TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-01-11, n. 202300071
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Testo completo
Pubblicato il 11/01/2023
N. 00071/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2018, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianemilio Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Nicolò Bacigalupo, n. 4/21;
contro
Ministero dell’Interno-Prefettura di Genova UTG, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;
per l’annullamento
del provvedimento -OMISSIS- di data -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Genova-UTG con il quale è stata disposta la revoca della -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 il dott. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Premettendo di essere dipendente del -OMISSIS-e inquadrato nel locale Corpo di Polizia municipale, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui gli è stata revocata -OMISSIS--OMISSIS-.
2. In punto di fatto, occorre osservare che, in data -OMISSIS-, il ricorrente è intervenuto a dirimere una lite tra vicini di casa, poi scaturita in un omicidio mediante accoltellamento.
3. Per questo fatto, il ricorrente è stato imputato del delitto di cui all’art. 328, co. 1, cod. pen. (rifiuto di atti di ufficio) e di quello di cui all’art. 40, co. 2, cod. pen. in riferimento agli artt. 61, n. 1, 81 cpv., 575 e 577, co. 1 e 4, cod. pen. (omicidio aggravato mediante omissione), per non aver impedito un evento che egli avrebbe avuto l’obbligo giuridico d’impedire, essendo un -OMISSIS- in servizio e un -OMISSIS- permanente, dunque titolare di una posizione giuridica di garanzia.
4. Con sentenza -OMISSIS-, il Tribunale di Genova lo ha condannato per il delitto di rifiuto di atti di ufficio e lo ha assolto dall’accusa di omicidio (doc. 2 di parte attrice).
5. Con successiva sentenza -OMISSIS-, la Corte d’assise d’appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e riqualificando il fatto contestatogli, ha dichiarato il ricorrente responsabile, oltre che di rifiuto di atti di ufficio, del reato di cui agli artt. 328, 81 e 586 cod. pen., ritenendo che – pur in mancanza dei presupposti per una condanna per omicidio mediante omissione – la morte della vittima fosse derivata come conseguenza dal rifiuto d’intervenire dell’agente (doc. 3 di parte attrice).
6. Il ricorrente ha impugnato quest’ultima pronuncia per cassazione (doc. 4 di parte attrice).
7. Con decreto del -OMISSIS-, il Prefetto di Genova, vista la sentenza della Corte d’assise d’appello,