TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-01-11, n. 202300071

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Il provvedimento analizzato è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, emessa il 11 gennaio 2023, con il giudice estensore A.E.B. Il ricorrente, un dipendente del Corpo di Polizia municipale, ha impugnato la revoca della sua qualifica da parte della Prefettura di Genova, a seguito di una condanna penale per rifiuto di atti d'ufficio. Le richieste delle parti si sono concentrate sull'annullamento del provvedimento prefettizio, con il ricorrente che ha sostenuto la violazione della presunzione di innocenza e del principio di proporzionalità, mentre l'Avvocatura dello Stato ha difeso la legittimità dell'atto. Il giudice ha accolto il ricorso, argomentando che la revoca della qualifica non poteva basarsi su una condanna non definitiva, in quanto l'art. 5 della legge n. 65 del 1986 richiede un accertamento di inidoneità che deve derivare da una condanna passata in giudicato. Inoltre, ha sottolineato l'importanza della presunzione di innocenza, evidenziando che l'automatismo della revoca in base a una sentenza non definitiva contrasta con i principi costituzionali e europei. La sentenza ha quindi annullato il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-01-11, n. 202300071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300071
Data del deposito : 11 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2023

N. 00071/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00380/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 380 del 2018, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianemilio Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Nicolò Bacigalupo, n. 4/21;



contro

Ministero dell’Interno-Prefettura di Genova UTG, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;



per l’annullamento

del provvedimento -OMISSIS- di data -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Genova-UTG con il quale è stata disposta la revoca della -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 il dott. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Premettendo di essere dipendente del -OMISSIS-e inquadrato nel locale Corpo di Polizia municipale, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui gli è stata revocata -OMISSIS--OMISSIS-.

2. In punto di fatto, occorre osservare che, in data -OMISSIS-, il ricorrente è intervenuto a dirimere una lite tra vicini di casa, poi scaturita in un omicidio mediante accoltellamento.

3. Per questo fatto, il ricorrente è stato imputato del delitto di cui all’art. 328, co. 1, cod. pen. (rifiuto di atti di ufficio) e di quello di cui all’art. 40, co. 2, cod. pen. in riferimento agli artt. 61, n. 1, 81 cpv., 575 e 577, co. 1 e 4, cod. pen. (omicidio aggravato mediante omissione), per non aver impedito un evento che egli avrebbe avuto l’obbligo giuridico d’impedire, essendo un -OMISSIS- in servizio e un -OMISSIS- permanente, dunque titolare di una posizione giuridica di garanzia.

4. Con sentenza -OMISSIS-, il Tribunale di Genova lo ha condannato per il delitto di rifiuto di atti di ufficio e lo ha assolto dall’accusa di omicidio (doc. 2 di parte attrice).

5. Con successiva sentenza -OMISSIS-, la Corte d’assise d’appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e riqualificando il fatto contestatogli, ha dichiarato il ricorrente responsabile, oltre che di rifiuto di atti di ufficio, del reato di cui agli artt. 328, 81 e 586 cod. pen., ritenendo che – pur in mancanza dei presupposti per una condanna per omicidio mediante omissione – la morte della vittima fosse derivata come conseguenza dal rifiuto d’intervenire dell’agente (doc. 3 di parte attrice).

6. Il ricorrente ha impugnato quest’ultima pronuncia per cassazione (doc. 4 di parte attrice).

7. Con decreto del -OMISSIS-, il Prefetto di Genova, vista la sentenza della Corte d’assise d’appello,

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