TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400340

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400340
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400340
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 00340/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00394/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Lai in Cagliari, via Logudoro 3/B;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante, 23;



per l'annullamento

del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stato deciso che “l’istanza di reintegrazione nel grado presentata dal (ricorrente), nato a -OMISSIS-, non è accolta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, nominato in data 15 ottobre 2004 Capitano di complemento del Corpo di amministrazione e di commissariato dell’Esercito, ha esposto di essere stato condannato, con sentenza n. 696/2004 del 14 dicembre 2004, dal Tribunale penale di -OMISSIS-, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione nonché alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della pena principale, successivamente confermata dalla sentenza n. 25/2012 del 17 gennaio 2012 resa dalla Corte d’Appello di Cagliari - sezione distaccata di -OMISSIS- e il cui ricorso per Cassazione è stato rigettato dalla Suprema Corte con sentenza n. 1133/2013 del 18 giugno 2013.

Il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, con Decreto n. D.M.-OMISSIS- dell’-OMISSIS-, aveva disposto la misura della “ perdita del grado ” ai sensi degli artt. 866 comma 1 e 867 comma 3 del D.Lgs 66/2010 a far data dal 18 giugno 2013.

Tuttavia, dapprima, con ordinanza del 18 febbraio 2014, il Tribunale di -OMISSIS- ha dichiarato la pena condonata “ex lege” 241/2006 e, dipoi, il Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-, con ordinanza n.1132/2016 del 20 ottobre 2016, ha concesso all’odierno ricorrente la riabilitazione in merito alla suindicata condanna.

2. Su tali basi, il ricorrente ha perciò richiesto, con raccomandata A/R -OMISSIS- del -OMISSIS-, la reintegrazione nel grado essendo venute meno le cause ostative di cui al Decreto n. D.M.-OMISSIS- dell’-OMISSIS-, istanza reiterata, stante il silenzio dell’ente, con pec del 1 luglio 2017.

A seguito di richiesta di integrazione documentale, adempiuta, il Ministero della Difesa ha trasmesso il preavviso di diniego e, a seguito di osservazioni procedimentali, il Ministero medesimo ha disposto il rigetto dell’istanza con il provvedimento definitivo di cui al Decreto n. M_D GMIL REG 2019 -OMISSIS- dell’-OMISSIS-.

3. Tale atto è impugnato dal ricorrente per i motivi di diritto che seguono.

In via preliminare, il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 866, comma 1 e dell’art. 867, comma 3, del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, nella parte in cui, in violazione di quanto disposto dall’art. 3 Cost., tanto sotto il profilo della ragionevolezza quanto sotto il profilo del principio di uguaglianza, è previsto un meccanismo automatico di espulsione dal rapporto di pubblico impiego e di perdita del grado a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna, senza previa attivazione di un procedimento disciplinare.

- I Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli art. 866 e ss. del Dlgs. 66/2010, all’art. 1 della legge n. 241 del 2006 e all’art. 669 e ss. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 , in quanto la pena è stata completamente indultata.

- II Eccesso di potere per errata valutazione della situazione di fatto per omessa valutazione delle note caratteristiche redatte nei confronti del ricorrente, dei titoli di cultura ed intellettuali dallo stesso posseduti e degli attestati di benemerenza allo stesso riconosciuti , in quanto è stato omesso un

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