TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-03-27, n. 201803389

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-03-27, n. 201803389
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201803389
Data del deposito : 27 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2018

N. 03389/2018 REG.PROV.COLL.

N. 11934/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11934 del 2016, proposto da M F, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Belvederi 33;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. C M, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

della Determinazione dirigenziale n. EL/439/2013 del 24.07.2013 avente ad oggetto la revoca dell’assistenza alloggiativa temporanea inerente all’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, notificato in data 30.09.2016, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 01/06/2013 il Dipartimento Politiche Abitative ha notificato a F Monica la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’assistenza alloggiativa temporanea presso l’immobile sito in Via di Rocco Pozzi n. 49 int. 5, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L.n. 241/90.

Ciò in quanto la Cooperativa Eriches 29 aveva notificato alla F, in data 01/02/2013, una diffida a causa del fatto che l’assegnataria dell’alloggio aveva ospitato il proprio compagno pur non essendo stata autorizzata a farlo.

Il 20.6.2013 Roma Capitale ha concluso il procedimento amministrativo oggetto di causa emanando il provvedimento di revoca dell'assistenza alloggiativa (prot. n. El/3083), seguito dalla Determinazione Dirigenziale n. EL/439/2013 del 24.07.2013 con la quale l’Amministrazione ha disposto l'accesso e lo sgombero immediato e forzato dell’immobile.

In data 27.09.2016 il Dipartimento Politiche Abitative U.O Interventi Sostegno Abitativo con nota prot. n. 35640 ha informato la F della revoca dell’assistenza alloggiativa invitandola a lasciare l’alloggio da lei occupato.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.

I) - Erronea applicazione degli artt. 6 e ss. della legge n. 15/2005 in combinato disposto con l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98.

La ricorrente lamenta, anzitutto, che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per la revoca dell’assistenza alloggiativa, seppur correttamente portata a conoscenza dell’interessata, risulta viziata in quanto priva dell’indicazione della persona del responsabile del procedimento nonché dell’ufficio presso il quale poter prendere visione degli atti, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.

II) - Violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005;
eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, violazione degli artt. 97, 98, 21 e 117, co. 2, lett. m), Cost..

Sotto altro profilo, la ricorrente ritiene di aver subito una lesione del diritto di accesso conoscitivo (o informativo), individuando il fondamento giuridico di tale posizione giuridica soggettiva nel principio di trasparenza dell’attività amministrativa ed, in particolare, negli artt. 97 e 98 Cost. - ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici -, oltre che nell’art. 117, co. 2 lett. m Cost..

III) – Violazione dell’art. 21 bis, della legge n. 241/1990.

L’art. 21 bis, della legge n. 241/90 prevede che affinché il provvedimento possa acquistare efficacia nei confronti di ciascun destinatario, la comunicazione allo stesso deve essere effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.

Secondo la ricorrente, la pubblica amministrazione non avrebbe dato prova di aver notificato il provvedimento di revoca dell'assistenza alloggiativa.

Tale atto, infatti, non risulta portato a conoscenza della destinataria in quanto la lettera A/R sarebbe tornata al mittente con la dicitura “sconosciuto”, cosi come si evince dal tenore del provvedimento di sgombero.

In sostanza, secondo parte ricorrente, non avendo Roma Capitale ottemperato all’obbligo di portare a conoscenza del destinatario l’atto indicato, avrebbe fatto venir meno l’efficacia dello stesso il quale, in virtù di ciò, non avrebbe prodotto gli effetti finali ai quali egli era destinato.

IV) - Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ad istanza di parte;
violazione dell’art. 2, della legge n. 241/90.

Infine, la ricorrente, richiamando l’art. 2 della legge n. 241/90, afferma di aver presentato all’Amministrazione una istanza finalizzata ad ottenere l’autorizzazione per ospitare il proprio compagno, cui Roma Capitale non avrebbe dato riscontro.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente.

Con ordinanza n. 7885/2016 è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Con ordinanza n. 1995/2017 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare citata, valorizzando i profili di danno evidenziati dalla parte ricorrente.

All’udienza del 7.03.2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano da respingere, in quanto, nel caso di specie, la sig.ra F, in qualità di assegnataria, avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione all'ospitalità temporanea al Dipartimento Politiche Abitative che la concede solamente qualora gli ospiti siano legati da vincoli di parentela ad uno dei componenti del nucleo famigliare o mediante certificazioni rilasciate dalle ASL concernenti l’esistenza di particolari patologie che richiedano la necessità di un’assistenza continua, casi questi, comunque non riconducibili alla fattispecie de quo.

In sostanza, la F ha accolto il proprio compagno presso l’immobile assegnatole, senza comunicare alcunché all’Amministrazione.

Tale condotta può comportare la revoca dall’assistenza abitativa temporanea, posto che l’ospitalità assicurata al compagno non è in linea con la procedura richiesta ai fini del Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea (S.A.A.T.), non essendo consentito che una persona estranea e senza alcun diritto, possa godere di detta assistenza.

Ad ulteriore riprova della legittimità del provvedimento impugnato, va considerata la condotta aggressiva tenuta dall’assegnataria e dal compagno i quali, in data 19/05/2013, “hanno aggredito e minacciato verbalmente e fisicamente la sig.ra A S inseguendola fino al suo alloggio minacciandola pesantemente in seguito ad un banale litigio”, come risulta dall’allegato n. 3 alla nota prot. n. n. EL/45049 del 29.11.2016 del Dipartimento Politiche Abitative (depositata alla camera di consiglio del 7.12.2016).

Il Servizio Sociale territoriale, in ottemperanza alla normativa n. 328/2000, è finalizzato alla predisposizione, con l’utente, di un “Piano di Autonomia Individuale”. La permanenza negli alloggi è, infatti, vincolata al progetto personalizzato che deve necessariamente prevedere percorsi di crescita e di emancipazione tendenti alla completa autonomia e al superamento dell’assistenza alloggiativa. La funzione del Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea (S.A.A.T.) si fonda sull’erogazione a favore dei cittadini e delle famiglie in particolare stato di disagio abitativo e fragilità sociale in conseguenza di eventi problematici e, quindi, ammettere episodi quali quello in questione significherebbe contravvenire all’intento del “reinserimento sociale” proprio del Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea, a scapito di soggetti maggiormente meritevoli.

Altrettanto infondate risultano le censure con le quali la ricorrente ha contestato violazioni formali e procedimentali quali, in particolare, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per la revoca dell’assistenza alloggiativa;
l’asserita violazione del diritto di accesso cd. Conoscitivo;
la contestata violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241/90;

Al riguardo, va considerato che tali rilievi risultano irrilevanti ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, posto che l’interessata non ha fornito adeguati elementi di valutazione per indurre a ritenere che l’Amministrazione avrebbe potuto adottare un atto diverso da quello contestato qualora fossero stati rispettati gli obblighi formali asseritamente violati.

Anche l’omessa considerazione dell’istanza di parte ricorrente finalizzata ad ottenere l’autorizzazione per ospitare il proprio compagno (cui Roma Capitale non avrebbe dato riscontro) non assume particolare rilievo, posto che si tratta di una circostanza successiva ai fatti che hanno indotto l’Amministrazione ad assumere il provvedimento impugnato.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi