TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2011-05-19, n. 201104414
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N. 04414/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01222/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2011, proposto da:
A P, rappresentato e difeso dall'avv. S M, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione diretta nominativa ai sensi degli artt. 97 e 132 del d. lgs. n. 217/05 nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di ammissione alla frequentazione del relativo corso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 il dott. D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 9 dicembre 2010, comunicato il successivo 20 dicembre, con il quale è stata respinta la domanda presentata dallo stesso di assunzione diretta nominativa ai sensi degli artt. 97 e 132 del D. L.vo n. 215/05 e di ammissione alla frequentazione del relativo corso;
Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;
Considerato, in punto di fatto, che il ricorrente ha chiesto di essere assunto per chiamata diretta nominativa nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi degli artt. 88, 97 e 108 del D. L.vo n. 217/2005, in quanto il proprio padre, già dipendente dal suddetto Corpo, era stato colpito da infarto durante e a causa di servizio;
Considerato che questa Sezione, con sentenza n. 5357/2006, ha respinto il ricorso presentato dal fratello del ricorrente, avente lo stesso oggetto;
Considerato che il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal suddetto precedente, in quanto la normativa invocata da parte ricorrente, che consente, tra l’altro, l’assunzione diretta dei figli degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferita o lesioni riportate nell’espletamento del servizio, non si riferisce alle infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio ma, nell’ambito di tale genus, prende in considerazione, ai fini della concessione del beneficio da essa previsto, non le infermità o le malattie, bensì solo le ferite o le lesioni riportate nello svolgimento delle attività istituzionali;
Ritenuto, pertanto, che la suddetta normativa richiede, ai fini della sua operatività, un nesso causale diretto ed immediato tra un evento esterno, verificatosi nel corso dell’espletamento dell’attività istituzionale, e la ferita o lesione a sua volta generatrice della permanente inabilità al servizio, per cui rimangono escluse dalla sua applicazione quelle infermità non collegabili allo specifico svolgimento in un dato momento storico dell’attività istituzionale e che con l’attività di servizio hanno una relazione indiretta e mediata;
Considerato, quindi, che nel caso in esame, al padre del ricorrente è stata riconosciuta la natura professionale dell’infarto miocardio antero settale non quale conseguenza, diretta ed immediata dell’attività specificatamente svolta la mattina del 28 luglio 1998, ma quale conseguenza degli stress psico fisici e disagi ambientali cui è stato sottoposto durante il lungo tempo di servizio prestato nel corso della carriera, ritenuti concause sufficienti e preponderanti nell’insorgenza della infermità, per cui non può trovare applicazione la normativa invocata da parte ricorrente;
Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.