TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-02-22, n. 202302959

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-02-22, n. 202302959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302959
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2023

N. 02959/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06516/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6516 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lufrano, domiciliato presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Ministero dell’Interno di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett f) della l 91/92 (k10/441818).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS- residente a -OMISSIS- (-OMISSIS-), ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno prot. n. K10/0441818 del 1.2.2016, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana, richiesta dal medesimo ricorrente con istanza del 26 novembre 2013, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che contempla la fattispecie dello “straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”).

Il provvedimento di diniego veniva motivato dal Ministero sulla base dell’istruttoria svolta, che aveva consentito di accertare – a seguito dell’acquisizione del rapporto informativo della Questura di -OMISSIS- del 29.06.2015 e dell’allegato certificato del casellario giudiziale del 25.05.2015 - la sussistenza di alcuni pregiudizi di carattere penale in capo al ricorrente, riferiti a:

1) decreto penale del -OMISSIS- a firma del G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS-, divenuto esecutivo il -OMISSIS-, per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato (art. 81 c.p., art. 2 d.l. 12/09/1983 n. 463);

2) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, per il reato di violazione al testo unico delle leggi sanitarie (art. 189 a.d. 27/07/1934 n. 1265);

3) decreto penale del -OMISSIS- a firma del G.i.p. presso il Tribunale di -OMISSIS-, esecutivo il -OMISSIS-, per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato (art. 81 c.p., art. 2 l. 11/11/1983 n. 638);

4) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, per i reati di commercio di medicinali guasti (art. 443 c.p.), violazione al testo unico delle leggi sanitarie (art. 189 a.d. 27/07/1934 n. 1265), violazione delle norme relative al codice comunitario concernente i medicinali per uso umano (art. 147 comma 2 d.l.vo 24/04/2006 n.219), nonché abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.).

I motivi ostativi alla concessione della cittadinanza venivano comunicati all’istante ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990, con nota del 15.9.2015.

Non avendo ritenuto superate le criticità sopra evidenziate dalle osservazioni fornite dall’odierno ricorrente con nota del 12.11.2015 (ove si deduceva che i reati ascritti non destavano un particolare allarme sociale e che dunque non erano da considerare ostativi alla concessione della cittadinanza; inoltre si richiamava la depenalizzazione intervenuta con riferimento all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), il Ministero resistente, con il provvedimento impugnato, ha respinto la domanda dell’interessato.

La motivazione del diniego si incentra, in particolare, sulla reiterazione, da parte dell’istante, di condotte che violano tanto norme penali quanto amministrative, la quale fa sorgere perplessità sull’affidabilità del richiedente e sulla sua integrazione nella comunità nazionale. Al riguardo si osserva che le fattispecie penali sopra richiamate evidenziano una condotta recidiva del richiedente che sarebbe sintomatica di una personalità non incline al rispetto delle norme non

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