Paddle – Piscina) e senza Scopo di Lucro e Pertinenziali dell’abitazione di residenza in Foggia alla via -OMISSIS- Km 1.500”;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 210 del 27.12.2013, relativa a “Adozione dell’elaborato tecnico relativo al rischio rilevante di incidente determinato dalla presenza dell’azienda -OMISSIS- spa sita in Via -OMISSIS-”, presente nel territorio del Comune di Foggia, elaborato dal Servizio di Pianificazione – Risk Management, recependo quanto nel Piano di Emergenza Esterno approvato dalla Prefettura di Foggia in data 10.6.2008, ed il relativo Elaborato RIR;
- il Piano di Emergenza Esterno approvato dalla Prefettura di Foggia in data 10.6.2008, così come aggiornato in seconda edizione a dicembre 2018, con i relativi decreti di approvazione;
- per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Foggia e dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La signora -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante dell’associazione senza fini di lucro -OMISSIS-, ha presentato al comune di Foggia il 29 aprile 2021 S.C.I.A. edilizia in alternativa al permesso di costruire, ex art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001, per l’esecuzione dei “Lavori di realizzazione di strutture sportive senza volumetrie (calcetto-paddle - piscina) e senza scopo di lucro e pertinenziali dell’abitazione di residenza in Foggia in via -OMISSIS- km. 1.500”. Il successivo 13 ottobre 2021, ha proceduto al cambio della segnalante (-OMISSIS- Soc. Coop., di cui la signora -OMISSIS- è rappresentante legale).
Con nota in data 8 marzo 2022, la -OMISSIS- S.p.A., proprietaria di un deposito di G.P.L. in Foggia, via -OMISSIS-, distante metri 213,27 dall’intervento edilizio di cui alla succitata S.C.I.A., ha rappresentato al comune di Foggia e alla Direzione regionale vigili del fuoco di Bari la presenza attività cantieristica in corso, oggetto della menzionata S.C.I.A..
Il 18 marzo 2022 è stato effettuato sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco.
Con nota a firma del dirigente del servizio “Urbanistica e Ambiente” del comune di Foggia prot. n. 44336 del 13 aprile 2022, è stato comunicato alla ricorrente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di “annullamento in autotutela” della S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire del 29 aprile 2021.
Disattese le osservazioni pervenute, con provvedimento prot. n. 58530 del 20 maggio 2022, il comune di Foggia ha adottato il “diniego definitivo in autotutela” della S.C.I.A. edilizia in questione.
1.1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- la nota prot. n. 58530 del 20 maggio 2022 del comune di Foggia;
- tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi inclusi: la nota prot. n. 44336 del 13 aprile 2022 del comune di Foggia, la delibera del Consiglio comunale di Foggia n. 210 del 27 dicembre 2013 (“Adozione dell’elaborato tecnico relativo al rischio rilevante di incidente determinato dalla presenza dell’azienda -OMISSIS- spa sita in Via -OMISSIS-”, elaborato dal Servizio di Pianificazione - Risk Management, recependo quanto nel Piano di Emergenza Esterno - P.E.E. approvato dalla Prefettura di Foggia in data 10 giugno 2008) e il relativo Elaborato Tecnico relativo al Rischio di Incidenti Rilevanti (R.I.R.) nonchè il Piano di Emergenza Esterno approvato dalla Prefettura di Foggia il 10 giugno 2008, così come aggiornato in seconda edizione a dicembre 2018.
Ha chiesto, altresì, per l’ipotesi di ritenuta legittimità del provvedimento impugnato, il risarcimento dei danni nella misura di euro 622.849,50, oltre I.V.A. come per legge, nonché nella ulteriore somma di euro 12.864,10 a titolo di interessi sul mutuo contratto, ovvero di quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Indica in euro 435.492,60 oltre I.V.A. per spese di esecuzione delle opere (di cui euro 311.344,00 I.V.A. inclusa per fatture “emesse e pagate”) e in euro 187.357,50 oltre I.V.A. le spese di eventuale rimozione. Produce apposita documentazione.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1 ) Violazione e falsa applicazione art. 23 D.P.R. n. 380/2001, art. 3 L. 241/90;art. 19 L. n. 241/1990;art. 21 nonies L. 241/90;violazione del principio di tipicità degli atti e del procedimento amministrativo;violazione del principio del legittimo affidamento ed omessa comparazione degli interessi contrapposti;erronea valutazione delle risultanze dell’istruttoria;
2) Illegittimità degli atti presupposti;Violazione art.