TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-05-30, n. 202206976

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-05-30, n. 202206976
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206976
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 06976/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05714/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5714 del 2021, proposto da
EL RZ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Sanalitro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;



contro

IN - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Fortunato e Giuseppe Sapienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

H.S. Hospital Service S.p.A., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

– del provvedimento IN prot. n. 62051 del 18 marzo 2021 recante il rigetto della domanda di contribuzione CIT 0000669 presentata dalla EL RZ S.r.l. ai sensi dell'art. 5 d.l. 17/03/2020, n. 18, c.d. “ Cura Italia ”, conv. con mod. l. n. 27/2020 nonché, per quanto occorrer possa, del relativo preavviso di rigetto del 7 gennaio 2021;

– della Nota Metodologica di Valutazione dei Programmi di Investimento redatta da TA “ a maggiore esplicitazione di quanto contenuto nell'Ordinanza del Commissario Straordinario ”;

– per quanto occorrer possa, della Nota Metodologica di Attuazione dei Programmi ammessi alle agevolazioni redatta da TA “ a maggiore esplicitazione di quanto contenuto nell'Ordinanza del Commissario Straordinario ”;

– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di IN - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19, l’art. 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha autorizzato il Commissario straordinario istituito con l’art. 122 del medesimo decreto « a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi », prevedendo che a tale fine lo stesso « si avvale dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – IN che opera come soggetto gestore della misura ».

La stessa disposizione ha inoltre chiarito che « il Commissario straordinario […] entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa ».

2. In attuazione della disposizione appena richiamata il Commissario straordinario ha adottato l’ordinanza 24 marzo 2020, n. 4 con cui sono state determinate « le disposizioni volte a consentire l’attuazione e la gestione ad opera dell’Agenzia della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale » (cfr. art. 2 ordinanza commissariale n. 4/2020).

3. Con domanda presentata il 27 aprile 2020 tramite l’apposito portale istituito dall’Agenzia (d’ora in poi anche IN), acquisita al protocollo della stessa al n. CIT 0000669, la società EL RZ s.p.a. – odierna ricorrente – ha presentato domanda per l’erogazione di un contributo di € 207.540,00 per « la riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o dispositivi di protezione individuale », mediante l’acquisto di un macchinario “Teknomac” per la realizzazione di mascherine chirurgiche.

4. Con nota del 7 maggio 2020, IN ha inviato un preavviso di diniego ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, in quanto « non sono state fornite informazioni di dettaglio in merito alla descrizione e all’attuale stato dell’iter autorizzativo delle mascherine chirurgiche, alla tempistica di ottenimento delle relative certificazioni, nonché ai soggetti coinvolti » e in quanto « non risultano […] indicate le tempistiche la realizzazione dell’investimento », sicché « non risulta pertanto dimostrata la capacità di raggiungere gli obiettivi previsti in domanda ».

5. Con note 7 maggio 2020 e 12 maggio 2020, la società ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, senza tuttavia ricevere alcun riscontro dall’Agenzia.

6. Con successiva ordinanza 17 luglio 2020, n. 16, il Commissario straordinario – « considerato che il fabbisogno finanziario derivante dalle domande di agevolazione presentate supera la dotazione finanziaria di euro 50 milioni prevista dal citato art. 5 del decreto-legge n. 18/2020 » - ha disposto « la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 18/2020 e all’ordinanza commissariale n. 4/2020, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ».

7. Con contestuale comunicazione del 17 luglio 2020, IN ha comunicato alla ricorrente che « a seguito dell’avvenuto impegno dell’intera dotazione finanziaria stanziata, l’iter di valutazione della domanda di finanziamento [presentata dalla società EL RZ s.r.l.] è da considerarsi temporaneamente sospeso » e ha precisato che « la predetta sospensione non pregiudica l’eventuale ammissibilità della domanda, la quale manterrà il proprio numero di protocollo ai fini della sua valutazione nel momento in cui si rendessero disponibili le risorse finanziarie necessarie ».

8. A fronte di tale interruzione del procedimento, la società ricorrente ha provveduto comunque a realizzare l’investimento progettato con le proprie risorse – acquisendo in leasing il macchinario “Teknomac” – e ha iniziato la produzione di mascherine chirurgiche.

9. Con nota 9 novembre 2020, IN ha comunicato alla ricorrente il « riavvio delle attività di valutazione della domanda presentata ».

10. Con nota 17 novembre 2020, la ricorrente ha quindi comunicato all’Agenzia che « non ricevendo alcuna notizia riguardo l’accoglimento o meno delle domande presentate, l’iniziale investimento in acquisto dei due macchinari è stato convertito in leasing » e ha conseguentemente chiesto se è possibile « in caso di accoglimento delle domande presentate riscattare dal leasing i macchinari e portarli a rendicontazione dato che sono esattamente quelli ordinati all’epoca della presentazione della domanda per essere acquistati e poi presi a leasing solo perché sembrava che le domande non venissero più accolte per esaurimento fondi » o comunque – in via subordinata – se è possibile « investire in due nuovi macchinari ulteriori e in questo modo beneficiare comunque del finanziamento concesso eventualmente da IN ».

11. Con successiva nota del 30 novembre 2020, la società ha evidenziato all’Agenzia di aver contattato il proprio fornitore ai fini dell’eventuale acquisto dei due nuovi macchinari, secondo quanto prospettato in via subordinata nella precedente nota del 17 novembre 2020.

12. Infine, con nota dell’11 dicembre 2020, la società ha comunicato a IN che « da ulteriori approfondimenti è emersa l'impossibilità di installare nella nostra unità produttiva attuale due nuovi macchinari oltre i due già installati nel corso del 2020 sia per ragioni di spazio che di norme sulla sicurezza sul lavoro » e ha quindi reiterato all’Agenzia la richiesta di ammettere a finanziamento le domande presentate dalla EL RZ s.r.l. in quanto « il mancato rispetto del programma proposto in termini di non acquisto diretto dei macchinari [ovvero il loro acquisto in leasing] non è dipeso da volontà o responsabilità della EL RZ s.r.l., quanto piuttosto dalla mancanza dei fondi disponibili al momento della valutazione finale delle domande presentate ».

La stessa società ha inoltre evidenziato « di aver oggettivamente realizzato in pieno ciò che è richiesto nella domanda ovvero [di] aver acquistato con effetto traslativo definitivo un macchinario nuovo [e di] aver attivato la produzione nei tempi celeri richiesti » e per tale ragione ha reiterato la propria disponibilità – in caso di accoglimento della domanda – « al riscatto dal leasing dei macchinari », secondo quanto proposto e richiesto con la precedente nota del 17 novembre 2020.

13. In data 7 gennaio 2021, l’Agenzia – senza invero fornire espresso riscontro alle richieste di chiarimento inviate dalla società – ha inviato una nuova comunicazione ex art. 10- bis , l. n. 241/1990, per avvisare la ricorrente dell’esistenza di (ulteriori) motivi ostativi all’accoglimento della domanda di contribuzione da questa avanzata poiché « il macchinario per la produzione di mascherine [ ] risulta acquistato in leasing e pertanto non è ammissibile alle agevolazioni sulla base di quanto previsto nella nota metodologica alla valutazione di programmi di

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