TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400103

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400103
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 00103/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00016/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da N S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A03C546272, rappresentato e difeso dall’avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P C in Trento, via Lunelli, n. 48;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G F e M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante n. 15;

nei confronti

Comune di Porte di Rendena, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del bando di gara per “ l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale mediante tubazioni nei territori dei Comuni dell’Ambito Unico Provinciale di Trento (ex A.Te.M Trento 1, 2 e 3)” e dei relativi allegati, pubblicato in GURI e in GUUE il 29.12.2023;

- in particolare del “ disciplinare di gara per l’’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’’Ambito Unico Provinciale di Trento ”, dell’Allegato “ E” – “ Linee Programmatiche d’Ambito, compresa l’Appendice metodologica sull’analisi costi benefici, nonché i Documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete di distribuzione del gas nei comuni metanizzati e nei comuni da metanizzare nell’Ambito unico provinciale” ;

- della Determinazione del Dirigente n. 14727 del 22.12.2023 recante “ Determinazione a contrarre per l’indizione della gara per l’affidamento del servizio in concessione della distribuzione del gas naturale nell’Ambito Unico Provinciale Trentino ex art. 34 della l.p. n. 20/2012 (AteM Trento 1, 2 e 3), mediante procedura aperta. CIG: A03C546272 ”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché non noto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da N S.p.a. il 18/4/2024:

per l’annullamento:

- del bando di gara per “ l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale mediante tubazioni nei territori dei Comuni dell’Ambito Unico Provinciale di Trento (ex A.Te.M Trento 1, 2 e 3) ” e dei relativi allegati, pubblicato in GURI e in GUUE il 29.12.2023 (doc. 1 e 2);

- in particolare del “ disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Unico Provinciale di Trento” (doc. 3), dell’Allegato “E” – “Linee Programmatiche d’Ambito, compresa l’Appendice metodologica sull’analisi costi benefici, nonché i Documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete di distribuzione del gas nei comuni metanizzati e nei comuni da metanizzare nell’Ambito unico provinciale” (doc. 4, 5 e 6);

- della Determinazione del Dirigente n. 14727 del 22.12.2023 recante “ Determinazione a contrarre per l’indizione della gara per l’affidamento del servizio in concessione della distribuzione del gas naturale nell’Ambito Unico Provinciale Trentino ex art. 34 della l.p. n. 20/2012 (AteM Trento 1, 2 e 3), mediante procedura aperta. CIG: A03C546272” (doc. 7);

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto, con riserva di motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 la dott.ssa C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Provincia Autonoma di Trento, con la determinazione a contrarre n. 14717 del 22.12.2023 del Dirigente generale dell’Agenzia provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia (APRIE), avvalendosi dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC), ha indetto la procedura di gara per l’ “affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale mediante tubazioni nei territori dei Comuni dell’Ambito Unico Provinciale di Trento (ex A.Te.M Trento 1, 2 e 3) ”, esteso a tutti i Comuni trentini ed anche al Comune di Bagolino in Provincia di Brescia.

2. N S.p.a., ricorrente nel ricorso in esame, è un operatore economico attivo nel servizio di distribuzione del gas naturale e gestore uscente del servizio per numerosi Comuni del Trentino. Con il ricorso introduttivo impugna gli atti della procedura di gara, ossia il bando di gara pubblicato sulla GUUE il 29.12.2023 nonché sulla GURI n. 149 di pari data, con il corredo dei relativi allegati, segnatamente il Disciplinare, l’Allegato E recante “ Linee Guida Programmatiche d’Ambito, compresa l’Appendice metodologica sull’analisi costi benefici nonché i Documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete di distribuzione del gas nei comuni metanizzati e nei comuni da metanizzare nell’Ambito unico provinciale ” ed inoltre la determinazione a contrarre presupposta, prospettando il seguente motivo di ricorso:

“I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 legge provinciale 20/2012;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 93/2011;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 e dell’art. 15 d.m. n. 226/2011;
Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, indeterminatezza
”.

Con il mezzo di gravame la ricorrente deduce la violazione, da parte dell’Amministrazione intimata, del disposto dell’art. 39, commi 3 bis e 3 quater della l.p. 4 ottobre 2012, n. 20 e s.m., legge provinciale di Trento sull’energia, poiché il bando di gara è stato pubblicato senza attendere la conclusione del procedimento di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete di trasporto ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93. A tale conclusione, in tesi della parte ricorrente, conduce l’interpretazione logico, sistematica e fattuale delle citate disposizioni, dalla quale emerge che la volontà del legislatore provinciale è quella di subordinare l’indizione della gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ad una previa definizione della programmazione della rete di trasporto regionale, infrastruttura funzionale e necessaria al successivo sviluppo delle reti di distribuzione locale posto in gara, a ciò non ostando il richiamo al piano decennale 2018-2027 contenuto nell’art. 39, comma 3 bis , l.p. n. 20 del 2012, piano decennale in discussione nel momento in cui il legislatore trentino ha introdotto il nuovo comma 3 bis . La ricorrente adduce a comprova di tale argomentare l’unificazione dei tre singoli ATEM del territorio trentino, in precedenza individuati in sede ministeriale (AteM Trento 1, 2 e 3), in favore di un unico ATEM a livello provinciale, Ambito Unico Provinciale Trentino, avvenuto con la richiamata legge provinciale nonché i contenuti del Piano energetico ambientale della Provincia Autonoma di Trento approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 952 dell’11.06.2021. La gara pertanto non poteva essere bandita, poiché i piani decennali di sviluppo della rete di trasporto non sono ancora stati compiutamente valutati, stante il fatto che ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) non si è espressa su quelli presentati nel 2021 e 2022 riferiti all’area della Provincia di Trento. Tanto risulta dalla delibera n. 696/2022 di ARERA che rinvia le valutazioni ed analisi in ragione della sovrapposizione degli interventi di sviluppo della rete regionale risultante nei piani degli operatori del trasporto Gasdotti Alpini e Retragas, e richiama la necessità di attendere gli esiti di un Tavolo di coordinamento promosso in sede ministeriale allo scopo di coordinare le necessità di sviluppo ottimale della rete di trasporto nel territorio provinciale. Sebbene nelle “Linee Guida Programmatiche d’Ambito” (d’ora in poi anche LGPA) la stazione appaltante riferisca l’esito positivo del Tavolo di coordinamento in ragione dell’intesa tra i due traportatori regionali, in ogni caso, rileva N, “non risulta né che ARERA abbia dato via al procedimento di consultazione di detti piani né, tanto meno, che la stessa si sia già determinata in proposito ”. Reputa la ricorrente che solo in esito alla positiva valutazione del rispettivo piano decennale da parte di ARERA sorga in capo ai trasportatori l’impegno a realizzare gli interventi ivi proposti, non essendo in tal senso sufficienti le previsioni dei decreti ministeriali del 31.01.2019 e 17.02.2022 in cui sono state iscritte nell’elenco dei gasdotti regionali alcune tubazioni di trasporto proposte dai due operatori del trasporto, poiché si tratta di previsioni destinate a modificarsi, come è confermato dalla stessa ARERA nella delibera richiamata. I concorrenti non possono essere chiamati a farsi carico del rischio di non poter connettere le reti di distribuzione offerte in gara e successivamente realizzate a fronte della mancata realizzazione della rete di trasporto e/o di una sua diversa realizzazione rispetto a quanto ipotizzato dalla stazione appaltante nei documenti guida posti in gara, tenuto conto anche del fatto che lo sviluppo della rete di distribuzione nei confronti dei Comuni sprovvisti costituisce uno dei principali obbiettivi perseguiti dall’Amministrazione, come si evince dal rilevante punteggio attribuito al criterio di gara C2 (17 su 20 punti). Sotto altro connesso profilo, in tesi della ricorrente, i documenti di gara sono comunque carenti e non consentono di formulare un’offerta seria e consapevole rispetto agli interventi che hanno ad oggetto la realizzazione della rete di distribuzione nei 32 comuni non metanizzati, in difetto dell’indicazione della data prevista di realizzazione della rete di trasporto mancante, che impedisce ai concorrenti di predisporre il progetto d’offerta relativamente alla “ relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi ” a mente del disciplinare di gara al punto C. Manca dunque il parametro oggettivo e concreto sulla cui scorta N può predisporre un proprio cronoprogramma dei lavori e di conseguenza il piano economico-finanziario degli stessi. L’assenza di una data di realizzazione della rete del trasporto ha conseguenze anche quanto al criterio C1 di valutazione dell’offerta, rubricato “ Adeguatezza dell’analisi dell’assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione ”, il quale valorizza l’offerta che “ identifica e giustifica gli elementi significativi e stabilisce un ordine di priorità” , priorità che non può essere determinata senza conoscere la data prevista di realizzazione degli interventi.

3. Si è costituita la Provincia Autonoma di Trento e con memoria del 2 aprile 2024 ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato. L’inammissibilità per carenza di interesse deriva dal fatto che sono stati impugnati atti endoprocedimentali della gara non immediatamente lesivi (e cioè la determina a contrarre e il bando di gara). Ciò con particolare riguardo alle doglianze che lamentano l’impossibilità di formulare un’offerta seria e consapevole, poiché le clausole contestate non sono immediatamente escludenti e dunque l’impugnativa deve rinviarsi all’esito della gara stessa unitamente agli atti che ne fanno applicazione. La resistente ravvisa invece un interesse dilatorio il capo a N connesso alla qualifica di gestore uscente del servizio in gara, tanto più che la stessa appartiene al medesimo gruppo dell’operatore che si propone per la realizzazione delle reti di trasporto, Gasdotti Alpini. Vi è poi un’inammissibilità conseguente al difetto di instaurazione del contraddittorio, in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., mancando la notifica ad almeno un soggetto controinteressato da individuarsi, sul presupposto della pretesa impossibilità di formulare l’offerta, in “ altro gestore uscente ”, noto alla ricorrente quale operatore del settore.

Nel merito la Provincia Autonoma di Trento deduce l’infondatezza del ricorso, poiché la legge provinciale n. 20 del 2012, e segnatamente l’art. 39, commi 3 bis e 3 quater citati, non possono essere interpretati nel senso proposto dalla ricorrente. Infatti il comma 3 bis dell’art. 39 ha previsto un termine di pubblicazione del bando di gara da intendersi come perentorio con conseguente obbligo di procedere alla pubblicazione del bando indipendentemente dalla conclusione del procedimento di valutazione del piano di trasporto 2018-2027, che peraltro non si è ancora realizzata. Seguendo l’interpretazione della ricorrente, pertanto, il bando non sarebbe mai stato pubblicato entro un alcun termine temporale fisso, con la conseguenza di paralizzare la realizzazione di nuove reti di distribuzione nei Comuni non metanizzati.

In secondo luogo, lo sviluppo della rete di trasporto del gas discende da una libera iniziativa imprenditoriale privata degli operatori del trasporto che, ai sensi dell’articolo 21 d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, devono essere distinti da quelli della distribuzione. Per il servizio di distribuzione del gas naturale è prescritta l’apertura al mercato con l’affidamento del servizio mediante gara. Per tale ragione, l’interpretazione proposta nel ricorso determina anche il contrasto della legge provinciale con la Costituzione, oltreché con il diritto europeo, ed in particolare con la materia della libera concorrenza. L’opzione ermeneutica fatta propria dalla Provincia è infine avvalorata dalla giurisprudenza che si è formata sull’articolo 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 - inserito in sede di conversione con la l. 29 novembre 2007, n. 222 e poi modificato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 - nell’analoga situazione in cui v’era la mancanza della definizione degli ambiti territoriali ottimali e dei criteri di gara di valutazione dell’offerta, nonché è confermata dalla posizione espressa da ARERA nella deliberazione n. 696/2022, ribadita alla stazione appaltante ed al Ministero in data 28 giugno 2022.

Sotto altro profilo, non sussiste l’incertezza lamentata dalla ricorrente in quanto il documento contenente le Linee guida programmatiche d’ambito, e i suoi allegati, predisposto dalla stazione appaltante e posto a base di gara, ha definito gli interventi di estensione della rete di distribuzione da realizzarsi dopo avere effettuato tutte le verifiche di fattibilità tecnico-economica (soprattutto le analisi costi benefici al fine di assicurarne l’efficienza e l’economicità) ed ha espresso, quanto alla rete di trasporto, un quadro di riferimento ragionevolmente certo per i concorrenti, che consente di formulare un’offerta seria e consapevole (derivante dagli esiti del Tavolo di coordinamento;
dalla presentazione pubblica dei piani degli operatori del trasporto 2021 e 2022 e dalla valutazione degli stessi da parte di ARERA, sul piano sostanziale, in base alle analisi effettuate da esperti indipendenti da essa nominati, con conseguente ragionevole certezza circa il riconoscimento degli investimenti sostenuti per i nuovi gasdotti in Trentino nel piano tariffario;
dal parere positivo di ARERA sulla documentazione di gara;
dall’iscrizione di alcune tratte di trasporto nell’elenco regionale dei gasdotti e dalla definizione delle rimanenti in esito agli accordi intervenuti nel Tavolo di coordinamento;
dalla previsione nei Documenti guida per ciascuno degli interventi di sviluppo della rete di distribuzione del gas programmati, allegati alle LGPA, di una precisa ipotesi di programma cronologico di realizzazione della rete di distribuzione, correlato direttamente con l’evoluzione dei piani decennali del trasporto noti al momento della predisposizione degli atti di gara).

4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 aprile 2024 la parte ricorrente ha proposto ulteriori motivi di censura con riguardo agli atti in epigrafe indicati. N deduce l’impossibilità di formulare un’offerta seria e consapevole anche perché i valori economici posti in gara sono connotati di aleatorietà, in ragione del fatto che taluni Comuni appartenenti all’ATEM - segnatamente i Comuni di Cavalese, Cavedine, Ospedaletto, Trambileno e il Comune di Borgo Chiese - non hanno approvato il valore di rimborso (cosiddetto VIR, acronimo di Valore industriale residuo) e la presupposta consistenza degli impianti insistenti sul rispettivo territorio, ovvero l’importo che l’aggiudicatario della gara, quale gestore entrante, dovrà riconoscere al gestore uscente a fronte dell’acquisizione della proprietà delle reti e degli impianti di quest’ultimo. Deduce così l’illegittimità degli atti impugnati per la violazione della disciplina specifica (art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164 del 2000 e dall’art. 9, comma 6, lett. d), d.m. 226 del 2011) nonché in via derivata della lex specialis quanto al criterio che attribuisce un punteggio fino a 13 punti (criterio A1) allo sconto sulla differenza di valore tra VIR e RAB ( Regulatory Asset Base , ossia il valore del capitale investito riconosciuto ordinariamente da ARERA tramite tariffa).

5. Nel corso del giudizio le parti si sono scambiate memorie difensive e di replica, insistendo per le reciproche conclusioni. In particolare, la ricorrente nella memoria del 4 giugno 2024 ha dichiarato la rinuncia al ricorso per motivi aggiunti, alla luce della produzione in giudizio da parte della Provincia Autonoma di Trento delle delibere comunali di cui si lamentava l’inesistenza. Nella stessa memoria, sulla base del chiarimento n. 61 reso dalla stazione appaltante e con il corredo di planimetrie, N ha ritenuto ulteriormente confermata l’incertezza sulla realizzazione della rete di trasporto, non ancora approvata, nonché sul relativo tracciato, differendo tra loro le proposte dei due operatori della rete di trasporto nei piani decennali presentati ad ARERA ed anche da quanto previsto nelle LGPA. La Provincia resistente, dal canto suo, nella memoria 4 giugno 2024 ha in particolare contestato l’ammissibilità della documentazione cartografica, frutto di un’elaborazione della ricorrente, e depositata oltre il termine del 30 maggio 2024, ferma restando l’inconferenza di tale documentazione in ordine alla dimostrazione dell’incertezza di realizzazione della rete di trasporto rispetto alle previsioni delle LGPA poste a base di gara, precisando altresì che, ai fini della presentazione dell’offerta, rileva la localizzazione dei punti di riconsegna e non invece il dettaglio delle sviluppo delle tubazioni della rete di trasporto.

6. All’udienza pubblica del 20 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. In via preliminare deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con riferimento al ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 aprile 2024, stante la rinuncia manifestata dalla parte ricorrente nella memoria del 4 giugno 2024.

II. Ciò detto, il ricorso introduttivo non è meritevole di favorevole apprezzamento per le ragioni di seguito illustrate.

III. In limine questo Tribunale deve farsi carico delle eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo prospettate in via prioritaria dall’Amministrazione resistente, che non possono essere accolte quanto ai profili di seguito indicati.

IV. Invero, va disattesa l’eccezione di inammissibilità derivante dalla mancata notifica del ricorso ad un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a., poiché oggetto di impugnazione sono gli atti generali di gara in epigrafe indicati, rispetto ai quali non vi sono controinteressati individuabili (T.A.R Bologna, sez. I, 23.08.2022, n. 655;
T.A.R. Milano, sez. IV, 03.05.2019, n. 994). D’altronde alla luce del costante orientamento della giurisprudenza (secondo il quale: “ Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l’agevole individuazione;
b) quello sostanziale, derivante dall’esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, vale a dire di un interesse al mantenimento della situazione esistente. (Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2022, n. 4891).... Nel delinearne ulteriormente i tratti salienti, il Consiglio di Stato ha affermato che il controinteressato è tale se l’atto <gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio>, mentre non può essere così qualificato <il soggetto la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno chi non può subire alcuna sorta di pregiudizio>
(Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2016, n. 4346)
” (Cons. Stato, sez. IV, 03.02.2023, n. 1190), ad avviso del Collegio ed al contrario di quanto ritenuto dalla difesa provinciale, non riveste la qualifica di controinteressato l’“ altro gestore uscente ” del servizio di distribuzione del gas naturale al quale i provvedimenti impugnati non fanno alcun riferimento formale né, parimenti, attribuiscono direttamente una posizione qualificata di vantaggio pregiudicata dal relativo annullamento.

V. Altresì va respinta l’eccezione che contrasta l’ammissibilità del ricorso in ragione del carattere endoprocedimentale degli atti impugnati ritenuti di natura non immediatamente escludente, quantomeno con riguardo alla principale censura versata nel ricorso introduttivo.

VI. Infatti il gravame prioritariamente assume l’inesistenza di un presupposto legale per l’indizione della gara, nella parte in cui ravvisa la violazione delle disposizioni dell’art. 39, comma 3 bis e 3 quater , della l.p. 20 del 2012 e s.m. che, secondo l’interpretazione prospettata nel ricorso, subordina l’avvio della procedura concorsuale per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in Trentino all’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete del trasporto. Ad avviso del Collegio, rispetto a siffatta censura, sussiste l’attualità e la concretezza dell’interesse fatto valere poiché deve riconoscersi l’immediata lesività degli atti impugnati venendo in considerazione, nella prospettazione versata in giudizio dalla ricorrente, la violazione di una condizione sospensiva prevista dalla legge e non realizzatasi. Così è anche immediatamente percepibile l’utilità di una decisione eventualmente favorevole a N che comporta l’annullamento degli atti di gara e la sospensione della stessa possibilità di una nuova indizione della procedura nelle more della definitiva approvazione del piano di sviluppo della rete del trasporto del gas naturale riferito al territorio provinciale.

VII. Purtuttavia, il ricorso introduttivo è infondato nel merito della suesposta doglianza e tanto permette di prescindere all’esame dell’eccezione di tardività del deposito sollevata dall’Amministrazione resistente con riguardo alla produzione documentale del 4 giugno 2024 della ricorrente.

VIII. Giova riportare del tutto brevemente il quadro normativo che informa la gestione del gas naturale secondo l’ordinamento applicabile nel territorio della Provincia di Trento.

La direttiva n. 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, ha adottato norme comuni per il mercato interno del gas, anche in ordine al servizio di distribuzione del gas naturale. In attuazione della predetta direttiva è stato emanato il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, avente ad oggetto l’ “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ”, al fine di liberalizzare il mercato interno del gas (art. 1). In particolare, il decreto citato, oltre ad aver imposto la separazione tra l’attività di trasporto, di distribuzione del gas naturale e l’attività di vendita dello stesso ai clienti finali, ha confermato che la distribuzione del gas naturale si qualifica quale attività di pubblico servizio ed ha imposto la cessazione anticipata ex lege dei rapporti concessori in essere, definendo un periodo transitorio decorso il quale il servizio deve essere affidato da parte degli enti concedenti mediante gara per periodi non superiori ai 12 anni (cfr. art. 14, comma 1, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 secondo il quale “ l’attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ”). L’art. 46 bis , comma 2, del d.l. n. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche dalla l. 29 novembre 2007, n. 222, ha stabilito che, con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, su proposta dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, siano determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi. Con Decreti del 19 gennaio 2011 e del 18 ottobre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico, facendo salve le prerogative statutarie della Provincia Autonoma di Trento, ha definito in n. 177 gli ambiti minimi territoriali per i quali svolgere le gare di affidamento. In particolare, in base ai predetti decreti, i Comuni della Provincia di Trento venivano inclusi in 3 diversi ambiti (denominato Trento 1, Trento 2 e Trento 3). Il Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto del 12 novembre 2011 n. 226, successivamente modificato con d.m. 20 maggio 2015, n. 106, ha poi approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione del citato articolo 46 bis del decreto-legge n. 159 del 2007. Il Regolamento approva anche il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di servizi pubblici locali e di energia, la Giunta della Provincia Autonoma di Trento, con delibera 27 gennaio 2012, n. 73, ha individuato, in attuazione dell’art. 26 bis della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, introdotto con la l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, un unico ambito territoriale per l’assegnazione del servizio di distribuzione del gas nel suo territorio, accorpandovi gli ambiti Trento 1, Trento 2 e Trento 3 previsti nel d.m. 18 ottobre 2011, ed includendo anche il Comune extra provinciale di Bagolino (BS), previa l’acquisizione del parere favorevole del Comune medesimo. Con l.p. 4 ottobre 2012, n. 20, legge provinciale sull’energia, art. 36, è stato abrogato l’art. 26 bis sopra citato, ma l’identificazione dell’ambito unico è stata confermata statuendo altresì che “ le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia sono svolte dalla Provincia o dalle Agenzie provinciali ” (art. 34). Quanto alla disciplina applicabile per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l’art. 39, comma 3 bis , della l.p. n. 20 del 2012, introdotto dalla l.p. 29 dicembre 2019, n. 2, stabilisce che: “ in sede di prima applicazione dell’articolo 34, per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale si applica la disciplina statale relativa ai criteri di gara e alla valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale. [...] ”.

Relativamente alla rete del trasporto del gas naturale, e per quanto di interesse, giova rilevare che il d.lgs. 164 del 2000 ha introdotto anche l’obbligo della separazione funzionale tra il settore del trasporto e quello della distribuzione (art. 21);
coerentemente il d.lgs. n. 93 del 2011 ha previsto che l’attività di trasporto sia separata non solo in termini funzionali ma anche quanto alla proprietà delle tubazioni e che vi sia una certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto, prevedendo un’indipendenza tra il settore del trasporto e le altre attività, in primo luogo la distribuzione del gas. L’art. 8 del d.lgs. n. 164 del 2000 definisce il trasporto del gas naturale quale attività di “interesse pubblico ”, da cui deriva che l’attività di trasporto è in sé attività libera e, a differenza del pubblico servizio di distribuzione di gas naturale, non è soggetta a concessioni, potendo avvenire tramite la rete nazionale di trasporto ovvero tramite le reti regionali di gasdotti di trasporto (art. 9, comma 1- bis , d.lgs. n. 164 del 2000 e d.m. 29 settembre 2005). Le reti di trasporto, pertanto, sono infrastrutture diverse dalle reti di distribuzione locali gestite da un distributore. In particolare, lo sviluppo della rete del trasporto regionale avviene a seguito dell’approvazione del Piano di sviluppo del trasporto che l’operatore del trasporto presenta ad ARERA e al competente Ministero. Come ben ricostruito dalla resistente, l’approvazione dei Piani di sviluppo decennali di trasporto segue due percorsi paralleli: il primo riguarda un’approvazione tecnica e di programmazione attraverso l’iscrizione nell’elenco dei gasdotti regionali (RRT) da parte del Ministero competente, ai sensi del Decreto ministeriale 29 settembre 2005 e s.m.i.;
il secondo percorso attiene all’approvazione del Piano da parte di ARERA anche ai fini tariffari, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 93 del 2011, come modificato con l. 29 luglio 2015, n. 115 e ora ulteriormente modificato dalla l. 30 dicembre 2023, n. 214.

IX. Ciò che va sottolineato, alla luce del quadro giuridico così succintamente ricostruito, è la separazione tra l’attività di infrastrutturazione della rete di trasporto, attività libera rimessa agli operatori del settore seppure riconosciuta di interesse pubblico, e l’attività di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, per il quale è prescritta l’apertura del mercato e l’obbligo di gara. Si tratta di attività interconnesse, essendo ben evidente che sul piano fattuale, prima ancora che giuridico, lo sviluppo della rete di distribuzione è condizionato, in misura più o meno marcata in concreto, dalla realizzazione dell’infrastruttura di trasporto. Sul piano giuridico, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 164 del 2000 le imprese che svolgono attività di trasporto “ forniscono agli altri soggetti che effettuano attività di trasporto e dispacciamento, nonché alle imprese del gas di ogni altro sistema dell’Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità dei sistemi interconnessi” . Altresì, l’art. 20 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 8, stabilisce che “ è fatto obbligo alle imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attività informazioni sufficienti per garantire che le relative attività avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas ”. Ne deriva che a tale contesto di separazione consegue un obbligo di coordinamento, come già statuito dalla condivisibile giurisprudenza, secondo la quale: “ La normativa prevede, quindi, un coordinamento tra gli operatori del trasporto e tra questi e quelli della distribuzione e un obbligo di informativa da parte delle imprese di trasporto circa i propri impianti ed in un obbligo reciproco di scambio di informazioni tra trasportatore e distributore ” (Cons. Stato, sez. II, 26.05.2022, n. 4241, che conferma T.A.R. Milano, sez. I, 24.11.2020, n. 2287). Ciò non determina, tuttavia, come condivisibilmente osservato dalla Provincia resistente, alcuna prevalenza della rete del trasporto sulla rete di distribuzione, così come, ad avviso del Collegio, neppure della rete di distribuzione sulla rete del trasporto.

X. Quanto sopra ricordato consente una prima conclusione: nell’esposto quadro giuridico di livello statale la programmazione dell’attività di trasporto, che avviene mediante l’approvazione dei piani decennali di sviluppo del trasporto, non può sospensivamente condizionare la celebrazione delle gare concernenti il servizio di distribuzione, come correttamente rilevato dall’Amministrazione resistente.

La ricorrente ritiene però che siffatto vincolo derivi non tanto dalla legislazione statale ma dall’ordinamento giuridico vigente nella Provincia di Trento per effetto di quanto disposto dalla legge provinciale sull’energia, l.p. 20 del 2012, e segnatamente, per quel che qui rileva, dai commi 3 bis e 3 quater dell’art. 39, che identificherebbero un presupposto legale condizionante l’indizione della gara della distribuzione, nella previa approvazione dei Piani di sviluppo decennali delle reti di trasporto del gas per il territorio trentino.

I commi 3 bis , 3 ter e 3 quater dell’art. 39 della richiamata l.p. n. 20 del 2012, dispongono come segue: “ 3 bis. In sede di prima applicazione dell’articolo 34, per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale si applica la disciplina statale relativa ai criteri di gara e alla valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale, salvo quanto disposto da questo comma. La Provincia pubblica il bando di gara entro otto mesi dalla conclusione del procedimento di valutazione del piano decennale 2018-2027 di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Le disposizioni statali, anche di carattere organizzativo, relative al soggetto che gestisce la gara si applicano in quanto compatibili con quanto previsto dall’articolo 34, comma 2. Nei casi in cui la convenzione che regola la concessione in corso alla data di entrata in vigore di questo periodo prevede che, alla sua naturale scadenza, le reti, o parte di esse, siano devolute gratuitamente a favore del comune concedente, il bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l’ambito unico provinciale può prevedere che la proprietà delle reti, o parte di esse, sia trasferita al comune a titolo gratuito alla scadenza del primo periodo di affidamento del servizio d’ambito. 3 ter. In relazione allo stato d’emergenza dichiarato a seguito della diffusione del COVID-19, i termini per la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas previsti dal comma 3 bis sono prorogati di dodici mesi. 3 quater. Il termine per la pubblicazione del bando di gara previsto da quest’articolo è differito se il termine per il rilascio di pareri o osservazioni propedeutici ad esso da parte di ARERA è sospeso o superato, per il periodo corrispondente alla sospensione o al ritardo. Il termine è differito, inoltre, per il tempo necessario in caso di esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) ”.

N fonda la prospettata interpretazione, in particolare, dall’inciso contenuto nel comma 3 bis nella parte in cui dispone: “La Provincia pubblica il bando di gara entro otto mesi dalla conclusione del procedimento di valutazione del piano decennale 2018-2027 di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE)...” inciso che verrebbe poi attratto anche nei successivi commi per il rinvio previso nel comma 3 ter , al comma 3 bis o per il richiamo al “ termine per la pubblicazione del bando di gara previsto da quest’articolo ” riveniente nel comma 3 quater .

XI. L’opzione ermeneutica avanzata nel ricorso non può essere condivisa.

Ad avviso del Collegio, il riferimento all’approvazione del piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto 2018-2027 di cui al comma 3 bis , deve leggersi in stretta correlazione con l’ulteriore inciso “ e comunque entro il 31.12.2020 ”, introdotto, da ultimo, con l.p. 23 dicembre 2019, n. 2, che individua un termine perentorio di indizione della procedura di gara. Dunque il richiamo al Piano di sviluppo del trasporto del 2018-2027 si spiega, al contrario con quanto sostenuto nel ricorso, non quale necessario rinvio dell’indizione della gara all’approvazione da parte di ARERA della programmazione delle tratte di trasporto relative al territorio provinciale - poiché in tesi di N, il riferimento al Piano 2018-2027 va letto alla versione attualizzata del Piano stesso - ma ad una specifica situazione pendente all’atto dell’approvazione di tale comma, in cui evidentemente tale piano era in corso di valutazione e riflette l’opportunità ravvisata dal legislatore in quel momento di attendere tale valutazione. Tuttavia, la voluntas legis era, già in allora, nel senso di stabilire un dato limite temporale a tale attesa, che doveva esaurirsi perentoriamente entro il 31.12.2020, come si evince dalla espressione letterale “ e comunque entro il 31.12.2020 ”, data entro la quale era indifferibilmente imposta l’indizione della gara, nella doverosa osservanza della disciplina comunitaria e nazionale.

Per completezza di interpretazione del quadro normativo, è bene precisare che tale termine ultimo è stato poi differito una prima volta al 31.12.2021, con il comma 3 ter dell’art. 39, introdotto con l.p. 6 agosto 2020, n. 6, art. 50. Successivamente il comma 3 quater del medesimo articolo, inserito con la l.p. 4 agosto 2021 n. 18, art. 19, ha disposto un ulteriore differimento di tale ultimo termine, in maniera mobile, per il periodo necessario ad attendere le osservazioni ed i pareri di ARERA “ propedeutici” alla pubblicazione del bando oppure, ipotesi del tutto diversa, per il tempo necessario alla predisposizione dei documenti di gara in sostituzione dei Comuni inadempienti. I pareri e le osservazioni di ARERA di cui in parola al comma 3 quater propedeutici” all’emissione del bando, sono quelli indispensabili ai sensi di legge rispetto all’indizione della procedura di gara ( in primis quelli sulla documentazione di gara ex art. 9 d.m. 226/2011), non certamente le valutazioni spettanti ad ARERA sul Piano di sviluppo del trasporto.

XII. Ne deriva che correttamente l’Amministrazione provinciale si è determinata ad indire la procedura di gara oggi in contestazione senza ulteriore indugio, trattandosi di adempimento non più differibile, non appena conseguito il parere di ARERA sulla documentazione di gara (reso con deliberazione n° 608/2023/R/GAS del 19 dicembre 2023, ai sensi dell’art 9, comma 2, d.m. n. 226/2011) a valle delle precedenti deliberazioni di ARERA che hanno stabilito l’idoneità dei Valori di Rimborso ai fini del riconoscimento tariffario, pure necessarie per la gara in questione. Siffatta interpretazione trova un avvallo in primo luogo nel quadro normativo sopra succintamente riportato, e ben ricostruito anche dalla ricorrente, secondo il quale vi è separazione tra le attività di implementazione infrastrutturale e gestione della rete di trasporto, che costituiscono attività libere non soggette a concessione rimesse all’iniziativa degli operatori di settore seppure di interesse pubblico, e il servizio di distribuzione del gas che costituisce, invece, servizio pubblico per il cui affidamento è prescritta l’indizione di procedure ad evidenza pubblica, necessarie a garantire l’apertura al mercato e alla concorrenza sin dall’approvazione del d.l.gs. n. 164 del 2000. Il legislatore provinciale non ha inteso derogare a siffatta separazione risultante dal quadro normativo statale ed ai connessi descritti effetti, che configurano il rapporto tra le due programmazioni in termini di necessario coordinamento, e non di prevalenza della programmazione del trasporto sulla programmazione della distribuzione. Men che meno ha inteso incidere sull’obbligo di celebrazione delle gare per la distribuzione del gas naturale, in coerenza con i limiti che gravano sulla potestà legislativa provinciale, pacificamente estranea al tema della tutela della concorrenza (cfr. per tutte sentenza Corte Cost. 23/2022). Pertanto, con la modifica introdotta nell’art. 39 della legge provinciale n. 20 del 2012 non è stata subordinata in via generale l’indizione delle procedure di gara per la distribuzione del gas naturale alla definitiva approvazione del piano di sviluppo della rete di trasporto per il territorio trentino. Infatti, si tratta di pianificazione che, come evidenziato dal concreto iter concernente i piani di sviluppo della rete di trasporto afferenti al Trentino ricostruito dalla stessa ricorrente, si prospetta in continuo aggiornamento e, come ben rimarcato dalla resistente Provincia, finirebbe per determinare sostanzialmente un differimento, potenzialmente sine die , delle procedure di gara per la distribuzione. Invero ritenere, come fa N, di dover attendere gli esiti della valutazione del piano di sviluppo delle reti di trasporto - tenuto conto che attualmente è formalmente ancora pendente la valutazione per il piano 2018-2027, mentre sono stati presentati e pendono i piani successivi, 2021 e 2022, dei quali non è completata formalmente l’istruttoria - rende chiaramente evidenti gli ostacoli temporali alla realizzazione della concorrenza e all’apertura al mercato perseguita dalla celebrazione della gara. Una tale interpretazione, inoltre, determinerebbe l’attribuzione agli operatori delle reti di trasporto del potere di incidere, in ipotesi anche paralizzandola, sulla tempistica per la celebrazione delle gare della distribuzione del servizio del gas, risultato certamente confliggente con il quadro normativo sopra considerato. Ne consegue che, oltre al dato positivo derivante dal tenore letterale delle disposizioni in questione, l’interpretazione che esclude l’esistenza della condizione legale prospettata nel ricorso deve essere in ogni caso preferita in quanto la sola conforme con l’ordinamento eurounitario, recepito dallo Stato e cogente in materia.

XIII. In conclusione, deve essere condivisa l’esegesi, fatta propria dalla Provincia, che riconduce al tenore letterale della disposizione di cui al comma 3 bis , nella parte in cui rinvia “ alla conclusione del procedimento di valutazione del piano decennale 2018-2027 di sviluppo della rete di trasporto ” il significato del differimento una tantum , storicamente circostanziato, del termine di indizione della gara, come sopra esposto, comunque esaurentesi alla data 31.12.2020. L’interpretazione proposta trova un suo ulteriore avvallo nella relazione posta a corredo del disegno di legge 36/XVI che poi si è tradotto nella l.p. 23 dicembre 2019, n. 12 di modifica del comma 3 bis nel testo attualmente vigente ed ora in commento. Vi si legge, infatti, e per quanto di interesse, quanto segue: “...Per l’inserimento delle aree di nuova metanizzazione nel bando di gara è tuttavia necessario conoscere le aree in cui si prevede l’estensione delle reti di trasporto che sono previste nel piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale 2018-2027, sottoposto, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 93 del 2011 alla preventiva valutazione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) e a quella successiva da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di verificare il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza in ossequio alle disposizioni vigenti. Posto che ad oggi il procedimento di valutazione dinanzi all’Autorità non si è ancora concluso, risulta opportuno modificare il termine attuale previsto per la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Nello specifico, la proposta normativa prevede che la pubblicazione intervenga entro otto mesi dalla conclusione del procedimento di valutazione, premurandosi in ogni caso di stabilire un termine finale perentorio (fissato al 31 dicembre 2020), allo scopo di dare certezza all’affidamento del servizio pubblico di cui trattasi in quei comuni dell’ambito unico che risultano di sicura metanizzabilità..... .”. Infine, è coerente con tale interpretazione anche il tenore letterale del comma 3 quater dell’art. 39, introdotto successivamente con l.p. 4 agosto 2021 n. 18, art. 19, il quale fa richiamo alla necessità di attendere i pareri e le osservazioni ARERA “propedeutici ” all’emissione del bando di gara, e non l’approvazione del piano di sviluppo della rete del trasporto.

XIV. Assodata l’inesistenza di una condizione legale all’indizione della gara di cui si controverte, con conseguente infondatezza della principale censura esposta nel ricorso, in accoglimento dell’eccezione in tal senso formulata dalla Provincia resistente deve essere invece dichiarata inammissibile l’ulteriore doglianza pure enucleabile dall’unico motivo di gravame, che si appunta sull’impossibilità di presentare un’offerta seria e consapevole sull’estensione della rete di distribuzione con riguardo ai comuni non metanizzati. In particolare, N deriva tale doglianza, ancora una volta, dall’incertezza che connoterebbe la realizzazione delle tratte regionali di trasporto del gas a cui consegue la mancata previsione di una data di realizzazione delle stesse, in ragione dalla ricordata assenza della definitiva approvazione del piano pluriennale di sviluppo del trasporto, censurando la conseguente carenza di una tale specificazione nei documenti di gara con compromissione della possibilità di costruire un cronoprogramma degli interventi di sviluppo della rete di distribuzione.

XV. Come già statuito da questo Tribunale con la recente sentenza 08.05.2024, n. 67, riferita alla medesima gara, seppure avente riguardo all’impugnazione di clausole diverse del bando, ma ancor prima nella sentenza 09.10.2023, n. 149, confermata in appello con sentenza Cons. Stato, sez. III, 05.02.2024, n. 1146, che fanno ampio richiamo ai principi consolidati nella giurisprudenza sul tema, la possibilità di immediata impugnazione del bando di gara quanto ad una clausola ritenuta immediatamente escludente, in quanto fattispecie eccezionale e derogatoria del principio di non impugnabilità diretta del bando di gara, esige un’interpretazione restrittiva e la prova del carattere ostativo alla partecipazione alla gara della clausola contestata in quanto “ platealmente impeditiva della partecipazione di un operatore, oppure che renda impossibile o incongruamente difficoltoso il calcolo di convenienza economica sotteso alla razionale formulazione di un’offerta o che conduca a offerte ictu oculi in perdita ” (cfr. sent. Cons. Stato cit. 1146/2024). In difetto di tale prova “ le clausole di un bando di gara devono di regola essere impugnate contestualmente agli atti applicativi, in quanto sono questi ultimi a identificare in concreto il soggetto leso dalla decisione e a rendere effettiva la lesione della situazione soggettiva dell’interessato, determinando la presenza degli imprescindibili caratteri di attualità e concretezza che sostanziano l’interesse a ricorrere quale condizione dell’azione nel sistema processuale di giustizia amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 29 gennaio 2003, n. 1, e 7 aprile 2011, n. 4) ” e dunque trova applicazione il “ principio generale secondo il quale le rimanenti clausole, in quanto non immediatamente lesive, devono essere impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, postulando la preventiva partecipazione alla gara” (citata sent. T.R.G.A. Trento, n. 67/2024).

XVI. Nel caso di specie N non ha dimostrato il carattere assolutamente impeditivo alla presentazione dell’offerta, derivante dall’incertezza sullo sviluppo dalla rete di trasporto e dunque dalla mancanza della data di realizzazione delle tratte di trasporto necessarie anche allo sviluppo della rete di distribuzione dei comuni non metanizzati. Al contrario, secondo quanto evidenziato dalla stazione appaltante, tutti i concorrenti sono stati posti in condizioni di parità disponendo delle medesime informazioni atte a definire, quanto alla rete di trasporto, un quadro che non appare gravato dall’incertezza lamentata come impeditiva della possibilità di formulare un’offerta (in particolare gli atti di gara fanno riferimento alle tratte di trasporto già inserite nei decreti del Ministero della Transizione Ecologica di data 31.01.2019 e 17.02.2022 nonché agli esiti del Tavolo di coordinamento, voluto dal Ministero e da ARERA e coordinato dalla Stazione appaltante, che ha definito gli interventi da effettuare da parte di ciascun operatore del trasporto nel territorio trentino per le parti di rete in sovrapposizione: cfr. pag. 12, 13 e 14 delle LGPA, sovrapposizione, peraltro, oggi inesistente stante successiva rinuncia di Retragas a realizzare reti in sovrapposizione con il piano di Gasdotti Alpini). Come condivisibilmente sottolineato dalla resistente, nell’economia della gara in questione, non rileva il soggetto che in concreto realizzerà la rete di trasporto e neppure il dettaglio di sviluppo delle tubazioni di tale rete ma solo la localizzazione dei punti di riconsegna. Gli atti di gara espongono qualificate informazioni circa la rete di trasporto, segnatamente nelle LGPA e negli allegati alle stesse relativi ai “ Documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete di distribuzione del gas nei comuni metanizzati e nei comuni da metanizzare nell’Ambito unico provinciale ”, questi ultimi prospettanti anche il programma cronologico di realizzazione delle singole estensioni della rete di distribuzione per ciascuno dei Comuni non metanizzati, indicato sulla scorta delle informazioni disponibili all’atto della predisposizione della documentazione di gara in merito alla tempistica di realizzazione delle reti di trasporto.

XVII. Pertanto, la ricorrente non ha assolto all’onere sulla stessa incombente di dimostrare che i dati resi noti dall’Amministrazione circa lo sviluppo delle reti di trasporto, siccome fondati sul quadro sopraesposto, siano nel loro complesso insufficienti a formulare un’offerta consapevole sull’estensione della rete di distribuzione e corrispondentemente non vi è né prova né indizio certo della circostanza che N non sarebbe prescelta quale aggiudicataria nel caso della presentazione di un’offerta fondata sui dati evincibili dai documenti di gara.

XVIII. In definitiva il ricorso introduttivo deve essere dichiarato in parte infondato e per la restante parte inammissibile.

XIX. La particolarità delle questioni scrutinate giustifica la compensazione delle spese di lite.

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