TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400103

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400103
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 00103/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00016/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da N S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A03C546272, rappresentato e difeso dall’avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P C in Trento, via Lunelli, n. 48;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G F e M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante n. 15;

nei confronti

Comune di Porte di Rendena, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del bando di gara per “ l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale mediante tubazioni nei territori dei Comuni dell’Ambito Unico Provinciale di Trento (ex A.Te.M Trento 1, 2 e 3)” e dei relativi allegati, pubblicato in GURI e in GUUE il 29.12.2023;

- in particolare del “ disciplinare di gara per l’’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’’Ambito Unico Provinciale di Trento ”, dell’Allegato “ E” – “ Linee Programmatiche d’Ambito, compresa l’Appendice metodologica sull’analisi costi benefici, nonché i Documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete di distribuzione del gas nei comuni metanizzati e nei comuni da metanizzare nell’Ambito unico provinciale” ;

- della Determinazione del Dirigente n. 14727 del 22.12.2023 recante “ Determinazione a contrarre per l’indizione della gara per l’affidamento del servizio in concessione della distribuzione del gas naturale nell’Ambito Unico Provinciale Trentino ex art. 34 della l.p. n. 20/2012 (AteM Trento 1, 2 e 3), mediante procedura aperta. CIG: A03C546272 ”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché non noto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da N S.p.a. il 18/4/2024:

per l’annullamento:

- del bando di gara per “ l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale mediante tubazioni nei territori dei Comuni dell’Ambito Unico Provinciale di Trento (ex A.Te.M Trento 1, 2 e 3) ” e dei relativi allegati, pubblicato in GURI e in GUUE il 29.12.2023 (doc. 1 e 2);

- in particolare del “ disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Unico Provinciale di Trento” (doc. 3), dell’Allegato “E” – “Linee Programmatiche d’Ambito, compresa l’Appendice metodologica sull’analisi costi benefici, nonché i Documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete di distribuzione del gas nei comuni metanizzati e nei comuni da metanizzare nell’Ambito unico provinciale” (doc. 4, 5 e 6);

- della Determinazione del Dirigente n. 14727 del 22.12.2023 recante “ Determinazione a contrarre per l’indizione della gara per l’affidamento del servizio in concessione della distribuzione del gas naturale nell’Ambito Unico Provinciale Trentino ex art. 34 della l.p. n. 20/2012 (AteM Trento 1, 2 e 3), mediante procedura aperta. CIG: A03C546272” (doc. 7);

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto, con riserva di motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 la dott.ssa C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Provincia Autonoma di Trento, con la determinazione a contrarre n. 14717 del 22.12.2023 del Dirigente generale dell’Agenzia provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia (APRIE), avvalendosi dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC), ha indetto la procedura di gara per l’ “affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale mediante tubazioni nei territori dei Comuni dell’Ambito Unico Provinciale di Trento (ex A.Te.M Trento 1, 2 e 3) ”, esteso a tutti i Comuni trentini ed anche al Comune di Bagolino in Provincia di Brescia.

2. N S.p.a., ricorrente nel ricorso in esame, è un operatore economico attivo nel servizio di distribuzione del gas naturale e gestore uscente del servizio per numerosi Comuni del Trentino. Con il ricorso introduttivo impugna gli atti della procedura di gara, ossia il bando di gara pubblicato sulla GUUE il 29.12.2023 nonché sulla GURI n. 149 di pari data, con il corredo dei relativi allegati, segnatamente il Disciplinare, l’Allegato E recante “ Linee Guida Programmatiche d’Ambito, compresa l’Appendice metodologica sull’analisi costi benefici nonché i Documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete di distribuzione del gas nei comuni metanizzati e nei comuni da metanizzare nell’Ambito unico provinciale ” ed inoltre la determinazione a contrarre presupposta, prospettando il seguente motivo di ricorso:

“I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 legge provinciale 20/2012; Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 93/2011; Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 e dell’art. 15 d.m. n. 226/2011; Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, indeterminatezza ”.

Con il mezzo di gravame la ricorrente deduce la violazione, da parte dell’Amministrazione intimata, del disposto dell’art. 39, commi 3 bis e 3 quater della l.p. 4 ottobre 2012, n. 20 e s.m., legge provinciale di Trento sull’energia, poiché il bando di gara è stato pubblicato senza attendere la conclusione del procedimento di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete di trasporto ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93. A tale conclusione, in tesi della parte ricorrente, conduce l’interpretazione logico, sistematica e fattuale delle citate disposizioni, dalla quale emerge che la volontà del legislatore provinciale è quella di subordinare l’indizione della gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ad una previa definizione della programmazione della rete di trasporto regionale, infrastruttura funzionale e necessaria al successivo sviluppo delle reti di distribuzione locale posto in gara, a ciò non ostando il richiamo al piano decennale 2018-2027 contenuto nell’art. 39, comma 3 bis , l.p. n. 20 del 2012, piano decennale in discussione nel momento in cui il legislatore trentino ha introdotto il nuovo comma 3 bis . La ricorrente adduce a comprova di tale argomentare l’unificazione dei tre singoli ATEM del territorio trentino, in precedenza individuati in sede ministeriale (AteM Trento 1, 2 e 3), in favore di un unico ATEM a livello provinciale, Ambito Unico Provinciale Trentino, avvenuto con la richiamata legge provinciale nonché i contenuti del Piano energetico ambientale della Provincia Autonoma di Trento approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 952 dell’11.06.2021. La gara pertanto non poteva essere bandita, poiché i piani decennali di sviluppo della rete di trasporto non sono ancora stati compiutamente valutati, stante il fatto che ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) non si è espressa su quelli presentati nel 2021 e 2022 riferiti all’area della Provincia di Trento. Tanto risulta dalla delibera n. 696/2022 di ARERA che rinvia le valutazioni ed analisi in ragione della sovrapposizione degli interventi di sviluppo della rete regionale risultante nei piani degli operatori del trasporto Gasdotti Alpini e Retragas, e richiama la necessità di attendere gli esiti di un Tavolo di coordinamento promosso in sede ministeriale allo scopo di coordinare le necessità di sviluppo ottimale della rete di trasporto nel territorio provinciale. Sebbene nelle “Linee Guida Programmatiche d’Ambito” (d’ora in poi anche LGPA) la stazione appaltante riferisca l’esito positivo del Tavolo di coordinamento in ragione dell’intesa tra i due traportatori regionali, in ogni caso, rileva N, “non risulta né che ARERA abbia dato via al procedimento di consultazione di detti piani né, tanto meno, che la stessa si sia già determinata in proposito ”. Reputa la ricorrente che solo in esito alla positiva valutazione del rispettivo piano decennale da parte di ARERA sorga in capo ai trasportatori l’impegno a realizzare gli interventi ivi proposti, non essendo in tal senso sufficienti le previsioni dei decreti ministeriali del 31.01.2019 e 17.02.2022 in cui sono state iscritte nell’elenco dei gasdotti regionali alcune tubazioni di trasporto proposte dai due operatori del trasporto, poiché si tratta di previsioni destinate a modificarsi, come è confermato dalla stessa ARERA nella delibera richiamata. I concorrenti non possono essere chiamati a farsi carico

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