SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202404315, Verifica appello
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 04/03/2024
N. 04315/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08788/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8788 del 2023, proposto da
A N, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n.11;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice del concorso a 300 posti di Notaio indetto con D.D. 3.12.2019, non costituita in giudizio;
nei confronti
Barbara Bosso De Cardona, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente dalla Commissione esaminatrice del concorso a 300 posti di notaio indetto con D.D. 3.12.2019, successivamente ampliati a
400 posti con D.D. 17.5.2021;
del verbale n. 439 del 13.12.2022 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa Nola Angela (busta n. 993);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il giudizio di inidoneità, con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, espresso nei confronti della ricorrente dalla Commissione esaminatrice del concorso a 300 posti di notaio indetto con D.D. 3.12.2019.
La ricorrente ha dedotto di aver partecipato al concorso suddetto, sostenendo le prove scritte teorico-pratiche consistenti, a norma dell’art. 6 del d.lgs. 166/06, nella redazione di un atto di ultima volontà e di due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.
La Commissione di valutazione, nel verbale n. 12 dell’11.1.2022, dopo aver stabilito di esaminare gli elaborati nell’ordine di dettatura delle tracce (atto inter vivos di diritto civile, atto inter vivos di diritto commerciale e atto mortis causa ), nel predeterminare i criteri di valutazione aveva stabilito di valutare positivamente “ogni soluzione adottata compatibile con il testo della traccia” e, in applicazione del disposto del quinto comma dell’art. 11 del d.lgs. n. 166/2006, aveva precisato in apposita scheda 17 motivazioni standard in ordine ad eventuali errori e insufficienze.
Dal verbale n. 439 del 13.12.2022, in cui erano state corrette le prove scritte della ricorrente, risultava che nell’elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile la Commissione aveva ravvisato tre gravi insufficienze, connettendole alle “motivazioni standard” nn. 3, 7 e 8, preclusive del prosieguo dell’esame delle altre prove scritte redatte dalla candidata, dichiarandone così la non idoneità.
A sostegno del ricorso sono state proposte le seguenti censure:
1.Violazione di legge. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.
Gli errori riscontrati non sussisterebbero e comunque non potrebbero ritenersi tali da integrare gravi insufficienze, trattandosi di indicazioni conformi al contenuto della traccia.
In particolare, quanto alla “mancata enunciazione del rapporto obbligatorio sottostante all’emissione delle cambiali, avendo configurato, nell’atto, le cambiali quale <mezzo di pagamento>, e (a)ll’aver omesso di costruire in modo adeguato le modalità di pagamento della somma di euro 50.000,00, non indicando numero, importi e scadenze delle rate in relazione alle quali vengono emesse le cambiali”, la ricorrente ha dedotto che la traccia stessa indicava espressamente le cambiali quale modalità di pagamento di una parte del prezzo;di conseguenza la Commissione non avrebbe potuto addebitare al candidato di avere indicato le cambiali come sistema di corresponsione della relativa quota parte di prezzo.
Inoltre, numerosi candidati erano stati ritenuti idonei avendo utilizzato la stessa formula usata
dalla ricorrente.
In ordine alla rilevata incompletezza dell’atto consistente “nell’aver formulato in atto la riserva di nomina a favore della Alfa s.p.a. in modo gravemente atecnico, limitandosi a richiamare acriticamente le espressioni utilizzate nella traccia”, è stato evidenziato che la ricorrente avrebbe correttamente in diritto formulato la riserva in epigrafe.
Anche in questo caso, del resto, molti altri candidati erano stati ritenuti idonei avendo utilizzato la stessa formula.
Con riferimento alla carenza di trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia e in specie “al rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo e ai titoli di credito astratti”, e all’ “erronea definizione del contratto preliminare”, la lettura dell’elaborato consentirebbe di verificare la completezza della trattazione su tali punti.
2. Violazione di legge. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.
Con riferimento all’insufficienza dell’elaborato per l’inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione dell’atto in forma notarile, consistente “nell’aver riportato contemporaneamente i dati catastali del terreno, comprensivi dei dati censuari, e i dati catastali del fabbricato in corso di costruzione, mostrando di ignorare che, a seguito dell’accatastamento del fabbricato, al catasto terreni resta traccia dell’accatastamento sotto la forma di <ente urbano>, privo di intestati e dati censuari”, la ricorrente ha dedotto di avere correttamente specificato le modalità di individuazione del bene.
Si è costituito il Ministero della Giustizia resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 10 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile per essere stata dichiarata non idonea, dopo la lettura del primo elaborato (atto inter vivos di diritto civile), avendo la Commissione riscontrato insufficienze tali da comportarne l’immediata esclusione dal concorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 166/2006.
Al riguardo si osserva che, secondo la previsione dell’art. 10, comma 2, richiamata dall’art. 11, comma 7, del d.lgs. 166/2006, “La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse”;secondo l’art. 11, comma 7, citato, “La sottocommissione di cui all'articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l'ammissione alla prova orale.