TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2010-05-24, n. 201002457

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2010-05-24, n. 201002457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201002457
Data del deposito : 24 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00958/2008 REG.RIC.

N. 02457/2010 REG.SEN.

N. 00958/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 958 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cavourese S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. T P, B S, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Re Umberto, 27;

contro

Afc Torino S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. C V, F A G, con domicilio eletto presso il primo in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 15;
Comune di Torino;

nei confronti di

A.M.T. &
Mobilita' S.r.l.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-a) del provvedimento (ignoto alla ricorrente), con cui l'AFC Torino s.p.a. ha affidato all'A.M.T. &
Mobilità s.r.l. il servizio di trasporto di cortesia per gli utenti del cimitero Parco e del cimitero Monumentale di Torino per il periodo successivo al 20.4.2008 (secondo quanto risultante dagli ordinativi di cui al doc. 8);

-b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
nonché per l'accertamento a norma dell'art. 35 d.l.s. n. 80/1998, del diritto della Cavourese s.p.a. di conseguire il risarcimento dei danni sopportati in conseguenza dell'illegittimità del procedimento di selezione del contraente ("danno da chance"), nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, e per la condanna della AFC Torino s.p.a. a corrispondere alla Cavourese s.p.a le somme sopra indicate, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Afc Torino S.p.A.;

Esaminate le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 245, comma 2 – undecies del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dal d.lgs. n. 53 del 20.3.2010;


Ritenuto che, in disparte il rilievo che il servizio oggetto della censurata procedura è riconducibile alla tipologia del servizio di noleggio di autobus con conducente, quale definito dall’art. 2 della l.11.8.2003, n. 218, essendo effettuato per uno o più viaggi richiesti dal terzo committente, essendo predeterminati il periodo di effettuazione, la durata (orario estivo, 8.30 -18;
decorrenza servizio:21.08 al 30.6.08, v. doc. 4 produz. AFC) e l’importo complessivo (€ 400 e 200 al giorno), il gravame è inammissibile poiché sfornito di interesse a ricorrere, posto che parte ricorrente censura il mancato invito di almeno cinque imprese in violazione degli artt. 27 e 125 del Codice dei Contratti pubblici, la doglianza della cui inosservanza avrebbe potuto essere stato svolta solo da operatore non invitato, conseguentemente fondando il relativo interesse al ricorso, mentre la ricorrente ha ricevuto apposito invito (doc. 2 della relativa produz.) al quale inizialmente non ha aderito per asserite “difficoltà di carattere squisitamente tecnico”(risposta del 27.3.2008) di poi invece assicurando la Stazione appaltante di aver “trovato i mezzi necessari a svolgere i servizi” e di essere “anche in trattativa per l’acquisto dell’altro autobus di 12 m.(120 posti – ora posti 100)”(lettera e – mail alla AFC del 2.4.2008: Doc. 6 produz. AFC S.p.A.), il che testimonia che alla Cavourese S.p.A non è stata impedita in modo assoluto la partecipazione alla procedura;

conseguendone, pertanto, l’applicazione della regola giurisprudenziale, condivisa dalla Sezione, secondo cui “la mancata partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dall'impresa avverso l'espletamento della gara stessa, in quanto tale impresa, se regolarmente invitata a quest'ultima e rimastavi assente, non ha alcun interesse ad impugnare l'atto conclusivo del procedimento amministrativo d'aggiudicazione, censurandone le modalità di svolgimento, non essendo titolare di posizioni differenziate” (Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 1997, n. 554;
T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 8 luglio 1998, n. 753;
T.A.R. Lazio - Latina, 24 agosto 1992, n. 72) né potendosi, del resto, affermare l’interesse a ricorrere, pur in difetto di partecipazione alla gara, per l’“esistenza di clausole direttamente e immediatamente lesive, tali da impedire "ex se" la partecipazione alla gara ovvero l'utile presentazione dell'offerta, in quanto costituenti clausole impossibili”(T.A.R. Puglia - Bari, sez. II, 17 settembre 1996, n. 532) attesa la possibilità per la ricorrente, sopra rilevata, di partecipare alla gara;

ritenute sussistere eque ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le costituite parti;

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