TAR Firenze, sez. III, decreto decisorio 2017-02-06, n. 201700065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, decreto decisorio 2017-02-06, n. 201700065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201700065
Data del deposito : 6 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2017

N. 01164/2011 REG.RIC.

N. 00065/2017 REG.PROV.PRES.

N. 01164/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2011, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Lagaxio C.F. LGXVTR64C01E560F, con domicilio eletto presso Roberto Lavoratti in Firenze, via Berchet N. 7;

contro

Comune di Borgo San Lorenzo in Persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio;

nei confronti di

E C, rappresentato e difeso dagli avvocati E B C.F. BLLLNE65M68D612H, N Scripelliti C.F. SCRNNI36H02D612S, con domicilio eletto presso N Scripelliti in Firenze, via S. Reparata N. 40;

per l'annullamento

per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per la libera intrapresa dei lavori a seguito di D.I.A. 09/12/2010 Prot. n. 20803 effettuata ai sensi dell'art. 79 della L.R. Toscana n. 1/2005 dalla signora Catenaccio Elisabetta per lavori di "ristrutturazione all'immobile all'immobile sito in Borgo San Lorenzo (FI) Corso Matteotti civ. n. 129" e quindi per l'annullamento previa sospensione dell'implicito titolo edilizio formatosi a seguito del decorso del termine di legge in ordine alle opere suddette, nonché per l'annullamento dell'autorizzazione prot. n. 49507 emessa dalla Giunta Regionale Toscana ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 ("autorizzazione ai fini dell'inizio lavori", produz. sub2) nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla Sig.ra E C il giorno 16 giugno 2011;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 07 giugno 2011;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 c.p.a. e dal suo difensore.


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