TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2014-06-20, n. 201403437

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2014-06-20, n. 201403437
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201403437
Data del deposito : 20 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03613/2013 REG.RIC.

N. 03437/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03613/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3613 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da M C, rappresentato e difeso dall'avvocato U M, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Riviera di Chiaia, nr. 207 ;

contro

il Comune di Vico Equense, in persona del sindaco pro tempore ,
rappresentato e difeso dall'avvocato M P, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
in Napoli, piazza Municipio, n. 64;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale e ai motivi aggiunti, depositati il 2.10.2013:

- del provvedimento prot. n. 13091 del 6.5.2013, successivamente conosciuto, e delle allegate tabelle recanti “prospetto di calcolo dell’oblazione” e “determinazione degli oneri concessori”, con il quale il Comune di Vico Equense ha determinato in euro 14.000,70 il saldo dell’oblazione e in euro 3.803,83 gli oneri concessori dovuti dal ricorrente in relazione alla pratica di sanatoria edilizia n. 1101/1 prot. n. 9255 del 6.5.1986 modello B progressivo 0230779900/16;

e per l’accertamento che nulla è dovuto ovvero gradatamente dell’esatto e minore importo eventualmente dovuto dal ricorrente per le dedotte causali .


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;

Viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente, proprietario di un appartamento per civile abitazione sito in Comune di Vico Equense, località Seiano, via Raffaele Bosco, Parco Arde, ha impugnato il provvedimento prot. n. 13091 del 6.5.2013 con il quale l’amministrazione resistente gli ha comunicato la debenza della somma di euro 14.000,70, a titolo di conguaglio per l’oblazione, e di euro 3.803,83, a titolo di oneri concessori, al fine del perfezionamento dell’istanza di condono, presentata ai sensi della legge n. 47/1985.

2. Il ricorrente eccepisce, innanzitutto, l’intervenuta prescrizione delle somme pretese dal Comune di Vico Equense a titolo di conguaglio dell’oblazione, in quanto egli avrebbe ottemperato all’ultima richiesta di integrazione documentale relativa all’istanza di condono nel 1997 e sarebbe, pertanto, decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2948 c.c. . Il ricorrente deduce, inoltre, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge (artt. 34 e 37 della legge n. 47/1985;
art. 1194 c.c.;
artt. 16 e 42 del D.P.R. n. 380/2001;
art. 3 della legge n. 241/1990;
L. R. n. 19/2001) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento.

3. Con motivi aggiunti, depositati il 2.10.2013, il ricorrente ha formulato ulteriori censure di illegittimità avverso il provvedimento già gravato e l’ordinanza ingiunzione n. 279/2013, avente ad oggetto la somma dovuta a titolo di oblazione, per violazione di legge (artt. 34 e 37 della legge n. 47/1985;
artt. 2935 e 2948 c.c.;
artt. 16 e 42 del D.P.R. n. 380/2001;
art. 3 della legge n. 241/1990;
L.R. n. 19/2001legge n. 689/1981) e per eccesso di potere, ribadendo la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

4. Il Comune di Vico Equense, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata amministrazione statale, nonché l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse almeno con riguardo alla somma dovuta a titolo di oneri concessori, non avendo il ricorrente tempestivamente impugnato l’ordinanza ingiunzione n. 279 dell’8.7.2013, concludendo nel merito per la reiezione.

5. Con l’ordinanza n. 1653 del 25.10.2013 la Sezione ha parzialmente accolto la domanda di misure cautelari sospendendo il provvedimento impugnato in ragione della metà dell’importo complessivamente indicato, ritenendolo equo “nel bilanciamento dei contrapposti interessi in causa, da una parte quello della P.A. ad ottenere il pagamento delle somme richieste a titolo di conguaglio e, dall’altra, quello del ricorrente a non subire il pregiudizio conseguente all’esborso di una somma ingente”.

6. Alla pubblica udienza del 17.4.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Occorre, innanzitutto, esaminare le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Vico Equense.

8. Le eccezioni sono infondate e da disattendere.

8.1 Il Comune eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica in quanto i ricorrenti hanno ricevuto il provvedimento impugnato in data 7.5.2013 e il ricorso è stato consegnato all’Ufficio UNEP l’8.7.2013, vale a dire oltre il termine decadenziale di sessanta giorni.

8.1.1. Come è noto la cognizione delle controversie attinenti la spettanza e liquidazione del contributo per l’oblazione e gli oneri concessori spetta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 lett. f), c.p.a., e resta, quindi, sottratta alle regole delle impugnazioni, nei termini di decadenza, trattandosi di fattispecie attinente ad una posizione di diritto soggettivo (cfr. Cons. di Stato, VI, 19.6.1996 n. 953;
Cons. di Stato, V, 18.1.1996 n. 53;
TAR Campania, Napoli, VIII, 26.6.2008, n. 6271).

8.2. Deve, altresì, essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressata Amministrazione statale basata sulla circostanza che solo la metà delle somme versate dagli interessati, a titolo di oblazione, è incassata dai Comuni, mentre la restante metà confluisce nelle casse dello Stato.

8.2.1. Ad avviso del Collegio la suddetta posizione processuale non può riconoscersi in capo all’amministrazione statale, spettando i poteri esercitati con il provvedimento impugnato esclusivamente all’amministrazione comunale e attenendo l’imputazione delle somme versate a tale titolo tra le diverse amministrazioni ad una fase successiva al loro pagamento. Né, d’altro canto, il ricorrente ha avanzato alcuna domanda di restituzione delle somme versate, nel qual caso eventualmente avrebbe potuto ravvisarsi la necessità di una notifica del ricorso anche all’amministrazione statale.

8.3. Deve, infine, essere disattesa anche l’eccezione di parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per omessa impugnazione dell’atto consequenziale rappresentato dall’ordinanza ingiunzione n. 279, notificata al ricorrente l’8.7.2013.

8.3.1. Secondo un consolidato e qui condiviso orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione dell'atto presupposto, già lesivo dell'interesse dell'interessato, consente di soprassedere senza pregiudizio all'impugnazione dell'atto consequenziale quando l'annullamento del primo è ad effetto non meramente viziante del secondo, ma caducante: vale a dire, è tale da causare un automatico venir meno del secondo, come avviene quando il provvedimento successivo ha carattere meramente esecutivo di quell'atto presupposto, ovvero lo segua nel procedimento in immediata derivazione logica e causale dall'atto precedente (cfr. Cfr. Cons. Stato, VI, 5.2.2014, n. 1059;
Cons. Stato, IV, 27.3.2009, n. 1869).

9. Occorre, quindi, esaminare l’eccezione di prescrizione della pretesa azionata dall’Amministrazione comunale, sollevata dal ricorrente.

10. Ad avviso del ricorrente, infatti, nel caso di specie il Comune resistente sarebbe stato in grado di quantificare sin da subito le somme da lui dovute, essendo debitamente indicate le superfici interessate e la tipologia di abuso commesso nella relativa istanza, nonché avendo egli provveduto a fornire tutta la documentazione integrativa richiesta sin dal 1997. Dall’estinzione del credito conseguirebbe poi l’estinzione dell’obbligazione accessoria degli interessi.

11. L’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente deve essere rigettata.

12. L'art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985 prevede testualmente che "fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti".

12.1. Secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio, anche per il conguaglio dell'oblazione, dovuta in caso di condono edilizio, la decorrenza del termine di prescrizione di cui si discorre presuppone (tanto in favore della P.A. per l'eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l'eventuale rimborso) che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e siano, per l'effetto, precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l' an ed il quantum dell'obbligazione gravante sul privato;
ciò che riflette puntualmente la ratio sottesa all'art. 2935 c. c. secondo il quale, in generale, la prescrizione non può decorrere se non "... dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

12.3. Tanto premesso si rileva, inoltre, con specifico riguardo alla questione del silenzio-assenso, che secondo la consolidata giurisprudenza, la domanda di condono deve essere corredata dalla necessaria documentazione indicata dalla legge e dell’autorizzazione ambientale se si tratta di interventi ricadenti in aree sottoposte a vincoli paesaggistici. E, infatti, sul piano oggettivo, la formazione del silenzio-assenso richiede quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente dimostrati gli ulteriori requisiti sostanziali relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e alla rimozione del vincolo.

12.4. Ne discende, nel caso in esame, che essendo stato rilasciato solo il 5.7.2012 il decreto di autorizzazione ambientale n. 90 non può essersi formato alcun silenzio - assenso sull’istanza di condono presentata dalla società ARDE che, peraltro, ha fornito le ultime integrazioni documentali in data 13.2.2012 con nota prot. n. 3595.

12.5. Alla luce delle suesposte considerazioni deve, pertanto, essere rigettata l’eccezione di prescrizione sia con riguardo alle somme dovute a titolo di oblazione che a quelle dovute a titolo di oneri concessori. A tale statuizione consegue logicamente la reiezione anche dell’eccezione di prescrizione concernente le somme dovute a titolo di interessi.

13. Passando all’esame delle ulteriori censure il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti per le seguenti ragioni.

14. Con la seconda censura del ricorso principale e dei motivi aggiunti il ricorrente lamenta l’erroneità della determinazione delle somme dovute a titolo oblazione e di oneri concessori. In particolare con riguardo all’oblazione il ricorrente deduce che l’istanza relativa al suo appartamento, presentata il 6.5.1986 dalla dante causa società Arde, con il numero prot. n. 9255, pratica edilizia 1101, con modello B progressivo n. 0230779900/16, aveva ad oggetto un mutamento di destinazione d’uso rientrante nella tipologia di abuso 4, mentre il Comune di Vico Equense avrebbe classificato tutti gli interventi abusivi in termini di “ampliamento”, riconducendoli alla tipologia di abuso 1 con applicazione, ai fini del calcolo dell’oblazione, di una differente e superiore misura tabellare. Inoltre il ricorrente lamenta che dalla lettura del prospetto di calcolo allegato all’atto impugnato sembrerebbe che il Comune di Vico Equense abbia considerato una superficie abusiva complessiva di 1.928,60 mq., poi ridotta a 1.736,47 mq., applicando la maggiorazione dell’oblazione del 200%, maggiorazione finalizzata a colpire i grandi abusi.

14.1. Con riguardo agli oneri concessori il ricorrente, pur dando atto che dalla tabella applicata al provvedimento impugnato emerge che il Comune resistente ha considerato le sole consistenze facenti capo al sig. Cerasolo, deduce che anche in tale frangente l’amministrazione avrebbe applicato il coefficiente relativo all’ampliamento e non al cambio di destinazione d’uso, che non sarebbe possibile comprendere quali siano i costi sostenuti dall’impresa, al netto degli oneri di sicurezza, degli utili e delle spese generali dell’affidataria, né come siano stati calcolati le superfici e i volumi dell’edificio.

15. La censura è fondata e meritevole di accoglimento.

15.1. Dalla lettura dell’istanza di condono prot. n. 9255, presentata dalla società Arde il 6.5.1986, ai sensi della legge n. 47/1985, avente ad oggetto l’appartamento dell’odierno ricorrente, si evince che la stessa concerne un’unica unità immobiliare di 96,12 mq. ad uso abitativo per una tipologia di abuso 4, come desumibile anche dall’importo riportato quale misura dell’oblazione (lire 8.000). 15.2. Dal provvedimento impugnato si evince, invece, che l’oblazione è stata rideterminata in relazione alla tipologia di abuso 1 (con misura dell’oblazione pari a lire 36.000), che sono state rilevate delle discordanze, non meglio specificate, tra le superfici e le volumetrie indicate nell’istanza e quelle riportate nei grafici presentati in data 12.2.1992 prot. n. 2369 e in data 13.2.2012 prot. n. 359 e che non sono state applicate le maggiorazioni di cui all’art. 34, comma 2, della legge n. 47/1985.

15.3. Tale modificazione troverebbe la propria spiegazione, ad avviso della difesa del Comune resistente, nella circostanza che la domanda di condono prot. n. 9255, presentata il 6.5.1986, dalla società AR.DE a r.l. per la realizzazione di ampliamenti, cambi di destinazione d’uso, difformità rispetto alla licenza edilizia rilasciata per la costruzione del complesso immobiliare denominato Parco ARDE è stata considerata una pratica edilizia unitaria e, pertanto, la somma complessiva è stata calcolata in relazione all’intero abuso e poi proporzionalmente divisa tra i proprietari delle singole unità immobiliari.

15.4. Il Collegio rammenta che la concessione edilizia deve essere necessariamente unica per tutte le opere riguardanti un edificio o un complesso unitario, quando si riferisce a nuova costruzione, e solo eccezionalmente può operarsi una scissione (cfr. Corte Cost n. 302, 18/23.7.1996).

15.4.1. Quando però esiste una norma che legittima in maniera differenziata soggetti diversi dal costruttore per le nuove costruzioni è prevista la possibilità (derogatoria e, come tale, di stretta interpretazione) di calcolare la volumetria per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria, cioè presupponendo ipotesi di legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria per effetto della suddivisione della costruzione o limitazione quantitativa del titolo che abilita la presentazione della domanda di sanatoria. I casi possono essere molteplici: proprietà di parte della costruzione a seguito di alienazione o di singole opere da sanare (art. 31, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) o titolarità di diritto di usufrutto o di abitazione (ad es. limitata a singola porzione di immobile), titolarità di diritto personale di godimento, quando la legge o il contratto abiliti a fare le opere (art. 31, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, in relazione all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e così via.

15.4.2. Orbene, partendo da tale assunto, non appare condivisibile il modus procedendi dell’amministrazione che considera come unitaria la domanda di condono presentata dalla società costruttrice dante causa dei ricorrenti, nonostante questa fosse suddivisa in relazione alle singole unità immobiliari, modificando in tal modo la tipologia di abuso sanzionata e conseguentemente applicando una differente misura tabellare, per poi ripartire la somma così calcolata tra i proprietari delle singole unità immobiliari, applicando anche la maggiorazione per i grandi abusi, a prescindere dal fatto che in tal modo si colpisce l’acquirente del singolo appartamento, anziché la società costruttrice, tradendo la ratio della disposizione che la prevede.

15.4.3. Il Comune resistente, come censurato dal ricorrente, peraltro non motiva in alcun modo la ragione del diverso inquadramento dell’abuso in contestazione, non indica cioè quali sono stati gli accertamenti fatti e le valutazioni compiute sulla cui base ha ritenuto di giungere ad una diversa qualificazione giuridica delle opere abusive realizzate, da tipologia 4 (cambio di destinazione d’uso) a tipologia 1 (opere non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici).

15.4.4. Né, infine, dal provvedimento impugnato è dato comprendere come si sia giunti, ai fini dell’oblazione, alla determinazione della superficie complessiva di mq. 1928,60, poi ridotta a mq. 1.736,47, e quale sia il metodo seguito per la ripartizione della somma calcolata a titolo di oblazione tra gli acquirenti dei singoli appartamenti e quali e quanti siano i proprietari ai quali sia stato imputato il pagamento in maniera proporzionale.

16. Considerazioni analoghe valgono anche per la parte relativa al calcolo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. E, infatti, il Collegio, pur dando atto che dal prospetto allegato al provvedimento impugnato emerge che P.A. procedente ha valutato le consistenze relative al solo appartamento del sig. C, rileva che non è in alcun modo spiegato e reso intellegibile il percorso in primo luogo logico e, quindi, giuridico seguito dall'amministrazione per il calcolo in parola e, segnatamente, la ragione per la quale si considera anche in questo caso la tipologia di abuso 1, anziché la tipologia di abuso 4, riportata nell’istanza di condono. Anche in questo caso è, quindi, precluso alla parte privata contestare i calcoli effettuati dall'amministrazione e al giudice verificarne la correttezza con conseguente fondatezza della censura di difetto di istruttoria e di motivazione.

17. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’atto gravato, potendo ritenersi assorbite tutte le ulteriori censure. Resta salvo il potere dell'Amministrazione di assumere ulteriori determinazioni a completamento della procedura di condono.

18. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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